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Document 31994R2659

Regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione, del 31 ottobre 1994, concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

GU L 284 del 1.11.1994, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2008; abrogato da 32008R0826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2659/oj

31994R2659

Regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione, del 31 ottobre 1994, concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 01/11/1994 pag. 0026 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0134
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0134


REGOLAMENTO (CE) N. 2659/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1880/94 ha soppresso il regime degli acquisti all'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano; che ne consegue pertanto la necessità di modificare il regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1003/94 (4);

considerando che, date le molteplici modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1107/68 e per ragioni di chiarezza, è opportuno abrogare detto regolamento e riunire in un nuovo regolamento le disposizioni relative al regime di ammasso privato;

considerando che è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2496/78 della Commissione, del 26 ottobre 1978, che stabilisce le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1002/94 (6), ed integrare le disposizioni da esso previste nel nuovo regolamento, in quanto essi hanno identica base giuridica ed omologhe modalità d'applicazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/94 (8), prevede il tasso di conversione da applicare nel quadro delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La concessione degli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

Il contratto relativo all'ammasso privato viene stipulato dall'organismo d'intervento designato dallo Stato membro con persone fisiche o giuridiche in seguito denominato « contraente ».

Articolo 3

Il contratto di ammasso viene stipulato quando sussistono le seguenti condizioni:

a) alla data di inizio dell'ammasso i formaggi devono avere l'età minima prevista all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 e non devono essere stati oggetto in precedenza di un contratto di ammasso;

b) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 tonnellate;

c) i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile e recare impressi in caratteri indelebili:

- il marchio rilasciato dall'organismo designato dallo Stato membro,

- il numero dell'impresa di produzione in cui sono stati fabbricati,

- il mese di fabbricazione, eventualmente in codice,

- un marchio specifico, apposto all'inizio dell'ammasso, così da distinguerli dai formaggi che non sono stati oggetto di un contratto di ammasso;

d) il contraente si obbliga:

- a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante la vigenza dello stesso senza la preventiva autorizzazione dell'organismo d'intervento. Ferma restando la condizione relativa al quantitativo minimo per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modificazione limitata alla svincolo dall'ammasso o alla sostituzione di formaggi di cui sia stato accertato un deterioramento qualitativo che impedisca il proseguimento dell'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi,

i) se i medesimi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto non si considera modificato;

ii) se i medesimi non sono sostituiti, il contratto si considera stipulato dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le spese di controllo determinate da tale modificazione sono a carico dell'ammassante;

- a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate e le uscite effettuate durante la settimana precedente;

- a permettere agli organismi competenti di controllare in qualsiasi momento il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

Articolo 4

Il contratto di ammasso è stipulato:

a) per iscritto e indicando la data d'inizio dell'ammasso contrattuale, il quantitativo di formaggi oggetto del contratto e l'importo dell'aiuto;

b) dopo la fine delle operazioni di immagazzinamento della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

1. L'aiuto può essere accordato soltanto per un periodo superiore a sessanta giorni e che non ecceda:

- centottanta giorni per il formaggio Grana Padano,

- duecentocinquantacinque giorni per il formaggio Parmigiano Reggiano,

- centocinquanta giorni per il formaggio Provolone.

2. Il primo giorno del periodo di ammasso contrattuale è quello successivo alla data in cui la partita di formaggio oggetto del contratto è sottoposta al controllo dell'organismo competente.

3. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo alla data di scadenza del periodo di ammasso contrattuale.

4. In deroga all'articolo 3, lettera d), primo trattino, al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 1, il contraente può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo minimo da svincolare è di 500 chilogrammi.

Tuttavia lo Stato membro può aumentare detto quantitativo fino a due tonnellate.

Articolo 6

1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:

a) 100 ECU/t per le spese fisse;

b) 0,35 ECU/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio;

c) un importo espresso in ecu per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:

- 1,10 per il formaggio Grana Padano,

- 1,20 per il formaggio Parmigiano Reggiano,

- 0,80 per il formaggio Provolone.

2. L'importo dell'aiuto, espresso in ecu, concernente un contratto di ammasso è l'importo applicabile il primo giorno dell'ammasso contrattuale.

3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso che dà diritto all'aiuto.

Articolo 7

1. Lo Stato membro assicura il rispetto delle condizioni stabilite per il pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione dell'autorità nazionale cui è preposta al controllo tutti i documenti che consentono di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

a) la proprietà, al momento dell'ammasso;

b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;

c) la data di entrata all'ammasso;

d) la presenza nel deposito;

e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione, nel deposito stesso, una contabilità di magazzino in cui figurano:

a) l'individuazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti conferiti all'ammasso privato;

b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;

c) il numero di formaggi e il loro peso, per partita;

d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente individuabili e contraddistinti per contratto.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso l'organismo competente procede a controlli, segnatamente al fine di accertare che i prodotti ammassati siano ammissibili all'aiuto e di impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, salva l'applicazione dell'articolo 3, lettera d).

6. L'autorità nazionale preposta al controllo procede:

a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel deposito. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % del quantitativo contrattuale complessivo di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro individuazione. Dette verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo inopinato;

b) ad un accertamento della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli eseguiti ai sensi dei paragrafi 5 e 6 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,

- la sua durata,

- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente o, eventualmente, dall'esercente il deposito.

8. Qualora si riscontrino irregolarità su almeno il 5 % dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Lo Stato membro comunica questi casi alla Commissione entro quattro settimane.

9. Lo Stato membro può disporre che le spese del controllo siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 8

I regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 sono abrogati. Essi, tuttavia, continuano ad applicarsi ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21.

(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.

(4) GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 77.

(5) GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24.

(6) GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 76.

(7) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

(8) GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 38.

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