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Document 31994L0034

Direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano

GU L 237 del 10.9.1994, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. impl. da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/34/oj

31994L0034

Direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 10/09/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0003


DIRETTIVA 94/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1994

che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che le norme di armonizzazione adottate nel settore degli additivi non devono incidere sull'applicazione delle disposizioni degli Stati membri in vigore alla data del 1° gennaio 1992 che vietano l'impiego di determinati additivi in alcuni prodotti alimentari specifici ritenuti tradizionali e preparati nel territorio di tali Stati membri, sempreché tali disposizioni non abbraccino tutto un insieme di prodotti alimentari comprendente prodotti non contemplati dal presente dispositivo, e per il quale le disposizioni comunitarie autorizzano l'uso di additivi;

considerando che tali prodotti possono essere contraddistinti da un'apposita etichettatura;

considerando che non deve essere ostacolata la libera circolazione dei prodotti alimentari conformi alle disposizioni delle direttive relative agli additivi;

considerando che le disposizioni previste non devono incidere sulla libertà di stabilimento nonché sulla produzione e sulla vendita nel territorio di ciascuno Stato membro dei prodotti alimentari conformi alle disposizioni delle direttive relative agli additivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 89/107/CEE (4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), il Consiglio, su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato, autorizza gli Stati membri a continuare a vietare l'impiego di determinati additivi nella produzione di taluni prodotti alimentari specifici ritenuti tradizionali, a condizione che:

- il divieto sia già in vigore alla data del 1° gennaio 1992;

- gli Stati membri in questione autorizzino la produzione e la vendita nel proprio territorio di tutti i prodotti alimentari non ritenuti tradizionali e conformi alle disposizioni dell'articolo 3.

2. Fatti salvi i regolamenti (CEE) n. 2081/92 (1) e (CEE) n. 2082/92 (2), gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio 1994, l'elenco dei prodotti alimentari che ritengono tradizionali, esponendone in dettaglio i motivi, nonché le relative disposizioni legislative che vietano l'impiego di determinati additivi in tali prodotti alimentari.

Anteriormente al 1° aprile 1995 la Commissione presenta al Consiglio una proposta sui criteri da applicare per ritenere tradizionale un prodotto, nonché sui divieti nazionali che possono rimanere in vigore conformemente a tali criteri.

Il Consiglio decide sulla proposta.

3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, fino al momento in cui il Consiglio avrà deliberato ai sensi del paragrafo 2, i divieti notificati alla Commissione ai sensi del primo comma del paragrafo 2, purché siano conformi alle condizioni generali di cui al paragrafo 1.

(1) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1).

(2) Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 24 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9).»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BALTAS

(1) GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 1.

(2) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 4.

(3) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 117), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 75).

(4) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

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