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Document 31994R0399

    Regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche

    GU L 54 del 25.2.1994, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32008R0361

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/399/oj

    31994R0399

    Regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche

    Gazzetta ufficiale n. L 054 del 25/02/1994 pag. 0003 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0068
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0068


    REGOLAMENTO (CE) N. 399/94 DEL CONSIGLIO del 21 febbraio 1994 relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che le uve secche incontrano difficoltà di smercio nonostante i regimi di aiuto alla produzione e di protezione alla frontiera ad esse applicabili; che tali difficoltà sono dovute, in particolare, al graduale deterioramento della competitività di questo prodotto; che per rimediare a tale situazione sono opportune misure intese a migliorare la qualità e la commercializzazione;

    considerando che, viste le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di trasformazione nella principale regione di produzione di uve secche, il primo dei suddetti obiettivi può essere raggiunto solo mediante la formazione professionale dei lavoratori del settore, nonché l'impiego dei processi più efficaci per effettuare le operazioni successive alla raccolta; che, inoltre, una migliore conoscenza dei circuiti di commercializzazione consentirà di individuare gli ostacoli allo sviluppo delle vendite di uve secche prodotte nella Comunità;

    considerando che le misure previste sono intese e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che è quindi opportuno considerarle come misure d'intervento intese a stabilizzare i mercati; che le misure di formazione professionale e di promozione devono essere finanziate nei limiti delle economie realizzate con l'applicazione dei tassi di ritenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che stabilisce le regole generali del regime d'aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 4, misure specifiche nei settori della qualità e della promozione delle uve secche prodotte nella Comunità, dei codici NC 0806 20 11, 0806 20 12, 0806 20 91 e 0806 20 92.

    Tali misure prevedono, in particolare:

    - in materia di qualità:

    a) azioni di formazione professionale,

    b) azioni di miglioramento delle condizioni di trasporto e di magazzinaggio,

    c) azioni per la messa a punto tecnica di nuovi parametri di qualità e di classificazione e la messa a punto di processi efficaci per le operazioni di essiccazione, pulitura, cernita e magazzinaggio nell'azienda o nella fabbrica;

    - in materia di promozione:

    d) uno studio del mercato europeo,

    e) un programma di informazione concernente la specificità del prodotto comunitario, basato sui risultati delle suddette azioni.

    Articolo 2

    1. Le misure di cui all'articolo 1 sono affidate ad associazioni rappresentative dei vari settori d'attività del settore, che garantiscano la buona esecuzione delle azioni proposte. La rappresentatività delle associazioni è valutata in funzione dell'obiettivo perseguito.

    Tuttavia, le azioni di cui ai punti d) ed e) possono essere realizzate dalla Commissione.

    2. La Comunità partecipa per il 70 % al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1.

    Tuttavia, per quanto riguarda le misure di cui ai punti a), d) e e) dell'articolo 1, la partecipazione comunitaria può essere portata, rispettivamente, al 90 %, 100 % e al 100 %.

    Articolo 3

    Le spese derivanti dalle misure di cui all'articolo 1 si considerano come interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5). Tali interventi sono finanziati dal FEAOG, sezione « garanzia ».

    Articolo 4

    Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (6).

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. MORAITIS

    (1) GU n. C 211 del 5. 8. 1993, pag. 20.

    (2) Parere reso l'8 febbraio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. C 352 del 30. 12. 1993, pag. 29.

    (4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

    (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

    (6) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5).

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