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Document 31993R3306

REGOLAMENTO (CE) N. 3306/93 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 37 (numero d' ordine 40.0370) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

GU L 297 del 2.12.1993, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3306/oj

31993R3306

REGOLAMENTO (CE) N. 3306/93 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 37 (numero d' ordine 40.0370) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 02/12/1993 pag. 0006 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 3306/93 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 37 (numero d'ordine 40.0370) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 37 (numero d'ordine 40.0370) originari della Tailandia il massimale è fissato a 386 t; che alla data del 14 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occore ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Tailandia:

"" ID="1">40.0370> ID="2">37 (tonnellate)> ID="3">5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70> ID="4">Tessuti di fibre artificiali in fiocco">

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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