EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2889

Regolamento (CEE) n. 2889/93 della Commissione del 21 ottobre 1993 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio riguardo integrazioni del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici

GU L 263 del 22.10.1993, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2002; abrogato da 32002R0996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2889/oj

31993R2889

Regolamento (CEE) n. 2889/93 della Commissione del 21 ottobre 1993 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio riguardo integrazioni del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici

Gazzetta ufficiale n. L 263 del 22/10/1993 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0071


REGOLAMENTO (CEE) N. 2889/93 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1993 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio riguardo integrazioni del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2019/93 prevede misure specifiche per il sostegno della zootecnia nelle isole minori del Mar Egeo; che tali misure comportano la concessione, nel settore delle carni bovine, di integrazioni al premio speciale per i bovini maschi e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsti rispettivamente dagli articoli 4 b) e 4 d) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (4); che è opportuno prevedere che la concessione delle suddette integrazioni sia subordinata alle disposizioni che disciplinano i suddetti regimi di premio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1909/93 (6), fissa al 1o gennaio la data di applicazione del tasso di conversione agricolo; che le misure specifiche sono entrate in vigore il 1o agosto 1993; che è pertanto opportuno, per il 1993, adottare tale data per la conversione degli aiuti in moneta nazionale;

considerando che alla data di entrata in applicazione delle disposizioni del presente regolamento erano pendenti domande di premio presentate dai produttori; che la presentazione di una nuova domanda di integrazione del premio complicherebbe la gestione amministrativa di tali misure e che è pertanto opportuno ammettere al beneficio delle integrazioni del premio anche le suddette domande;

considerando che per conseguire gli obiettivi previsti dal regolamento (CEE) n. 2019/93 per tali territori e per tener conto delle loro esigenze specifiche è opportuno permettere alle autorità competenti di adottare disposizioni supplementari per la concessione degli aiuti;

considerando che è opportuno disporre che le modalità di applicazione si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regime istituito per le isole minori del Mar Egeo, ossia a decorrere dal 1o agosto 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'integrazione del premio speciale per l'ingrasso dei bovini maschi, previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2019/93 per le isole minori del Mar Egeo, è concesso secondo le norme sulle domande presentate nell'ambito del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine.

Articolo 2

L'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2019/93 per i produttori di carni bovine delle isole minori del Mar Egeo, è concesso secondo le norme sulle domande presentate nell'ambito del regime di premio al mantenimento delle vacche nutrici.

Articolo 3

1. A titolo dell'anno 1993 e in deroga all'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 3886/92, la conversione in moneta nazionale dell'importo delle integrazioni previste agli articoli 1 e 2 si effettua applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il 1o agosto 1993.

2. Le integrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono versate anche ai produttori che, alla data in cui acquistano efficacia le disposizioni del presente regolamento, abbiano presentato domande di premio speciale e/o di premio per il mantenimento delle vacche nutrici a titolo dell'anno 1993 e che sono in possesso dei requisiti previsti per beneficiare di tali premi.

Articolo 4

1. Le autorità greche possono adottare, se del caso, disposizioni supplementari per la concessione delle integrazioni previste agli articoli 1 e 2. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le autorità greche comunicano entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione il numero di capi per i quali l'integrazione è stata richiesta e concessa.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(4) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

(6) GU n. L 173 del 16. 7. 1993, pag. 11.

Top