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Document 31993D0506
93/506/EEC: Council Decision of 13 September 1993 changing the import arrangements established by Regulation (EEC) No 3420/83 and applied in the Benelux to certain State-trading countries in respect of various products
93/506/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 che modifica il regime di importazione istituito con il regolamento (CEE) n. 3420/83 e applicato nel Benelux nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato per quanto riguarda determinati prodotti
93/506/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 che modifica il regime di importazione istituito con il regolamento (CEE) n. 3420/83 e applicato nel Benelux nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato per quanto riguarda determinati prodotti
GU L 237 del 22.9.1993, p. 33–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
93/506/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 che modifica il regime di importazione istituito con il regolamento (CEE) n. 3420/83 e applicato nel Benelux nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato per quanto riguarda determinati prodotti
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 22/09/1993 pag. 0033 - 0034
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 che modifica il regime di importazione istituito con il regolamento (CEE) n. 3420/83 e applicato nel Benelux nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato per quanto riguarda determinati prodotti (93/506/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 3420/83 (1) si applica ai regimi di importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario; considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2456/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che fissa i contingenti di importazione che gli Stati membri devono aprire nel 1992 nei confronti dei paesi a commercio di Stato (2), si è stabilito che le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3420/83, che prevede l'eventuale rinnovo automatico dei contingenti in vigore l'anno precedente, non si applicano per il 1993; che questo dispositivo è stato adottato in previsione dell'entrata in vigore, prima del 31 dicembre 1992, di un meccanismo comunitario che inglobi le restrizioni nazionali esistenti a titolo del regolamento (CEE) n. 3420/83; considerando che, a tale scopo, il 10 novembre 1992 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo al regime comune applicabile alle importazioni originarie di taluni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82 (3), (CEE) n. 1766/82 (4) e (CEE) n. 3420/83; che il Consiglio non ha ancora preso una decisione in proposito; considerando che, per i summenzionati motivi, dal 1o gennaio 1993 non possono più essere effettuate, in alcuni Stati membri, le importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi di cui al suddetto regolamento (CEE) n. 3420/83, fatta salva un'applicazione eccezionale degli articoli 7 e seguenti; considerando che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83, il Belgio, in nome dei paesi del Benelux, ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che ritiene opportuno modificare, a norma di detto regolamento, il regime di importazione applicato in Benelux nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato per quanto concerne determinati prodotti; considerando che la misura prevista prevede la soppressione di restrizioni quantitative; che tale misura, basandosi su un regime puramente nazionale, potrebbe compromettere l'instaurazione del succitato regime comune che prevede la liberalizzazione di tutti i prodotti a livello comunitario eccezion fatta per quelli soggetti a quote comunitarie e misure di sorveglianza; che, pertanto, in attesa dell'instaurazione di detto regime comune si ritiene opportuno autorizzare il Benelux ad aprire possibilità d'importazione soltanto per quantitativi limitati e provvisori, al fine di coprire il fabbisogno immediato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'ambito del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3420/83, il Benelux apre, a titolo eccezionale, la possibilità di importazione nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato per i prodotti seguenti: /* Tabelle: v. GUCE */ Articolo 2 Il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT (1) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2456/92 (GU n. L 252 del 31. 8. 1992, pag. 1). (2) GU n. L 252 del 31. 8. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 (GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1). (4) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/86 (GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25).