EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0745

Regolamento (CEE) n. 745/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3651/90 che stabilisce le norme generali d' applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

GU L 77 del 31.3.1993, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/745/oj

31993R0745

Regolamento (CEE) n. 745/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3651/90 che stabilisce le norme generali d' applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 31/03/1993 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0268
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0268


REGOLAMENTO (CEE) N. 745/93 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3651/90 che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3651/90 (2) stabilisce che, durante i periodi sensibili, la gestione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) comporti il rilascio di titoli da parte delle autorità portoghesi per le importazioni di ortofrutticoli dagli altri Stati membri;

considerando che il controllo del rispetto del suddetto regime è stato finora effettuato alla frontiera; che la realizzazione di un mercato unico senza frontiere interne rende necessario istituire un nuovo regime di controllo, applicato nel paese di destinazione;

considerando che l'obbligo di indicare il numero del titolo MCS nei documenti commerciali relativi ai prodotti importati in Portogallo dagli altri Stati membri, unitamente a controlli in loco in detti paesi, nonché l'applicazione di sanzioni dissuasive in caso d'inosservanza delle disposizioni previste, consentirebbero un funzionamento adeguato del meccanismo complementare applicabile agli scambi; che il controllo in loco può, in particolare, essere facilitato dalle indicazioni relative all'origine o alla provenienza, che, a norma delle disposizioni comunitarie, devono figurare sugli imballaggi dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, qualora persistessero gravi perturbazioni dei mercati nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3651/90, sarebbe opportuno adottare, per mercati locali o regionali, misure supplementari e, se del caso, derogatorie rispetto a quelle contemplate dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che, alla luce di tutti gli elementi citati, è d'uopo modificare il regolamento (CEE) n. 3651/90 nel senso previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3651/90 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Durante i periodi di mercato sensibili, la circolazione in Portogallo e l'immissione in consumo in questo paese dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo MCS.

Il comma precedente non si applica alla circolazione in Portogallo se il detentore dei prodotti è in grado di provare che essi non sono destinati al mercato portoghese. »

2) All'articolo 7,

- il testo attuale diventa il paragrafo 1;

- è aggiunto il paragrafo seguente:

« 2. Qualora si manifestino e persistano nonostante l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 gravi perturbazioni dell'insieme o di una parte del mercato portoghese, potranno essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 252 dell'atto d'adesione, adeguate misure, diverse da quelle previste e supplementari rispetto alle medesime. Per mercati locali o regionali, tali misure possono comprendere deroghe alle disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati. »

3) Sono inseriti gli articoli seguenti:

« Articolo 7 bis

1. Ad eccezione dei documenti concernenti il commercio al minuto, le fatture di vendita e altri documenti commerciali da stabilirsi, relativi ai prodotti in provenienza dagli altri Stati membri introdotti in Portogallo nei periodi in cui è obbligatoria la presentazione di un titolo MCS a norma dell'articolo 6, devono recare il numero del titolo utilizzato per l'immissione in consumo in Portogallo e ogni altra indicazione necessaria.

2. Le autorità portoghesi effettuano, in particolare nei mercati all'ingrosso, controlli in loco intesi ad accertare, mediante i documenti commerciali di cui al paragrafo 1 e in base alle indicazioni che figurano sugli imballaggi, se i prodotti provenienti da altri Stati membri siano stati immessi in consumo su presentazione di un titolo MCS durante i periodi in cui la presentazione di tale titolo è prescritta dall'articolo 6.

3. Alle frontiere tra gli Stati membri non può aver luogo nessuno dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

ter

In caso d'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento o delle relative modalità d'applicazione, le autorità portoghesi e quelli degli altri Stati membri applicano sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse. Per gli operatori che hanno immesso sul mercato portoghese, senza titolo MCS, prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante i periodi in cui la presentazione di tale titolo è prescritta dall'articolo 6, le suddette sanzioni non potranno essere inferiori al doppio del valore dei prodotti immessi sul mercato senza titolo MCS. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

(2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24.

Top