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Document 31993R0742

Regolamento (CEE) n. 742/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che abolisce il meccanismo di compensazione per gli ortofrutticoli applicabile negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

GU L 77 del 31.3.1993, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/742/oj

31993R0742

Regolamento (CEE) n. 742/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che abolisce il meccanismo di compensazione per gli ortofrutticoli applicabile negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 31/03/1993 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0264
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0264


REGOLAMENTO (CEE) N. 742/93 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1993 che abolisce il meccanismo di compensazione per gli ortofrutticoli applicabile negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'instaurazione del mercato interno rende auspicabile la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri ed i nuovi Stati membri;

considerando che è opportuno rinunciare al meccanismo di compensazione per gli ortofrutticoli istituito dall'articolo 318, primo comma dell'atto d'adesione, la cui applicazione e il cui controllo comporterebbero altresì gravi difficoltà al momento dell'abolizione delle frontiere interne della Comunità;

considerando che, come l'esperienza ha dimostrato, le misure di protezione del mercato portoghese previste dall'articolo 318, secondo comma, punto 2) dell'atto d'adesione non sono state realmente applicate;

considerando che è pertanto opportuno rinunciare all'applicazione delle suddette misure ed abrogare, per maggiore chiarezza, il regolamento (CEE) n. 3648/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'attuazione dell'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli provenienti dal Portogallo (2), nonché il regolamento (CEE) n. 3649/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che definisce le norme generali del meccanismo di protezione del mercato portoghese degli ortofrutticoli previsto all'articolo 318, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (3);

considerando che la piena integrazione del mercato portoghese nel mercato comunitario in tal modo realizzata rende appropriata l'applicazione del livello comune dei prezzi istituzionali al Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il meccanismo di cui all'articolo 318, primo comma dell'atto d'adesione, nonché le disposizioni del secondo comma, punto 2) di detto articolo cessano di essere applicabili.

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 3648/90 e (CEE) n. 3649/90 sono abrogati.

Articolo 3

I prezzi comuni di base e d'acquisto sono applicabili in Portogallo nel settore degli ortofrutticoli.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

(2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.

(3) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 19.

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