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Document 31993D0086
93/86/EEC: Commission Decision of 22 December 1992 amending Decision 92/25/EEC concerning the animal health conditions and veterinary certification of imports of fresh meat from Zimbabwe
93/86/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, che modifica la decisione 92/25/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe
93/86/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, che modifica la decisione 92/25/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe
GU L 36 del 12.2.1993, p. 44–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/03/1994; abrog. impl. da 394D0171
93/86/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, che modifica la decisione 92/25/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 036 del 12/02/1993 pag. 0044 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0080
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1992 che modifica la decisione 92/25/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe (93/86/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 14 e 15, considerando che la decisione 92/25/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/503/CEE (4), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria applicabili alle importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe; che, a norma di detta decisione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di carcasse disossate di bovini dalle regioni del Mashonaland occidentale, Mashonaland orientale, Mashonaland centrale, del Makoni e dalla provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa dello Zimbabwe; considerando che attualmente la situazione è migliorata con riguardo all'afta epizootica ed è possibile modificare nuovamente la regionalizzazione nello Zimbabwe, autorizzando le importazioni nella Comunità di carni bovine disossate dal Mashonaland centrale; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 92/25/CEE i termini « dalle regioni veterinarie del Mashonaland occidentale, Mashonaland orientale, Makoni e della Provincia del Midlands, salvo i distretti del Godwe, Zvishavane e Mberengwa » sono sostituiti dai termini: « dalle regioni del Mashonaland Occidentale, Mashonaland orientale, Mashonaland centrale, del Makoni e dalla provincia del Midlands, salvo i distretti del Godwe, Zvishavane e Mberengwa ». Articolo 2 L'allegato della decisione 92/25/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (3) GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 52. (4) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 55. ALLEGATO CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA relativo a carni disossate (1), escluse le frattaglie, di animali domestici della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea Paese di destinazione: Numero del certificato di sanità (2): Paese speditore: Zimbabwe (regioni veterinarie del Mashonaland occidentale, del Mashonaland orientale, del Mashonaland centrale, del Makoni e nella provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa) Ministero: Dipartimento: Riferimenti: (facoltativo) I. Identificazione delle carni Carni di animali domestici della specie bovina: Natura dei pezzi (3): Natura dell'imballaggio: Numero dei pezzi o degli imballaggi: Peso netto: II. Provenienza delle carni Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2): Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) (2): III. Destinazione delle carni Le carni sono spedite da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) col seguente mezzo di trasporto (4): Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1) Le carni fresche disossate di animali domestici sopra descritte derivano: a) da animali nati e allevati nella Repubblica dello Zimbabwe e che hanno soggiornato per almeno 12 mesi prima della macellazione ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 12 mesi, nelle regioni veterinarie del Mashonaland occidentale, del Mashonaland orientale, del Mashonaland centrale e del Makoni e nella provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa; b) da animali che, conformemente alle disposizioni legali vigenti, portano un marchio che indica la rispettiva regione di provenienza, vale a dire la lettera « L » per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, la parte settentrionale, le lettere « HL » per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, la parte meridionale, la lettera « H » per la regione veterinaria del Mashonaland orientale, la lettera « C » per la regione veterinaria del Mashonaland centrale, le lettere « UM » per la regione veterinaria del Makoni e le lettere « J » o « JJ » per la provincia del Midlands, salvo i distretti del Gokwe, Zvishavane e Mberengwa; c) da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti 12 mesi; d) da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico; e) da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, incluso esame della bocca e delle estremità, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica; f) da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea; g) da animali macellati tra il e il (date della macellazione). 2) Le carni fresche disossate sopra descritte: a) derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2 °C per almeno 24 ore; b) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili; c) sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini). Fatto a , (luogo) il (data) Timbro (5) (firma del veterinario ufficiale) (nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario) (1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano, di animali domestici della specie bovina, escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo. (2) Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE. (3) È autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, da cui siano state asportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili. (4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. (5) Il colore del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.