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Document 31993R0084

    Regolamento (CEE) n. 84/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

    GU L 12 del 20.1.1993, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrogato da 398R2848

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/84/oj

    31993R0084

    Regolamento (CEE) n. 84/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

    Gazzetta ufficiale n. L 012 del 20/01/1993 pag. 0005 - 0008
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0003
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0003


    REGOLAMENTO (CEE) N. 84/93 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1993 concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92, viene concesso un aiuto specifico pari al 10 % del premio, quando i contratti di coltivazione siano conclusi tra un'impresa di prima trasformazione e un'associazione di produttori riconosciuta e le forniture oggetto dei contratti riguardino l'intera produzione dei membri di tale associazione;

    considerando che occorre definire le condizioni cui devono rispondere le associazioni di produttori per essere riconosciute e poter quindi beneficiare dell'aiuto specifico;

    considerado che, allo scopo di rispettare la struttura del mercato, è opportuno disporre che, salvo casi particolari, un produttore può essere membro di una sola associazione;

    considerando che, per rispettare lo spirito dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e in particolare per evitare distorsioni di concorrenza e difficoltà di controllo, occorre precisare che l'associazione di produttori non può svolgere l'attività di prima trasformazione; che un trasformatore può tuttavia essere membro dell'associazione in quanto produttore di tabacco;

    considerando che, per garantire una certa uniformità delle procedure amministrative, è opportuno disciplinare alcuni elementi relativi alla domanda, alla concessione e alla revoca del riconoscimento, nonché alla verifica delle pertinenti condizioni;

    considerando che, per favorire un'utilizzazione efficace dell'aiuto specifico, è necessario limitarne le finalità al conseguimento di determinati scopi, e in particolare all'erogazione di una remunerazione supplementare ai produttori membri dell'associazione;

    considerando che, tenuto conto della specificità di questo aiuto, occorre definire le modalità del suo pagamento in modo autonomo rispetto al pagamento del premio;

    considerando che è opportuno precisare che il premio, espresso in moneta nazionale, è identico per tutti i produttori che consegnano il loro tabacco ai trasformatori durante un periodo dato, e che il tasso di conversione utilizzato è quello applicabile all'inizio dell'anno successivo a quello del raccolto;

    considerando che, a causa del lasso di tempo necessario agli Stati membri per mettere in atto le disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere modalità particolari per il raccolto 1993;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92, gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori, su loro richiesta, sempreché rispondano alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

    2. Se tutti i membri di un'associazione di produttori o una parte dei medesimi sono essi stessi associazioni di produttori, ciascuna di queste associazioni deve soddisfare le condizioni stabilite dal presente regolamento.

    3. A partire dal raccolto 1994 l'associazione di produttori non può svolgere l'attività di prima trasformazione del tabacco.

    4. Il tabacchicoltore non può aderire a diverse associazioni, a meno che coltivi più varietà e che le associazioni esistenti nella sua regione di produzione non siano riconosciute per tutti i gruppi varietali in causa.

    Articolo 2

    1. L'associazione di produttori deve possedere i requisiti seguenti:

    a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;

    b) contribuire con le proprie attività all'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 39 del trattato;

    c) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze del mercato;

    d) determinare e far applicare dai suoi membri norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonché procedere all'acquisto di sementi, concimi e mezzi di produzione;

    e) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attività. Lo statuto deve prevedere quanto meno l'obbligo, per i produttori associati:

    - di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione,

    - di conformarsi alle norme comuni di produzione;

    f) per ogni gruppo varietale oggetto delle attività delle associazioni,

    - avere almeno 120 membri che dispongano complessivamente di certificati di coltivazione o attestati di quote per una quantità minima di 200 t; oppure

    - disporre di certificati di coltivazione o attestati di quote per una quantità pari o superiore a 2 500 t, con un numero minimo di 50 membri.

    Tuttavia, in regioni di produzione isolate o lontane da altre regioni di produzione dello stesso gruppo varietale, l'associazione può essere riconosciuta se raggruppa almeno i due terzi dei produttori e dei quantitativi indicati sui certificati di coltivazione o sugli attestati di quote interessati.

    Gli Stati membri determinano quali regioni soddisfano le condizioni di cui al secondo comma, tenendo conto di criteri economici e infrastrutturali. Gli Stati membri possono stabilire condizioni minime supplementari riguardanti il numero di produttori e la produzione interessata;

    g) prevedere, nello statuto, disposizioni che attribuiscano ai membri la facoltà di recedere dall'associazione a condizione:

    - di essere stati membri dell'associazione per un periodo di almeno un anno dalla data del suo riconoscimento,

    - di darne comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre, con effetto per il raccolto successivo.

    Tali disposizioni lasciano impregiudicate le disposizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero di impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;

    h) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attività, qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del mercato comune e all'attuazione degli obiettivi generali del trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:

    - dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi,

    - o dei suoi partner economici;

    i) avere personalità giuridica o possedere la capacità necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto di diritti e di obblighi;

    j) tenere una contabilità per le attività che formano oggetto del riconoscimento, tale da permettere all'autorità competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico;

    k) non avere una posizione dominante nella Comunità, salvo che ciò sia necessario al conseguimento delle finalità enunciate all'articolo 39 del trattato;

    l) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo d'imporre ai suoi membri l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) al più tardi a decorrere dalla data:

    - dalla quale ha effetto il riconoscimento o

    - della loro adesione, qualora questa sia posteriore al riconoscimento.

    2. L'immissione della produzione sul mercato, ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ad opera dell'associazione, comprende almeno le operazioni seguenti:

    - conclusione da parte dell'associazione, in nome proprio e per proprio conto, di contratti di coltivazione per l'intera produzione dei suoi membri;

    - conferimento di tutta la produzione dei membri, preparata secondo norme comuni per la successiva consegna ai trasformatori.

    Articolo 3

    1. È competente per il riconoscimento di un'associazione di produttori lo Stato membro nel cui territorio l'associazione ha la propria sede statutaria.

    2. Lo Stato membro interessato:

    - elabora un progetto di riconoscimento entro due mesi dalla presentazione della domanda, oppure respinge la domanda stessa;

    - trasmette i progetti di riconoscimento alla Commissione, che li approva o li respinge entro un termine di due mesi. La Commissione può subordinare la propria approvazione al rispetto di determinate condizioni quanto all'attività dell'associazione.

    3. Lo Stato membro stabilisce la data a decorrere dalla quale ha effetto il riconoscimento. Tale data non può essere anteriore a quella in cui è iniziata l'attività effettiva dell'associazione.

    Articolo 4

    1. Lo Stato membro interessato revoca il riconoscimento dell'associazione di produttori:

    a) se l'aiuto specifico è utilizzato per scopi diversi da quelli precisati all'articolo 7;

    b) se non sono più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento;

    c) se il riconoscimento è fondato su indicazioni erronee;

    d) se l'associazione ha ottenuto il riconoscimento in modo irregolare;

    e) se la Commissione accerta l'esistenza di accordi, decisioni e pratiche concertate soggette all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.

    2. La revoca del riconoscimento da parte dello Stato membro ha effetto dalla data a partire dalla quale non ricorrono più i presupposti per il riconoscimento.

    Gli aiuti versati a decorrere da tale data sono recuperati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino a quella del recupero. Il tasso di interesse da applicare è quello previsto dal diritto nazionale per analoghe operazioni di recupero.

    3. Qualora il riconoscimento sia revocato per inadempienze gravi, l'importo degli aiuti da recuperare è maggiorato del 30 %.

    In tal caso, il riconoscimento non può essere nuovamente attribuito prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data della revoca.

    Articolo 5

    1. Lo Stato membro esegue controlli regolari dell'associazione per verificare se continuano a sussistere le condizioni per il riconoscimento e se l'aiuto specifico viene utilizzato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

    2. Ciascuna associazione riconosciuta presenta ogni anno, entro il 15 novembre, l'aggiornamento dei dati attinenti al riconoscimento e comunica allo Stato membro le eventuali modifiche intervenute rispetto al periodo precedente.

    Articolo 6

    Lo Stato membro che neghi o revochi il riconoscimento di un'associazione informa la Commissione entro il termine di due mesi dalla comunicazione della decisione all'associazione stessa, indicando i motivi della reiezione della domanda o della revoca del riconoscimento.

    Articolo 7

    1. Le associazioni di produttori possono utilizzare l'aiuto specifico unicamente per gli scopi seguenti:

    - concessione di una remunerazione supplementare ai membri, differenziata in funzione della qualità consegnata, esclusa la categoria qualitativa più bassa applicata dall'associazione;

    - impiego di personale tecnico incaricato di assistere i membri per il miglioramento qualitativo della produzione;

    - fornitura ai membri dell'associazione di sementi o materiali di moltiplicazione certificati, nonché di altri mezzi di produzione che contribuiscano al miglioramento qualitativo della produzione;

    - attuazione di interventi d'infrastruttura che permettano di valorizzare più efficacemente i prodotti conferiti dai membri, in particolare impianti di cernita dei tabacchi.

    2. Le spese di cui al paragrafo 1, primo trattino, devono rappresentare non meno del 75 % e non più del 90 % dell'importo totale dell'aiuto specifico. L'associazione non può, per nessun motivo, applicare detrazioni sull'aiuto specifico.

    Articolo 8

    1. L'aiuto specifico è corrisposto con un unico versamento all'associazione, su richiesta della stessa, dallo Stato membro nel quale essa ha sede, sulla base dei seguenti elementi:

    - la prova che l'associazione ha ricevuto un importo pari al premio versato dall'impresa di trasformazione per il quantitativo di cui trattasi;

    - la prova che l'importo di cui al primo trattino è stato rimborsato all'impresa di trasformazione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione (3), o che la pertinente cauzione è stata svincolata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del medesimo regolamento; e

    - i documenti e le pezze d'appoggio stimati necessari dallo Stato membro.

    2. Se l'aiuto specifico viene versato da uno Stato membro diverso da quello nel quale ha avuto luogo la trasformazione, quest'ultimo trasmette allo Stato membro incaricato del versamento, su richiesta dello stesso, le prove, i documenti e le pezze d'appoggio di cui al paragrafo 1, che sono in suo possesso.

    3. Per convertire in moneta nazionale l'importo dell'aiuto specifico, si applica il tasso di conversione vigente al 1o gennaio dell'anno successivo a quello del raccolto.

    Articolo 9

    Per il raccolto 1993, gli Stati membri possono versare l'aiuto specifico anche alle associazioni di produttori:

    - che non sono costituite da un numero di membri conforme a quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

    - nel cui statuto non figuri la clausola di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g),

    sempreché tali associazioni siano state riconosciute dallo Stato membro anteriormente al 1o luglio 1992 e abbiano prodotto tabacco del raccolto 1992 nell'ambito di attività oggetto del riconoscimento.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal raccolto 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

    (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (3) GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

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