Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0114

Direttiva 92/114/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N

GU L 409 del 31.12.1992, p. 17–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/114/oj

31992L0114

Direttiva 92/114/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N

Gazzetta ufficiale n. L 409 del 31/12/1992 pag. 0017 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0174


DIRETTIVA 92/114/CEE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare disposizioni destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le prescrizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, fra l'altro, le sporgenze esterne delle cabine dei veicoli destinati al trasporto di merci;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità di adottare le stesse prescrizioni in tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle regolamentazioni vigenti in tali Stati, al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4);

considerando che per migliorare la sicurezza della circolazione stradale è assolutamente necessario che le cabine dei veicoli a motore della categoria N non presentino sporgenze esterne taglienti, e ciò al fine di ridurre i rischi di ferite gravi per le persone che vengono in contatto con la superficie esterna dei veicoli in caso d'incidente;

considerando che è raccomandato conformarsi alle prescrizioni tecniche che sono state adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel suo regolamento ECE n. 61 e che riguardano le prescrizioni uniformi relative alle sporgenze esterne delle cabine dei veicoli adibiti al trasporto di merci; che tale regolamento ECE è allegato all'accordo del 20 marzo 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore della categoria N, quale definito nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, il quale sia destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria ed abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, né vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione di un veicolo, per motivi concernenti le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina, se queste corrispondono alle prescrizioni dell'allegato I.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. NEEDHAM

(1) GU n. C 230 del 4. 9. 1991, pag. 46.

(2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 77; e

GU n. C 305 del 23. 11. 1992.

(3)GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 3.

(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44).

ALLEGATO I

1.CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente direttiva riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N; essa riguarda unicamente la superficie esterna, così come definita sotto, e non riguarda i retrovisori, compresi i loro supporti, né gli accessori, quali antenne o portabagagli.

2.DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si intende per:

2.1.«superficie esterna»: la parte del veicolo posta anteriormente al pannello posteriore della cabina, come definito al punto 2.5 sotto, ad eccezione del pannello posteriore medesimo, e comprendente parti quali i parafanghi anteriori, i paraurti anteriori e le ruote anteriori;

2.2.«omologazione del veicolo»: l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sporgenze esterne;

2.3.«tipo di veicolo»: i veicoli a motore che non presentano differenze tra loro per quanto riguarda parti importanti quali la «superficie esterna»;

2.4.«cabina»: la parte carrozzeria che costituisce il compartimento del conducente e del passeggero, comprese le porte;

2.5.«pannello posteriore della cabina»: la parte più posteriore della superficie esterna del compartimento del conducente e del passeggero. Qualora non sia possibile stabilire la posizione del pannello posteriore della cabina, ai fini della presente direttiva esso sarà rappresentato dal piano trasversale verticale ubicato 50 cm dietro al punto R del sedile del conducente, e qualora il sedile sia regolabile, con il sedile collocato nella posizione di guida più arretrata [vedi allegato III della direttiva 77/649/CEE (1)]. Se la cabina è dotata di più di una fila di sedili, occorre prendere in considerazione, ai fini della definizione del pannello posteriore della cabina, il sedile passeggero più arretrato collocato nella posizione più arretrata. Tuttavia, il costruttore, previo accordo dei servizi tecnici, può chiedere una distanza diversa, qualora la distanza di 50 cm si riveli inadeguata per un determinato veicolo.

2.6.«piano di riferimento»: un piano orizzontale che attraversa il centro delle ruote anteriori, oppure un piano orizzontale posto a 50 cm dal suolo, scegliendo il più basso dei due piani. La definizione del piano si riferisce al veicolo carico;

2.7.«linea di base»: una linea determinata come segue:

la linea di base è la traccia geometrica dei punti di tangenza di un cono ad asse verticale di altezza non definita, che abbia un semiangolo di 15°, che è spostato intorno alla superficie esterna del veicolo carico in modo da rimanere a contatto con la superficie esterna della carrozzeria nel punto più basso possibile.

Nel determinare la linea di base non si deve tener conto dei tubi di scappamento, delle ruote, né di altri dispositivi meccanici funzionali predisposti sulla parte inferiore della carrozzeria, quali le sedi di sollevamento del martinetto, le sospensioni o gli attacchi per il traino in caso di guasto. Si suppone che gli spazi esterni dei passaggi delle ruote siano continuati da una superficie immaginaria che prolunghi senza soluzione di continuità la superficie esterna adiacente. Nel fissare la linea di base si terrà conto del paraurti anteriore. A seconda del tipo di veicolo, la traccia della linea di base si può trovare all'estremità dell'angolo esterno della sezione del paraurti oppure nella fiancata al di sotto del paraurti stesso. Se esistono contemporaneamente due o più punti di contatto, la linea di base verrà determinata dal punto di contatto più basso:

2.8.«raggio di curvatura»: il raggio dell'arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione;

2.9.«veicolo carico»: il veicolo con la massa massima tecnicamente ammissibile e con la distribuzione della massa sugli assi prevista dal costruttore.

3.PRESCRIZIONI GENERALI

3.1.La presente direttiva non riguarda le parti della «superficie esterna» del veicolo che, qualora il veicolo sia vuoto, con le porte, le finestre, gli sportelli di accesso, ecc. chiusi, si trovano:

3.1.1.ubicate all'esterno di una zona che abbia come limite superiore un piano orizzontale situato 2,00 m sopra il suolo e come limite inferiore o il piano di riferimento previsto al punto 2.6, oppure la linea di base prevista al punto 2.7, a scelta del costruttore, oppure

3.1.2.ubicate in una zona quale definita al punto 3.1.1 in modo tale che, in condizione statica, esse non possano entrare in contatto con una sfera di un diametro di 100 mm.

3.1.3.Se il piano di riferimento rappresenta il limite inferiore della zona, si terrà anche conto delle parti del veicolo situate al di sotto del piano di riferimento poste tra due piani verticali, uno dei quali tocchi la superficie esterna del veicolo e l'altro posto parallelamente al piano ad una distanza di 80 mm verso l'interno del veicolo a partire dal punto in cui il piano di riferimento tocca la carrozzeria del veicolo.

3.2.La «superficie esterna» del veicolo non deve presentare, rivolte all'esterno, parti che potrebbero ostacolare i pedoni, i ciclisti o i motociclisti.

3.3.La superficie esterna del veicolo non deve presentare, rivolte all'esterno, parti spigolose o taglienti, né sporgenze estene che per la loro forma, le loro dimensioni, il loro orientamento o la loro durezza potrebbero aumentare il rischio o la gravità delle lesioni corporali subite da una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di scontro.

3.4.Le parti sporgenti della superficie esterna, costituite da un materiale la cui durezza non superi i 60 Shore A, possono avere un raggio di curvatura inferiore ai valori prescritti al punto 4 sotto.

4.PRESCRIZIONI SPECIFICHE

4.1.Motivi ornamentali, simboli commerciali, lettere e numeri di indicazioni commerciali

4.1.1.I motivi ornamentali, i simboli commerciali, le lettere e numeri d'indicazioni commerciali non devono avere un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. Questo requisito non si applica alle parti che non sporgono meno di 5 mm dalla superficie circostante; in questo caso, gli angoli orientati verso l'esterno devono essere smussati.

4.1.2.I motivi ornamentali, i simboli commerciali, le lettere e i numeri di indicazioni di natura commerciale, che sporgono più di 10 mm dalla superficie circostante, devono rientrare, staccarsi o piegarsi sotto una forza di 10daN esercitata in una direzione qualsiasi sul loro punto più sporgente, su un piano approssimativamente parallelo alla superficie sulla quale sono montati. Per applicare la forza di 10daN deve essere usato un pistone dall'estremità piatta avente un diametro non superiore a 50 mm. In caso di impossibilità deve essere usato un metodo equivalente. Una volta che i motivi ornamentali sono rientrati, si sono staccati o piegati, le parti restanti non devono sporgere più di 10 mm e non devono presentare angoli appuntiti, taglienti o spigoli vivi.

4.2.Visiere e incorniciature dei proiettori

4.2.1.Le visiere e incorniciature sporgenti sono ammesse sui proiettori a condizione che non sporgano più di 30 mm rispetto alla superficie esterna del vetro del proiettore e che il loro raggio di curvatura non sia in nessun punto inferiore a 2,5 mm.

4.2.2.I proiettori retrattili devono rispondere alle disposizioni del punto 4.2.1, sia in posizione di funzionamento che rientrati.

4.2.3.Le disposizioni del punto 4.2.1 non si applicano ai proiettori incastrati nella carrozzeria, né ai proiettori sormontati dalla carrozzeria, a condizione che la carrozzeria risponda alle disposioni del punto 3.2.

4.3.Griglie

Le parti delle griglie devono presentare un raggio di curvatura:

- non inferiore a 2,5 mm se la distanza tra le parti adiacenti è superiore a 40 mm;

- non inferiore a 1 mm se la distanza oscilla tra 25 e 40 mm;

- non inferiore a 0,5 mm se la distanza è inferiore a 25 mm.

4.4.Tergicristalli del parabrezza e dei proiettori anteriori

4.4.1.I tergicristalli del parabrezza e dei proiettori anteriori devono essere fissati in maniera tale che l'albero portante sia ricoperto da un elemento protettore che abbia un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm e un'area di superficie non inferiore a 150 mm2, misurata nella proiezione di una sezione che non disti più di 6,5 mm dal punto più sporgente.

4.4.2.I punti di aggancio dei lavavetri e dei tergicristalli dei proiettori anteriori devono avere un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm. I punti di aggancio che presentano una sporgenza inferiore a 5 mm devono avere gli angoli esterni smussati.

4.5.Parti protettive (paraurti)

4.5.1.Le estremità delle parti protettive anteriori devono incurvarsi verso la superficie esterna della carrozzeria.

4.5.2.Gli elementi costitutivi dei paraurti anteriori devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide rivolte verso l'esterno abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm.

4.5.3.I ganci o argani per il traino non devono sporgere oltre la superficie più esterna del paraurti. Gli argani possono tuttavia sporgere oltre la superficie più esterna del paraurti a condizione che, quando non sono utilizzati, essi siano ricoperti da una superficie protettiva avente un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.5.4.Le prescrizioni del punto 4.5.2 non si applicano alle parti dei paraurti, oppure alle parti montate o inserite nei paraurti che sporgono meno di 5 mm. Gli angoli delle parti che sporgono meno di 5 mm devono essere smussati. Per quanto riguarda le parti montate sui paraurti e contemplate in altri punti della presente direttiva, rimangono d'applicazione le prescrizioni specifiche contenute nella direttiva.

4.6.Maniglie, cerniere e pulsanti delle porte, cofani, sportelli, sportelli di ventilazione e maniglie

4.6.1.Le parti summenzionate non devono sporgere di oltre 30 mm per i pulsanti, di 70 mm per le maniglie e le maniglie dei cofani e di 50 mm in tutti gli altri casi. Tali parti devono avere un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.6.2.Se le maniglie delle porte laterali sono del tipo girevole, devono soddisfare uno dei requisiti seguenti:

4.6.2.1.nel caso di maniglie che ruotano parallelamente al piano della porta, l'estremità aperta della maniglia deve essere orientata verso la parte posteriore. Detta estremità deve essere incurvata verso il piano della porta, defilarsi dietro un bordo protettivo o essere alloggiata in un alveolo;

4.6.2.2.le maniglie che ruotano verso l'esterno in una direzione non parallela al piano della porta devono, in posizione di chiusura, defilarsi dietro un bordo protettivo od essere alloggiate in un alveolo. L'estremità aperta deve essere orientata verso la parte posteriore o verso il basso. Le maniglie non conformi a quest'ultima prescrizione possono nondimeno essere autorizzate se sussistono le condizioni seguenti:

- sono munite di un sistema di richiamo indipendente,

- non sporgono di oltre 15 mm in caso di mancato funzionamento del sistema di richiamo;

- nella posizione di apertura presentano un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm (questa prescrizione non si applica se la proiezione nella posizione di apertura massima è inferiore a 5 mm; in questo caso i bordi delle parti esterne devono essere smussati);

- la superficie della loro estremità libera, misurata ad una distanza non superiore a 6,5 mm dal punto più sporgente, non è inferiore a 150 mm2.

4.7.Predellini

Gli angoli dei predellini e dei gradini devono essere arrotondati.

4.8.Deflettori laterali per l'aria e la pioggia e deflettori aria per finestrino

Gli angoli rivolti verso l'esterno devono avere un raggio di curvatura minimo di 1 mm.

4.9.Spigoli di lamiera

Gli spigoli di lamiera sono ammessi a condizione che i loro bordi siano incurvati verso la carrozzeria in modo che non possano entrare in contatto con una sfera di 100 mm di diametro, oppure che siano ricoperti da un elemento protettore avente un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.10.Dadi delle ruote, coprimozzi ed altre coperture protettive

4.10.1.I dadi delle ruote, i coprimozzi e le altre coperture protettive non devono presentare sporgenze spigolose o taglienti.

4.10.2.Quando il veicolo procede in linea retta, nessuna parte delle ruote, fatta eccezione dei pneumatici, situata al di sopra del piano orizzontale che passa attraverso il loro asse di rotazione, deve sporgere al di là della proiezione verticale, su un piano orizzontale, dell'angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota. Tuttavia, qualora esigenze funzionali lo giustifichino, le coperture di protezione che ricoprono i dadi delle ruote e i mozzi possono sporgere al di là della proiezione verticale dell'angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota, a condizione che il raggio di curvatura della superficie della parte sporgente sia almeno di 5 mm e che la sporgenza, in rapporto alla proiezione verticale dell'angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota, non superi in nessun caso 30 mm.

4.10.3.Le coperture di protezione di cui al punto 4.10.2 devono essere previste quando i bulloni o i dadi sporgono oltre la sporgenza della superficie esterna del pneumatico (la parte del pneumatico ubicata sopra il piano orizzontale che attraversa l'asse di rotazione della ruota).

4.11.Sede di sollevamento per martinetto e tubi di scappamento

4.11.1.Le eventuali sedi di sollevamento per martinetto e i tubi di scappamento non debbono sporgere di oltre 10 mm rispetto alla proiezione verticale della linea di base oppure alla proiezione verticale dell'intersezione tra il piano di riferimento e la superficie esterna del veicolo.

4.11.2.Fatto salvo il punto 4.11.1, il tubo di scappamento può sporgere di oltre 10 mm a condizione che i suoi bordi siano arrotondati alle estremità con un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.12.Le sporgenze e le distanze devono essere misurate secondo le prescrizioni dell'allegato III.

5.DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

5.1.La domanda di omologazione CEE delle sporgenze esterne di un determinato tipo di veicolo è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente autorizzato.

5.2.La domanda è corredata dei documenti seguenti in triplice copia:

5.2.1.una descrizione del tipo di veicolo, delle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina, compresi i particolari di cui all'allegato III, nonché la documentazione richiesta in virtù dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE;

5.2.2.fotografie della parte anteriore e delle parti laterali del veicolo;

5.2.3.schemi della superficie esterna contenenti le sporgenze esterne, il punto R, il piano di riferimento o la linea di base, che, a parere del servizio tecnico, sono necessari per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni dei punti 3 e 4.

5.3.Il richiedente deve presentare al servizo tecnico responsabile delle prove di omologazione:

5.3.1.un modello del veicolo del tipo che deve essere omologato e le parti del veicolo ritenute necessarie per effettuare i controlli e le prove prescritti dalla presente direttiva;

5.3.2.su richiesta del servizio tecnico, parte e campioni dei materiali utilizzati.

6.OMOLOGAZIONE CEE

Se il veicolo presentato per omologazione soddisfa le condizioni stabilite al punto 5 e risponde alle prescrizioni di cui ai punti 3 e 4, è rilasciata l'omologazione CEE con un certificato corrispondente al modello del certificato dell'allegato IV.

A richiesta del costruttore, i veicoli della categoria N1 possono essere omologati, per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina, in base alle prescrizioni tecniche della direttiva 74/483/CEE (1).

7.ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE

7.1.Qualsiasi modifica del tipo di veicolo o delle sue sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina deve essere comunicata al servizio amministrativo che ha proceduto all'omologazione del tipo di veicolo. Il servizio amministrativo può, secondo il caso:

7.1.1.ritenere che le modifiche effettuate non hanno ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il veicolo soddisfa le condizioni;

7.1.2.oppure richiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.

7.2.L'autorità competente a rilasciare l'estensione dell'omologazione assegna all'estensione un numero di serie nel certificato di omologazione di cui all'allegato IV.

(1) GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE (GU n. L 241 del 6. 12. 1990, pag. 20).

(1) GU n. L 266 del 2. 10. 1974, pag. 4.

ALLEGATO II

MISURA DELLE SPORGENZE E DELLE DISTANZE

1.METODO PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLA SPORGENZA DI UN ELEMENTO MONTATO SULLA SUPERFICIE ESTERNA

1.1.Le dimensioni della sporgenza di un elemento montato su un pannello convesso possono essere misurate direttamente oppure mediante riferimento al disegno di un'adeguata sezione dell'elemento in posizione montata.

1.2.Se la misurazione semplice non è possibile, la dimensione della sporgenza di un elemento montato su un pannello non convesso deve essere determinata mediante la variazione massima della distanza tra la linea di riferimento del pannello e il centro di una sfera di diametro di 100 mm quando la sfera viene spostata rimanendo in continuo contatto con l'elemento. La figura 1 mostra un esempio dell'impiego di questo procedimento.

1.3.Per le maniglie, la sporgenza deve essere misurata con riferimento ad un piano che attraversa il punto di attacco. La figura 2 ne mostra un esempio.

2.METODO PER MISURARE LA SPORGENZA DELLE VISIERE E DELLE CORNICI DEL PROIETTORE

2.1.La sporgenza rispetto alla superficie esterna del proiettore viene misurata orizzontalmente partendo dal punto di contatto di una sfera avente diametro di 100 mm, come illustrato nella figura 3.

3.METODO PER DETERMINARE LA DISTANZA TRA GLI ELEMENTI DELLA GRIGLIA

3.1.La distanza fra gli elementi di una griglia viene determinata dalla distanza tra due piani che passano per i punti di contatto della sfera e che sono perpendicolari alla linea che congiunge questi punti di contatto. Le figure 4 e 5 mostrano esempi dell'impiego di questo procedimento.

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO III

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (a)

Le seguenti informazioni sono fornite, se del caso, in triplice copia e devono contenere un sommario del contenuto. Gli eventuali disegni sono presentati in scala appropriata e con sufficienti particolari su un foglio di formato A4 oppure piegato in formato A4. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

Se i sistemi, le componenti o le unità tecniche hanno funzioni a comando elettronico, devono essere fornite le informazioni relative.

0.DATI GENERALI

0.1.Marca (ragione sociale del costruttore):

0.2.Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3.Modalità di identificazione del tipo, se contrassegnata sul veicolo (b):

0.3.1.Ubicazione:

0.4.Categoria (c):

0.5.Nome e indirizzo del costruttore:

0.6.Posizione e metodo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari:

0.6.1.Sul telaio:

0.6.2.Sulla carrozzeria:

0.8.Indirizzo degli stabilimenti di montaggio:

1.CARATTERISTICHE GENERALI DI COSTRUZIONE DEL VEICOLO

1.1.Fotografie o disegni d'un veicolo tipo:

1.2.Schema delle dimensioni dell'intero veicolo:

1.3.Numero di assi e ruote:

1.3.2.Posizione e numero delle ruote con sterzo:

1.7.Cabina di guida (sporgente o normale):

2.MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (se del caso, fare riferimento ai disegni)

2.3.Carreggiata/e e larghezza/e di ciascun asse:

2.3.1.Carreggiata di ciascun asse con sterzo (i):

2.4.Categoria delle dimensioni del veicolo (generale):

2.4.1.Per il telaio senza carrozzeria:

2.4.1.2.Larghezza (k):

2.4.1.3.Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione di marcia normale):

2.4.1.4.Sbalzo anteriore (m):

2.4.1.6.Altezza minima dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della sezione A dell'allegato II):

2.4.2.Per il telaio con carrozzeria:

2.4.2.2.Larghezza (k):

2.4.2.3.Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione di marcia normale):

2.4.2.4.Sbalzo anteriore (m):

2.4.2.6.Altezza minima dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della sezione A dell'allegato II):

2.6.Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato, qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compreso liquido di raffreddamento, lubrificante, carburante, ruota di scorta, attrezzatura e conducente) (o) (massa massima e minima per ogni versione):

2.6.1.Ripartizione di tale massa tra gli assi e, in caso di semirimorchio, o di rimorchio con asse centrale, carico gravante sulla selletta di aggancio (massa massima e minima per ciascuna versione):

2.8.Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massa massima e minima per ogni versione) (y):

2.8.1.Ripartizione di tale massa tra gli assi e, in caso di semirimorchio, o di rimorchio con asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massa massima e minima per ogni versione):

2.9.Massa massima tecnicamente ammissibile per ogni asse e, in caso di semirimorchio, o di rimorchio con asse centrale, carico gravante sulla selletta di aggancio, dichiarati dal costruttore:

5.ASSI

5.1.Disegno di ogni asse con l'indicazione dei materiali e l'indicazione facoltativa della marca e del tipo:

6.SOSPENSIONE

6.1.Disegno degli organi di sospensione:

6.2.Tipo e natura della sospensione di ciascun asse o di ciascuna ruota:

6.2.1.Regolazione del livello: sì/no (1)

6.3.Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (natura, caratteristiche dei materiali e dimensioni):

6.6.Pneumatici e ruote

6.6.1.Combinazione/i pneumatici/ruote

(per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minima, il simbolo di categoria di velocità minima; per le ruote, indicare la/le dimensione/i del cerchio e la/le scentratura/e)

6.6.1.1.Asse n. 1:

6.6.1.2.Asse n. 2: ecc.

6.6.3.Pressione (i) dei pneumatici raccomandata(e) dal costruttore:

9.11.Sporgenze esterne:

9.11.1.Descrizione generale (disegno o fotografie) indicante l'ubicazione degli elementi sporgenti:

9.11.2.Disegni o fotografie degli elementi, quali montanti di porte e finestre, griglie di entrata dell'aria, griglia del radiatore, grondaie di scorrimento della pioggia, maniglie, guide di scorrimento, valvole, cardini e serrature delle porte, ganci, anelli, boccole, stemmi, emblemi e applicazioni ornamentali, e ogni altra sporgenza o parte esterna della superficie esterna che possa essere considerata essenziale (per esempio: l'impianto di illuminazione). Se le componenti indicate nella frase che precede non sono essenziali, ai fini della documentazione possono essere sostituite da fotografie, corredate eventualmente delle dimensioni o di un testo illustrativo:

9.11.3.Disegni delle parti della superficie esterna ai sensi del punto 6.9.1 dell'allegato I della direttiva 74/483/CEE:

9.11.4.Disegno di paraurti:

9.11.5.Disegno della linea di base:

9.16.Copertura delle ruote:

9.16.1.Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne la copertura delle ruote:

9.16.2.Disegni particolareggiati degli elementi che ricoprono le ruote e della loro posizione sul veicolo con indicazione dei valori precisati nella figura 1 dell'allegato I della direttiva 74/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatici/ruote:

9.17.Targhe e iscrizioni regolamentari

9.17.1.Fotografie o disegni indicanti l'ubicazione delle targhe e iscrizioni regolamentari e del numero di telaio:

9.17.2.Fotografie o disegni della parte ufficiale delle targhe e iscrizioni (per esempio, con indicazione delle dimensioni):

9.17.3.Fotografie o disegni del numero di telaio (per esempio, con indicazione delle dimensioni):

9.17.4.Certificato del costruttore che attesta il rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, punto 3 della direttiva 76/114/CEE:

9.17.4.1.Significato dei caratteri utilizzati nella seconda e, se del caso, terza parte, per soddisfare le prescrizioni del punto 3.1.1.2:

9.17.4.2.Se nella seconda parte sono utilizzati caratteri per soddisfare le prescrizioni del punto 3.1.1.3, indicare tali caratteri:

(a) Per le note in calce, vedi allegato I della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).

(1) Cancellare le diciture inappropriate.

ALLEGATO IV

MODELLO

[formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CEE

(Veicolo)

>SPAZIO PER TABELLA>

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 92/104/CEE relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N.

Numero omologazione CEE: ............................................... Numero estensione:

PARTE PRIMA

0.GENERALITÀ

0.1.Marca (nome del costruttore):

0.2.Tipo e denominazione commerciale generale:

0.3.Modalità di identificazione del tipo, se riportate sul veicolo (2):

0.3.1.Ubicazione di tali contrassegni:

0.4.Categoria del veicolo (3):

0.5.Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base:

Nome e indirizzo del costruttore responsabile dell'esecuzione dell'ultima fase di costruzione del veicolo:

0.8.Nome/i e indirizzo/i degli stabilimenti di montaggio:

PARTE SECONDA

1.Informazioni complementari per un determinato telaio veicolo, cabina/veicolo completo con carrozzeria (1)

1.1.Tipo di cabina (sporgente o normale):

1.2.Larghezza della cabina del veicolo: mm

1.3.Altezza della cabina del veicolo: mm

1.4.Massa massima tecnicamente ammissibile t

1.5.Masse massime tecnicamente ammissibili sullo/sugli asse/i anteriore/i

1.5.1.1. Asse: t

1.5.2.2. Asse: t

1.5.3.3. Asse (1): t

1.6.Dimensioni ruote/pneumatici:

2.Dipartimento tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove

3.Data del verbale di prova:

4.Numero del verbale di prova:

5.Motivo/i dell'estensione dell'omologazione (se del caso):

6.Eventuali osservazioni:

6.1.Il tipo di veicolo, compresa la carrozzeria, soddisfa i requisiti tecnici della direttiva 70/156/CEE: sì/no (1)

7.Luogo e data:

9.Firma:

10.Alla presente è allegato un elenco dei documenti che compongono il fascicolo di omologazione depositati presso l'ufficio amministrativo che ha concesso l'omologazione (possono essere ottenuti su richiesta).

(1) Cancellare le diciture inappropriate.

(2) Se le modalità di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di veicolo contemplati dal presente certificato di omologazione, detti caratteri devono essere contraddistinti nella documentazione con il segno «?» (per esempio: abc ??123??).

(3) Come indicato alla nota (b) dell'allegato 1 della direttiva 70/156/CEE.

(1) Cancellare le diciture inappropriate.

Top