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Document 31992R2138

    Regolamento (CEE) n. 2138/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano

    GU L 214 del 30.7.1992, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2138/oj

    31992R2138

    Regolamento (CEE) n. 2138/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano

    Gazzetta ufficiale n. L 214 del 30/07/1992 pag. 0006 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0178
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0178


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2138/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1411/71 (3) gli Stati membri hanno dovuto optare, per quanto riguarda il latte intero fabbricato e commercializzato nel loro territorio, per una delle due formule di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino di detto articolo; che, conformemente ai paragrafi 6 e 7 dello stesso articolo, gli scambi di latte intero fra due Stati membri che hanno optato per una formula diversa sono soggetti a talune norme restrittive;

    considerando che, tenuto conto dell'evoluzione del consumo e degli scambi intracomunitari delle varie categorie di latte alimentare, da un lato, e della sopressione degli ostacoli agli scambi di questi prodotti nel settore sanitario, dall'altro, è opportuno sopprimere qualsiasi restrizione degli scambi intracomunitari risultante dall'applicazione del regolamento in oggetto; che occorre raggiungere questo obiettivo rispettando le abitudini di fabbricazione e di distribuzione del latte intero nei vari Stati membri; che è quindi opportuno ammettere nel territorio di ciascuno Stato membro la fabbricazione e la commercializzazione delle due formule di latte intero in questione, prevedendo una denominazione commerciale dei prodotti sufficientemente precisa in modo da informare l'acquirente circa la vera natura degli stessi; che, per evitare distorsioni sul mercato, è necessario adattare in conseguenza il requisito concernente il tenore minimo di materia grassa del latte intero non normalizzato;

    considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 prevede una possibilità di deroga al tenore minimo di materia grassa del 3,50 % fissato per il latte intero normalizzato; che, secondo tale disposizione, il latte intero oggetto di una siffatta deroga deve essere commercializzato nell'area di produzione; che è opportuno modificare il suddetto paragrafo per rimuovere l'ostacolo al libero commercio in esso implicito, nonché per tener conto delle eventuali difficoltà che potrebbero sorgere a causa del requisito per il latte intero non normalizzato di un tenore minimo di materia grassa pari al 3,50 %; che è auspicabile verificare regolarmente la motivazione e le conseguenze delle deroghe richieste;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, gli Stati membri possono prevedere una categoria di latte intero supplementare, il cui tenore di materia grassa sia fissato almeno al 3,80 %; che, tenuto conto delle modifiche proposte per il regime del latte intero e per evidenziare il carattere distinto della suddetta categoria supplementare, è opportuno aumentare il tenore minimo di materia grassa;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (4), uno Stato membro può essere autorizzato a concedere ad un'organizzazione di produttori il diritto esclusivo di acquistare presso i produttori stabiliti nella regione interessata il latte prodotto e commercializzato senza aver subito trattamenti; che è opportuno precisare che il latte intero normalizzato è considerato come latte che non ha subito trattamenti per quanto riguarda l'applicazione della suddetta disposizione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1411/71 è modificato come segue:

    1) L'articolo 3 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, la percentuale del 3,00 % è sostituita da quella del 3,50 %;

    b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

    « Per quanto riguarda il latte intero, la denominazione deve essere seguita da un'ulteriore descrizione per informare l'acquirente in merito all'eventuale trattamento di normalizzazione subito dal prodotto in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente dell'acquirente stesso. »;

    c) i paragrafi 5-8 sono soppressi.

    2) L'articolo 6 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 2, la percentuale del 3,80 % è sostituita da quella del 4,00 %;

    b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo;

    « 3. Per le zone in cui il tenore naturale di materia grassa del latte non raggiunge il 3,50 %, gli Stati membri possono consentire, in deroga al secondo trattino dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che il latte prodotto in tali zone sia venduto come latte intero. Esso non può però essere stato sottoposto a scrematura e il tenore di materia grassa dev'essere pari almeno al 3,20 %. Deroghe siffatte possono essere concesse per un periodo massimo di un anno alla volta, su richiesta degli Stati membri, secondo la procedura stabilita all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, tenuto conto in particolare della situazione del settore del latte nelle zone in questione, degli interessi dei consumatori e delle possibili ripercussioni sugli scambi di latte intero tra gli Stati membri. »;

    c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

    « 6. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, il latte intero normalizzato è considerato come latte che non ha subito trattamenti. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    John COPE

    (1) GU n. C 320 dell'11. 12. 1991, pag. 9. (2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992. (3) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1). (4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92 (GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83).

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