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Document 31992R1765

Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

GU L 181 del 1.7.1992, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000; abrogato da 399R1251 e art. 15.3

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1765/oj

31992R1765

Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 01/07/1992 pag. 0012 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la politica agricola comune si prefigge di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato;

considerando che, per migliorare l'equilibrio del mercato, occorre istituire un nuovo regime di sostegno; che il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari per taluni seminativi ai prezzi del mercato mondiale e nel compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori che seminano i prodotti in questione; che pertanto le superfici ammissibili devono essere limitate alle superfici destinate ai seminativi o che hanno fruito di un regime di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo; che l'applicazione di questo principio a livello di singolo coltivatore può creare problemi che differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto gli Stati membri devono avere la possibilità di scegliere tra riferimenti a situazioni precedenti individuali oppure regionali, a secondo delle loro condizioni specifiche;

considerando che il nuovo regime di sostegno si applicherà a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che i pagamenti compensativi dovrebbero essere istituiti per le aziende agricole già esistenti e che la partecipazione a questo regime di sostegno dovrebbe essere facoltativa;

considerando che i pagamenti compensativi dovranno rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese e che spetta agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che i piani di regionalizzazione dovrebbero definire una resa cerealicola media uniforme; de detti piani devono tener conto delle rese medie registrate nelle singole regioni in un periodo determinato; che si dovrebbe istituire una procedura apposita per l'esame di detti piani a livello comunitario;

considerando che il granturco ha una resa differente che lo distingue dagli altri cereali e giustifica dunque un trattamento diverso;

considerando che, al fine di calcolare il pagamento compensativo per i cereali occorre stabilire un importo di base per tonnellate e moltiplicarlo per la resa cerealicola media determinata per la regione in causa;

considerando che la politica seguita attualmente per i cereali mira a scoraggiare la produzione, in special modo al di fuori delle zone tradizionali di produzione, e che detta politica deve essere proseguita; che, tuttavia, ai produttori di frumento duro nelle zone di produzione tradizionali quali definite attualmente dovrebbe essere corrisposto, in aggiunta al pagamento compensativo per i cereali, un importo supplementare; che quest'ultimo è inteso a risarcire i produttori di frumento duro di tali regioni per la perdita di reddito dovuta all'allineamento del prezzo di detto prodotto sul prezzo degli altri cereali;

considerando che, per calcolare il pagamento compensativo per i semi oleosi, è necessario stabilire un prezzo di riferimento previsionale, un importo di riferimento comunitario, il metodo di calcolo nonché le opportune misure correttive;

considerando che occorre stabilire norme per tener conto della particolare situazione della Spagna e del Portogallo, compreso il differente grado di progressi verso l'integrazione prevista dall'atto di adesione del 1985;

considerando che, per facilitare i compiti di gestione e di controllo, i pagamenti compensativi devono essere concessi nel quadro di un «regime generale» per tutti i produttori e di un «regime semplificato» riservato ai piccoli produttori;

considerando che i piccoli produttori devono essere definiti sulla base di una superficie equivalente ad una produzione cerealicola annua non superiore a 92 tonnellate; che per la determinazione dei piccoli produttori vanno utilizzate anche le rese cerealicole medie prese in considerazione per il calcolo degli aiuti nelle varie regioni delimitate nei piani di regionalizzazione;

considerando che, per poter fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del «regime generale», i produttori devono ritirare dalla produzione agricola una percentuale prestabilita dei propri seminativi; che il ritiro dei seminativi dev'essere di norma organizzato in base a una rotazione delle superfici; che una messa a riposo senza rotazione dovrebbe essere consentita, ma per una percentuale più elevata, da determinarsi in base ad uno studio scientifico sull'efficacia comparativa, in termini di riduzione della produzione, della messa a riposo con e senza rotazione; che i terreni ritirati dalla produzione agricola devono ricevere una destinazione tale da rispettare determinati criteri minimi di difesa dell'ambiente; che le superfici messe temporaneamente a riposo possono essere anche utilizzate per produzioni non alimentari, sempreché si possano applicare efficaci sistemi di controllo;

considerando che, inizialmente, i terreni cui si applica l'obbligo di ritiro dovrebbero essere fissati al 15 % dei seminativi dell'azienda per la quale è chiesto il pagamento; che questa percentuale andrebbe riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati;

considerando che l'obbligo del ritiro dei seminativi dovrebbe essere accompagnato da una compensazione appropriata; che l'importo della compensazione dovrebbe corrispondere all'ammontare definitivo, calcolato a livello regionale, dell'aiuto per ettaro di superficie cerealicola;

considerando che ai piccoli produttori beneficiari del «regime semplificato» non viene imposto alcun obbligo di ritiro e che il pagamento compensativo per i cereali è loro concesso per tutte le superfici, indipendentemente dalle colture effettivamente praticate; che, tuttavia, i produttori che richiedono il beneficio di questo regime devono accettare determinate procedure per agevolare i controlli;

considerando che i pagamenti compensativi per una superficie determinata devono essere corrisposti con frequenza annuale; che le superfici che già anteriormente fossero lasciate incolte non dovrebbero poter fruire dell'aiuto, fatta eccezione per quelle ritirate dalla produzione negli anni precedenti in virtù di regimi di ritiro volontario già in vigore;

considerando che occorre stabilire le condizioni di applicazione dei pagamenti compensativi e precisare a quale momento questi ultimi debbano essere versati ai produttori;

considerando che per la colza è necessaria una politica di qualità;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi scaturenti dall'applicazione del presente regolamento saranno finanziate dalla Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2);

considerando che occorre prevedere misure transitorie e autorizzare la Commissione ad adottare, se del caso, misure transitorie supplementari;

considerando che il nuovo regime di sostegno non potrà essere pienamente instaurato prima della campagna di commercializzazione 1995/1996; che, tanto per il periodo d'applicazione transitorio quanto per quello definitivo, la normativa comunitaria in vigore dovrà essere adeguata per i prodotti in questione; che tali adeguamenti formeranno oggetto di regolamenti distinti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un regime di pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di seminativi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- la campagna di commercializzazione va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno succesivo;

- per «seminativi» s'intendono quelli elencati nell'allegato I.

TITOLO I

Pagamento compensativo

Articolo 2

1. I coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento compensativo in base alle condizioni stabilite nel presente titolo.

2. Il pagamento compensativo è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

Il pagamento compensativo è accordato per la superficie investita a seminativi o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 7 del presente regolamento e che non è superiore ad una superficie di base regionale. Questa è data dal numero medio di ettari della stessa, investiti a seminativi o messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici, negli anni 1989, 1990 e 1991. Per regione ai sensi della presente disposizione si intende uno Stato membro o una regione di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato.

Se una superficie non forma oggetto di una domanda di sostegno in forza del presente regolamento, ma è utilizzata per giustificare una domanda di aiuto in forza del regolamento (CEE) n. 805/68 (3), tale superficie è dedotta dalla superficie di base regionale per il periodo in questione.

3. Uno Stato membro può applicare, anziché un sistema di superfici di base regionali, un sistema di superfici di base individuali per tutto il suo territorio. Per ciascuna azienda è fissata una superficie di base data dal numero medio di ettari investiti a seminativi o messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici, negli anni 1989, 1990 e 1991. Tuttavia, nel caso in cui un produttore modifica l'utilizzazione delle sue superfici, a sua richiesta la sua superficie di base viene ridotta.

Per stabilire la superficie di base individuale non si tiene conto delle superfici utilizzate allo scopo di fruire delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 805/68.

4. Qualora inizialmente sia scelto il regime di cui al paragrafo 2, resta autorizzato un successivo ricorso al regime di cui al paragrafo 3.

5. Il pagamento compensativo è concesso nel quadro di:

a) un «regime generale» accessibile a tutti i produttori o

b) un «regime semplificato» riservato ai piccoli produttori.

I produttori che chiedono il pagamento compensativo nel quadro del regime generale hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.

6. Nel caso di una superficie di base regionale, nonché nel caso in cui la somma delle superfici individuali per i quali è richiesto l'aiuto a norma del regime per i coltivatori di seminativi, compresa la messa a riposo prevista in questo regime, e messi a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), eccede la superficie di base regionale, alla regione in questione si applicano le seguenti disposizioni:

- durante la stessa campagna di commercializzazione la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti gli aiuti concessi a norma del presente titolo;

- nella campagna di commercializzazione successiva ai produttori che rientrano nel regime generale viene chiesto un ritiro speciale dalla produzione, senza compensazione. La percentuale del ritiro speciale dalla produzione è pari alla percentuale del supero della superficie di base regionale. Questo ritiro si aggiunge all'obbligo di ritiro dalla produzione di cui all'articolo 7.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione esponendo i criteri seguiti per delimitare regioni di produzione distinte. I criteri utilizzati devono essere idonei, obiettivi e devono offrire la necessaria flessibilità in modo che sia possibile individuare zone omogenee distinte aventi una superficie minima e tener conto delle caratteristiche specifiche che influiscono sulle rese, come la fertilità del terreno, compresa eventualmente un'adeguata differenziazione tra superfici irrigate e non irrigate. Queste regioni non devono attraversare i confini delle regioni di superficie di base regionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono, nei loro piani di regionalizzazione, applicare un valore di resa per il granturco diverso da quello degli altri cereali. In questo caso superfici di base regionali o individuali, quali previste all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, con gli stessi confini, devono essere determinate per i seminativi di granturco e di altri cereali.

2. Per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati sulle superfici e sulle rese per i cereali, i semi oleosi e le piante proteiche prodotti in quella regione durante il quinquennio 1986-1987/1990-1991. Per ogni regione occorre calcolare separatamente la resa cerealicola media e, se possibile, la resa media dei semi oleosi, escludendo le due campagne del suddetto quinquennio in cui si sono registrate rispettivamente la resa più elevata e la resa più bassa.

Tuttavia, tale obbligo può essere adempiuto, nel caso dei cereali prodotti in Portogallo, fornendo i dati derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (2) e, nel caso dei cinque nuovi Laender tedeschi, fornendo la resa media dei seminativi degli altri Laender tedeschi.

Se uno Stato membro decide di applicare al granturco un trattamento diverso da quello degli altri cereali, la resa media cerealicola, che non viene cambiata, viene anche suddivisa tra il solo granturco ed i cereali senza il granturco.

3. Gli Stati membri presentano i rispettivi piani di regionalizzazione alla Commissione entro il 1° agosto 1992, unitamente a tutte le informazioni pertinenti disponibili. Per l'adempimento di questo obbligo ciascuno di essi può richiamarsi al proprio piano di regionalizzazione, presentato alla Commissione conformemente al regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (3).

4. La Commissione esamina i piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri, verificando che ogni piano sia fondato su criteri appropriati e obiettivi e corrisponda ai dati storici disponibili. La Commissione può opporsi a piani incompatibili con i criteri summenzionati, in particolare per quanto concerne la resa media dello Stato membro interessato. In tal caso i piani saranno adattati dallo Stato membro interessato previa consultazione della Commissione.

5. Su richiesta della Commissione o ad iniziativa dello Stato membro interessato, il piano di regionalizzazione può essere riesaminato dallo Stato membro secondo la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 4

1. Il pagamento compensativo per i cereali è calcolato moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione per la regione in causa. Se al granturco viene applicato un trattamento diverso, vengono usate le rispettive rese medie per il granturco e per gli altri cereali.

2. L'importo di base per tonnellata è fissato a:

- 25 ecu per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

- 35 ecu per la campagna di commercializzazione 1994/1995 e

- 45 ecu per la campagna di commercializzazione 1995/1996 e per le campagne successive.

3. In aggiunta al pagamento compensativo viene versato un supplemento ai produttori di frumento duro delle zone produttrici tradizionali elencate nell'allegato II, e limitatamente al numero di ettari investiti a frumento duro per i quali è stato ottenuto un aiuto nelle campagne 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 o 1991/1992. Il produttore determina la campagna di commercializzazione da prendere in considerazione.

Tale importo supplementare è fissato a 297 ecu/ha a decorrere dalla campagna 1993/1994.

Articolo 5

1. Il pagamento compensativo per ettaro concesso per i semi oleosi è calcolato come segue:

a) è istituito un prezzo di riferimento previsionale per i semi oleosi pari a 163 ecu/t;

b) è istituito un importo di riferimento comunitario per i semi oleosi, pari a 359 ecu/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994;

c) per ogni regione di produzione individuata nel piano di regionalizzazione, la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale per i semi oleosi che traduca il rapporto tra la resa cerealicola di detta regione e la resa cerealicola media della Comunità (4,6 t/ha) oppure tra la resa dei semi oleosi di detta regione e la resa media di semi oleosi della Comunità (2,36 t/ha). Ogni Stato membro specifica per ciascuna regione, in base ad appropriati criteri oggettivi, quale formula debba essere applicata. Nella sua scelta lo Stato membro non può giungere ad un risultato globale che sia superiore che nel caso in cui avesse usato esclusivamente o la resa cerealicola o la resa dei semi oleosi;

d) anteriormente al 30 gennaio di ogni campagna la Commissione provvede, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), a calcolare un importo di riferimento regionale finale basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi. Detto importo è calcolato sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato, senza tener conto di eventuali variazioni di prezzi che si mantengano entro l'8 % del prezzo di riferimento previsionale.

2. Per la Spagna ed il Portogallo sarà fissato un prezzo di riferimento previsionale nazionale per i produttori di girasole, quale punto di partenza per la regionalizzazione in questi Stati membri. L'importo per il Portogallo è fissato a 272 ecu/ha. L'importo per la Spagna è fissato a 295 ecu/ha per la campagna 1993/1994 e a 311 ecu/ha per la campagna 1994/1995.

Sino alla fine della campagna 1994/1995 il pagamento compensativo per i coltivatori non professionali di semi di girasole in Spagna ed in Portogallo è fissato dalla Commissione in modo da evitare distorsioni che potrebbero derivare dalle disposizioni transitorie per i coltivatori di semi di girasole in questi Stati membri.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli importi sopramenzionati. La pubblicazione comprende una breve spiegazione dei calcoli effettuati.

Articolo 6

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994 il pagamento compensativo per ettaro per le piante proteiche è fissato a 65 ecu moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilito escludendo le rese per il granturco qualora per la regione in questione si applichi una resa distinta per il granturco.

Articolo 7

1. Per ciascun produttore che chiede il pagamento compensativo nel quadro del regime generale, l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione è fissato:

- nel caso di una superficie di base regionale, in proporzione della sua superficie destinata ai seminativi interessati e per la quale è presentata la richiesta, e lasciata a riposo, a norma del presente regolamento:

- nel caso di una superficie di base individuale, come riduzione percentuale della rispettiva superficie di base.

L'obbligo di messa a riposo applicabile con effetto dalla semina per la campagna di commercializzazione 1993/1994 e per le campagne successive è del 15 %. La terra messa a riposo è soggetta a rotazione. Tuttavia è consentita una messa a riposo senza rotazione, compensata da una più elevata percentuale di messa a riposo. Tale percentuale è stabilita entro il 31 luglio 1993 dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; essa può variare nelle diverse regioni della Comunità.

2. Per le aziende in cui si trovano superfici messe a riposo conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, dette superfici non possono essere utilizzate per soddisfare l'obbligo di messa a riposo di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri applicano misure appropriate di tutela ambientale che tengono conto della situazione specifica delle superfici ritirate dalla produzione.

4. Le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti che non sono destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo.

5. La compensazione per l'obbligo di messa a riposo dei seminativi è fissata al livello del pagamento compensativo che verrebbe pagato a decorrere dalla campagna 1995/1996 per le superfici considerate qualora venissero coltivate a cereali. La compensazione viene corrisposta per il numero di ettari necessario per soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1. Nel caso del Portogallo, la compensazione tiene conto del regime di aiuto stabilito dal regolamento (CEE) n. 3653/90.

6. Qualora norme nazionali di tutela dell'ambiente implichino che il produttore che mette a riposo parte dei suoi seminativi è obbligato a ridurre la sua produzione animale, tale produttore può accordarsi con un altro produttore nello stesso Stato membro per trasferirgli l'obbligo di messa a riposo. Il suo diritto alla compensazione dipende dal pieno adempimento di questo obbligo da parte del produttore al quale esso è trasferito. Se il trasferimento è fatto verso una regione con una resa diversa, la superficie da mettere a riposo viene adeguata conseguentemente. Questi obblighi trasferiti sono soggetti alle norme generali sulla messa a riposo senza rotazione, a meno che si provveda alla rotazione nell'azienda alla quale è trasferita la responsabilità. Lo Stato membro può disporre che trasferimenti del genere rimangano all'interno di una stessa regione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 8

1. I piccoli produttori che coltivano seminativi possono chiedere il pagamento compensativo nel quadro del regime semplificato.

2. Per piccoli produttori s'intendono i coltivatori che chiedono il pagamento compensativo per una superficie di base che non supera la superficie che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali, calcolate in base alla resa cerealicola media stabilita per la loro regione oppure, nel caso degli Stati membri che ricorrono al sistema delle superfici di base individuali, la cui superficie di base individuale non supera tale superficie.

3. Nel quadro del regime semplificato:

- il ritiro di seminativi dalla produzione non è obbligatorio:

- il pagamento compensativo viene corrisposto al tasso applicabile ai cereali per tutte le superfici investite a seminativi.

Articolo 9

Le domande di pagamento compensativo e il ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

Articolo 10

1. Il pagamento compensativo per i cereali e per le piante proteiche nonché la compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, sono effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre immediatamente successivi al raccolto.

2. Una domanda di pagamento compensativo può essere presa in considerazione soltanto se, entro il 15 maggio che precede il raccolto in causa, il produttore interessato:

- ha provveduto alla semina;

- ha presentato la domanda.

3. La domanda dev' essere corredata di riferimenti che consentano di identificare le superfici di cui trattasi. Devono essere specificate separatamente le superfici destinate ai seminativi e le superfici messe a riposo conformemente al presente regolamento.

4. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (1), che talune varietà di frumento duro non sono ammesse al beneficio del supplemento di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rammentare ai richiedenti la necessità di rispettare la normativa ambientale vigente.

Articolo 11

1. I pagamenti compensativi per i coltivatori di semi di ravizzone e di colza sono riservati agli utilizzatori di sementi di qualità e varietà approvate. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, quali sementi di ravizzone e di colza sono ammesse a tale beneficio.

2. I produttori che presentano una domanda di pagamento compensativo per i semi oleosi hanno diritto a un pagamento anticipato non superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale. Gli Stati membri eseguono i necessari controlli per verificare l'effettivo diritto all'anticipo. Il pagamento dell'anticipo è effettuato appena il relativo diritto sia accertato.

3. Possono essere presi in considerazione per un pagamento anticipato i produttori che, entro la data stabilita per la regione in questione, abbiano provveduto alla semina e abbiano presentato all'organismo competente dello Stato membro un piano di coltivazione dettagliato, indicante le superfici dell'azienda destinate alla coltura di oleaginose.

4. Qualora sia stato versato un anticipo, viene pagato un saldo pari alla differenza eventualmente esistente tra l'ammontare dell'anticipo stesso e l'importo di riferimento regionale finale.

5. Qualora un produttore dimostri di aver conservato la proprietà del prodotto per un periodo da stabilirsi, può essergli versato un premio di ordinata commercializzazione. L'importo del premio e le condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

6. Il calendario del sistema regionalizzato di pagamenti per i richiedenti è stabilito dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 12

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista rispettivamente all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 (2) e all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e riguardano in particolare:

- le modalità di elaborazione delle superfici di base e la loro gestione, nonché le modalità di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4;

- le modalità di elaborazione dei piani di regionalizzazione della produzione, compresa la determinazione delle dimensioni minime di una regione;

- le modalità di calcolo e di versamento del pagamento compensativo;

- le modalità riguardanti la superficie minima da coltivare; esse vengono fissate tenendo conto in particolare delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime in questione;

- le modalità di determinazione dei criteri di ammissibilità al beneficio dell'importo supplementare per il frumento duro;

- le modalità relative ai controlli; fatte salve le disposizioni specifiche per un sistema di controllo e di gestione integrato, dette modalità includono, fra l'altro, operazioni di telerilevamento e/o verifiche della plausibilità sulla base di documenti ufficiali obbligatori già disponibili presso le amministrazioni nazionali;

- le modalità che consentono di variare le date di cui all'articolo 10, paragrafo 2 ed all'articolo 11, paragrafo 3 per determinate regioni per tener conto di condizioni climatiche eccezionali che causino l'inapplicabilità delle date normali;

- le modalità relative agli obblighi normale e speciale di ritiro dei seminativi dalla produzione; tali modalità devono stabilire in special modo la nozione di rotazione, il periodo minimo annuale di ritiro e le misure da adottare per la tutela dell'ambiente nonché le regioni in cui, per motivi di ordine climatologico, dette misure possono essere sostituite da altre più appropriate;

- le modalità relative alle condizioni di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 e dell'articolo 9;

- le modalità riguardanti le procedure amministrative espressamente destinate ad agevolare i controlli per il regime semplificato;

- le modalità relative agli effetti del cambiamento di proprietà e di possesso sull'applicazione del regime.

Secondo la medesima procedura, la Commissione può inserire nell'elenco di cui all'allegato I prodotti secondari e può inoltre determinare le conseguenze di tali estensioni, in particolare per quanto concerne le superfici di base e l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione.

Articolo 13

Le misure contemplate nel presente titolo sono da considerarsi come interventi destinati a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

TITOLO II

Disposizioni generali e transitorie

Articolo 14

1. Il raccolto 1992 è l'ultimo raccolto per il quale possono essere presentate nuove domande di partecipazione al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91. I produttori che partecipano ancora a tale regime dopo tale data possono scegliere di abbandonarlo fra il 1° settembre e il 15 dicembre negli anni dal 1992 al 1996. Questa opzione è riservata alle aziende soggette all'obbligo di ritiro dei seminativi di cui all'articolo 7.

2. È prorogata l'autorizzazione prevista all'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2328/91 concernente l'impiego dei seminativi ritirati per i seguenti scopi:

- creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo.

- produzione di lenticchie, ceci e vecce.

Articolo 15

1. Gli importi dei pagamenti compensativi e della compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi disposti dal presente regolamento, nonché la percentuale della superficie di base da ritirare dalla produzione agricola possono essere modificati in funzione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

2. A decorrere dalla campagna 1994/1995, il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, che le modalità relative ai pagamenti compensativi per i semi oleosi siano applicate altresì alle piante proteiche.

3. I pagamenti contemplati nel presente regolamento sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

Articolo 16

Qualora si rendano necessarie misure specifiche per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello istituito dal presente regolamento, in particolare se l'introduzione del nuovo regime dovesse provocare notevoli difficoltà per determinati prodotti, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista rispettivamente all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 17

1. Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti per i semi oleosi sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 3766/91 per i semi oleosi seminati a scopo di raccolto dopo il 1° luglio 1993.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti per le colture proteiche sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 1431/82 (1) per le colture proteiche seminate a scopo di raccolto dopo il 1° luglio 1993.

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1431/82 e le corrispondenti disposizioni dei regolamenti vigenti al 30 giugno 1993 continuano ad applicarsi dopo tale data alle piante proteiche raccolte nella Comunità ed identificate al 30 giugno 1993.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 1.

(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992.

(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 15.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(1) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

(3) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(1) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

ALLEGATO I

Definizione dei prodotti

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Zone di produzione tradizionali di frumento duro

ITALIA

Regioni

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Lazio

Marche

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

FRANCIA

Regioni

Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Linguadoca-Rossiglione

GRECIA

Regioni

Grecia centrale

Peloponneso

Isole ioniche

Tessaglia

Macedonia

Isole dell'Egeo

Tracia

SPAGNA

Comunità autonome

Andalusia

Navarra

Province

Badajoz

Burgos

Salamanca

Toledo

Zamora

Saragozza

PORTOGALLO

Distretti

Santarém

Lisbona

Setùbal

Portalegre

Evora

Beja

Faro

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