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Document 31990L0239
Council Directive 90/239/EEC of 17 May 1990 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the maximum tar yield of cigarettes
Direttiva 90/239/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette
Direttiva 90/239/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette
GU L 137 del 30.5.1990, p. 36–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2001; abrogato da 32001L0037
Direttiva 90/239/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 30/05/1990 pag. 0036 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0231
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0231
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1990 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette (90/239/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che esistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di limitazione del tenore massimo di catrame delle sigarette; che tali disparità possono ostacolare gli scambi e quindi l'attuazione e il funzionamento del mercato interno; considerando che, di conseguenza, è necessario eliminare questi ostacoli e che, a tale scopo, l'immissione sul mercato e la libera circolazione delle sigarette devono essere assoggettate a norme comuni per quanto concerne il tenore massimo di catrame; considerando che tali norme comuni devono tenere in debito conto la protezione della salute degli individui; considerando che i rischi di cancro ai polmoni sono tanto più gravi quanto maggiore è il tenore di catrame dei tabacchi fumati; che il Consiglio europeo di Milano, del 28 e 29 giugno 1985, ha posto in rilievo l'interesse di varare un programma europeo d'azione contro il cancro; considerando che nella risoluzione del 7 luglio 1986 (4), il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno ritenuto prioritaria la lotta contro il tabagismo; considerando che per l'applicazione della presente direttiva occorre prevedere tempi adeguati che, da un lato, diano la possibilità di portare a termine, in maniera efficace, la riconversione delle varietà e, dall'altro, consentano ai consumatori e ai fabbricanti di adeguarsi gradualmente a prodotti con un tenore inferiore di catrame; considerando che nella presente direttiva figurano prescrizioni che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita, all'evoluzione delle tecniche e alle conoscenze mediche in tale settore, dato che l'obiettivo è quello di pervenire ad una maggiore protezione degli individui; considerando che i fumatori devono sempre essere consapevoli del fatto che ogni sigaretta nuoce alla salute e che sarebbe di gran lunga preferibile che smettessero di fumare invece di ripiegare su sigarette con basso tenore di catrame; considerando che l'iniziativa prevista nella presente direttiva avrà effetti tanto più favorevoli sulla salute pubblica se sarà corredata di programmi di educazione sanitaria nella scuola d'obbligo e di campagne d'informazione e sensibilizzazione; considerando che l'introduzione di tenori massimi di catrame comporterà per la Repubblica ellenica particolari difficoltà socioeconomiche; che occorre accordare a tale Stato membro, a titolo eccezionale, una deroga quanto alle date di applicazione previste per gli altri Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Scopo della presente direttiva è l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardo al tenore massimo di catrame delle sigarette, assumendo come base un elevato grado di protezione della salute delle persone mediante la riduzione dei danni causati alla loro salute dal catrame. Articolo 2 1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per catrame il condensato di fumo greggio anidro, esente da nicotina. 2. Il tenore di catrame delle sigarette commercializzate sui mercati degli Stati membri non può essere superiore a: - 15 mg per sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 1992, - 12 mg per sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 1997. 3. Per la Repubblica greca i valori limite e le date di applicazione sono, a titolo di deroga temporanea, i seguenti: - 20 mg al 31 dicembre 1992, - 18 mg al 31 dicembre 1998, - 15 mg al 31 dicembre 2000, - 12 mg 31 dicembre 2006. Tuttavia questa deroga non potrà giustificare controlli alle frontiere interne della Comunità. Articolo 3 Il tenore di catrame delle sigarette è misurato secondo le norme ISO 4387 e 3400. La verifica sarà effettuata secondo la norma ISO 8243. Articolo 4 L'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico si limita al metodo di misurazione del tenore di catrame e al metodo di verifica di cui all'articolo 3. Articolo 5 Per l'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Articolo 6 Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a processo verbale; inoltre, ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Articolo 7 1. Gli Stati membri non possono vietare né limitare, per motivi inerenti alla limitazione del tenore di catrame delle sigarette, il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva. 2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di fissare, nel rispetto del trattato, le prescrizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione della salute delle persone all'importazione, alla vendita e al consumo dei prodotti del tabacco, a condizione che ciò non implichi modifiche della limitazione del tenore di catrame delle sigarette fissata dalla presente direttiva. Articolo 8 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica (1). Essi ne informato immediatamente la Commissione. 2. I prodotti esistenti alle date menzionate all'articolo 2, paragrafo 2, non conformi alla presente direttiva potranno ancora essere commercializzati nei due anni successivi a tali date. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente R. O'HANLON (1) GU n. C 48 del 20. 2. 1988, pag. 10. (2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 229 e GU n. C 96 del 17. 4. 1990. (3) GU n. C 237 del 12. 9. 1988, pag. 49. (4) GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19. (1) La presente direttiva è stata notificata egli Stati membri il 18 maggio 1990.