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Document 31990R1152

REGOLAMENTO (CEE) N. 1152/90 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1990 che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone

GU L 116 del 8.5.1990, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995; abrogato da 395R1553

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1152/oj

31990R1152

REGOLAMENTO (CEE) N. 1152/90 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1990 che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 08/05/1990 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0151


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1152/90 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1990

che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regime di aiuto istituito per il cotone dal protocollo n. 4, adattato dal regolamento (CEE) n. 1964/87, prevede che l'importo dell'aiuto per il cotone viene ridotto qualora la produzione superi il quantitativo massimo garantito fissato per la campagna considerata; che nel corso delle ultime campagne tale riduzione dell'aiuto ha assottigliato il reddito dei produttori agricoli, in particolare di quanti riservano alla coltura del cotone una superficie limitata; che, per attenuare le conseguenze della riduzione di reddito per quest'ultima categoria di produttori, occorre prevedere la concessione di un aiuto forfettario per ettaro a sostegno del loro reddito;

considerando che è opportuno stabilire l'importo dell'aiuto per i piccoli produttori di cotone ad un livello tale da permettere di compensare il costo supplementare della raccolta manuale;

considerando che le spese relative al regime di aiuto per i piccoli produttori non devono superare un massimale prestabilito; che a tal fine è opportuno stabilire una superficie massima garantita il cui superamento determina una riduzione dell'aiuto; che la superficie massima garantita deve essere pari alla media delle superfici coltivate dai piccoli produttori negli anni 1987 e 1988;

considerando che, ai fini di una buona gestione, occorre definire la nozione dei piccoli produttori;

considerando che per agevolare l'attuazione delle disposizioni progettate è opportuno prevedere una procedura di stretta cooperazione tra Stati membri e Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 il Consiglio decide l'eventuale adeguamento del regime di aiuto istituito dal protocollo n. 4 anteriormente alla campagna 1992/1993; che in attesa di questa decisione è opportuno limitare la durata del regime di aiuto istituito dal presente regolamento fino al termine della campagna 1991/1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone.

Articolo 2

Il regime di aiuto di cui all'articolo 1 si applica nel corso delle campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992.

Articolo 3

1. L'aiuto previsto dal presente regolamento è fissato, per ciascuna delle tre campagne, a 250 ecu per ettaro di superficie su cui sono stati effettuati la semina e il raccolto. Tuttavia, qualora le superfici investite a cotone dai piccoli produttori, definiti all'articolo 4, superino una superficie massima garantita comunitaria, l'importo dell'aiuto è ridotto, per la campagna in questione, in funzione del superamento constatato.

2. La superficie massima garantita comunitaria di cui al paragrafo 1 è stabilita, per le tre campagne considerate, secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno

1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 della Commissione (2). Tale superficie è pari alla media delle superfici piantate a cotone dai piccoli produttori negli anni 1987 e 1988.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento, per « piccolo produttore » s'intende il produttore di cotone che ha adibito alla coltura del cotone, negli anni 1989, 1990 e 1991, una superficie non superiore a 2,5 ettari e che ha presentato una dichiarazione delle superifici seminate, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2733/89 (4), e una domanda di aiuto entro una data da stabilirsi.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono non erogare alcun aiuto per importi inferiori ad un importo minimo che essi stabiliscono.

2. L'importo dell'aiuto viene convertito in moneta nazionale applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione per la quale l'aiuto è dovuto.

Articolo 6

L'aiuto istituito dal presente regolamento è considerato come misura di intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (6).

Articolo 7

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

2. La Commissione provvede, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, alla constatazione di qualsiasi superamento della superficie massima garantita e stabilisce la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. I dati sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70. Le modalità di comunicazione e di diffusione di tali dati sono stabilite secondo la stessa procedura.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

(3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990.

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.

(3) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

(4) GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 15.

(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

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