Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0662

Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

GU L 395 del 30.12.1989, p. 13–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato e sostituito da 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/662/oj

31989L0662

Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

Gazzetta ufficiale n. L 395 del 30/12/1989 pag. 0013 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 31 pag. 0216
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 31 pag. 0216


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (89/662/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate ad instaurare gradualmente il mercato interno, nel corso di un periodo che si conclude il 31 dicembre 1992;

considerando che un funzionamento armonioso delle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti animali ed i prodotti di origine animale implica l'eliminazione di tutti gli ostacoli veterinari allo sviluppo degli scambi intracomunitari dei prodotti considerati; che, a tal fine, la libera circolazione dei prodotti agricoli costituisce un elemento fondamentale delle organizzazioni comuni di mercato e deve consentire uno sviluppo razionale della produzione agricola, nonché l'impiego ottimale dei fattori di produzione;

considerando che nel settore veterinario le frontiere sono attualmente utilizzate per controlli intesi a garantire la protezione della salute pubblica e della salute animale;

considerando che l'obiettivo finale è quello di limitare i controlli veterinari al luogo di partenza; che la realizzazione di questo obiettivo implica un'armonizzazione delle esigenze essenziali relative alla protezione della salute pubblica e della salute animale;

considerando che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, è opportuno, in attesa di realizzare l'obiettivo predetto, dare rilievo ai controlli da effettuare alla partenza e all'organizzazione dei controlli che possono essere eseguiti nel luogo di destinazione; che questa soluzione induce ad abbandonare la possibilità di effettuare i controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità;

considerando che questa soluzione implica una maggiore fiducia nei controlli veterinari eseguiti dallo Stato speditore; che è quindi necessario che quest'ultimo provveda a far effettuare i controlli veterinari in modo adeguato;

considerando che nello Stato destinatario i controlli veterinari possono essere effettuati per campione nel luogo di destinazione; che, tuttavia, in caso di fondati sospetti di irregolarità, il controllo veterinario può essere effettuato durante il trasporto della merce;

considerando che spetta agli Stati membri precisare, in un piano da presentare, la maniera in cui intendono effettuare i controlli e che questi piani dovranno formare oggetto di un'approvazione comunitaria;

considerando che è necessario prevedere le conseguenze di un controllo veterinario che porti alla constatazione dell'irregolarità della spedizione; che in tal caso si possano formulare tre ipotesi, la prima delle quali consiste nella necessità di regolarizzare i documenti incompleti o inesatti, la seconda nel prevenire il pericolo qualora si constati una malattia epizootica, qualsiasi nuova malattia grave e contagiosa o

qualsiasi altro fenomeno che possa comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana, la terza nel risolvere i casi in cui le merci non soddisfino le condizioni imposte, per motivi diversi dai precedenti;

considerando che è necessario prevedere una procedura per dirimere eventuali controversie relative alle spedizioni da uno stabilimento, un centro di produzione o un'impresa;

considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che in questo settore, in particolare per motivi d'efficacia, la responsabilità deve spettare in primo luogo allo Stato speditore; che la Commissione deve poter agire, in particolare recandosi in loco ed adottando le misure adeguate alla situazione;

considerando che, per ottenere un effetto utile, le disposizioni della presente direttiva devono riguardare tutte le merci soggette, negli scambi intracomunitari, a condizioni veterinarie;

considerando, tuttavia, che per quanto concerne talune epizoozie gli Stati membri si trovano in situazioni sanitarie differenti e che, in attesa di un approccio comunitario sui mezzi di lotta contro queste malattie, conviene lasciare provvisoriamente in sospeso la questione del controllo sugli scambi intracomunitari di animali vivi e permettere un controllo su documenti nel corso del trasporto; che nello stato attuale dell'armonizzazione ed in attesa di norme comunitarie è opportuno, per le merci che non sono state oggetto di norme armonizzate, tener conto delle esigenze dello Stato destinatario, purché siano conformi all'articolo 36 del trattato;

considerando che è opportuno adeguare le disposizioni delle direttive esistenti alle nuove norme stabilite dalla presente direttiva;

considerando che conviene riesaminare dette norme prima della scadenza del 1993;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'incarico di adottare le misure d'applicazione della presente direttiva; che, a tal fine, si devono stabilire delle procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli veterinari sui prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive riportate nell'allegato A o dall'articolo 14 e destinati agli scambi non siano più effettuati alle frontiere, fatto salvo l'articolo 6, ma si svolgano conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «controllo veterinario»: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti di cui all'articolo 1 e mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

2) «scambi»: scambi tra Stati membri di merci ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;

3) «stabilimento»: qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio o la lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1;

4) «competente autorità»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;

5) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro.

CAPITOLO I

Controlli all'origine

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'articolo 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati e etichettati conformemente alla normativa comunitaria per la destinazione in questione e che sono accompagnati fino al destinatario, che vi è menzionato, dal certificato sanitario, dal certificato di salubrità o da qualsiasi altro documento, previsti dalla normativa comunitaria nel settore veterinario.

Gli stabilimenti d'origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformità di detti prodotti ai requisiti di cui al primo comma.

Fatte salve le funzioni di controllo assegnate al veterinario ufficiale dalla normativa comunitaria, la competente autorità sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti comunitari o, nei casi contemplati al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 14, ai requisiti fissati dallo Stato membro destinatario.

Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, la competente autorità procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, prende le misure necessarie che possono andare fino alla sospensione dell'autorizzazione.

2. Se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, i prodotti debbono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione. Ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dal documento suddetto.

Se i prodotti di cui all'articolo 1 sono destinati ad essere esportati in un paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità.

3. Gli Stati membri che procedono ad importazioni facoltative provenienti da taluni paesi terzi informano la Commissione e gli altri Stati membri dell'esistenza di tali importazioni.

Se i prodotti sono introdotti nel territorio della Comunità da uno Stato membro diverso da quelli di cui sopra, quest'ultimo procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri destinatari vietano la rispedizione dal loro territorio dei prodotti in questione se non sono destinati ad un altro Stato membro che si avvalga della stessa facoltà.

Articolo 4

1. Gli Stati membri speditori adottano le misure necessarie per garantire che gli operatori osservino le condizioni veterinarie in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti di cui all'articolo 1.

Essi provvedono in particolare affinché:

- i prodotti ottenuti conformemente alle direttive menzionate nell'allegato A siano controllati nello stesso modo, dal punto di vista veterinario, siano essi destinati agli scambi intracomunitari o al mercato nazionale,

- i prodotti che rientrano nell'allegato B non spediti verso il territorio di un altro Stato membro se non possono essere commercializzati nel proprio territorio per motivi giustificati ai sensi dell'articolo 36 del trattato.

2. Gli Stati membri speditori adottano le adeguate misure amministrative, legali o penali per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa comunitaria, e in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo dei prodotti o che i marchi di salubrità sono stati apposti su prodotti non conformi alla normativa comunitaria.

CAPITOLO II

Controlli nel luogo di destinazione

Articolo 5

1. Gli Stati membri destinatari adottano le seguenti misure di controllo:

a) la competente autorità può, nei luoghi di destinazione della merce, verificare tramite controlli veterinari per sondaggio non discriminatori il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3; in tale occasione essa può procedere a prelievi di campioni.

Inoltre, se la competente autorità dello Stato membro di transito o dello Stato membro destinatario dispone di elementi di informazione che consentano di ipotizzare un'infrazione, possono essere effettuati altresì controlli durante il trasporto della merce sul suo territorio, incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;

b) se i prodotti di cui all'articolo 1 originari di un altro Stato membro sono destinati:

- ad uno stabilimento sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, quest'ultimo deve accertarsi che in detto stabilimento siano ammessi solo prodotti che rispondano, quanto alla marcatura ed ai documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 oppure, per i prodotti di cui all'allegato B, siano muniti del documento previsto dalla normativa del paese di destinazione;

- ad un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con più succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, questi ultimi sono tenuti, prima del frazionamento o della commercializzazione, a verificare la presenza dei marchi, certificato o documenti di cui al primo trattino e a segnalare alla competente autorità qualsiasi irregolarità o anomalia;

- ad altri destinatari, in particolare in caso di scarico parziale durante il trasporto, la partita, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, deve essere accompagnata dall'originale del certificato di cui al primo trattino.

Le garanzie richieste ai destinatari di cui al secondo e terzo trattino sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dal paragrafo 3. Quest'ultima verifica il rispetto di tali garanzie mediante controlli a campione.

2. Fatto salvo l'articolo 4, nel caso in cui le norme comunitarie previste dalla normativa comunitaria non siano state fissate e nel caso contemplato dall'articolo 14, lo Stato membro destinatario può esigere, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, che lo stabilimento d'origine applichi le norme vigenti nella normativa nazionale di detto Stato membro. Lo Stato membro di origine accerta la conformità dei prodotti in questione a queste condizioni.

3. Gli operatori che si fanno consegnare prodotti provenienti da un altro Stato membro o che procedono al frazionamento completo di una partita di detti prodotti:

a) sono soggetti, a richiesta della competente autorità, a preventiva registrazione;

b) tengono un registro in cui iscrivere tali consegne;

c) sono tenuti, a richiesta della competente autorità, a segnalare l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, nella misura necessaria per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1;

d) conservano per un periodo che sarà stabilito dalla competente autorità, comunque non inferiore a sei mesi, i certificati sanitari o i documenti di cui all'articolo 3, in modo da poterli presentare alla competente autorità a richiesta della stessa.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

5. Sulla base di una relazione della Commissione accompagnata da eventuali proposte di modifica, il Consiglio procede al riesame del presente articolo entro un termine di tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nel territorio della Comunità prodotti provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti di frontiera con i paesi terzi, siano adottate le seguenti misure:

a) deve essere effettuata una verifica dei documenti d'origine dei prodotti;

b) se si tratta di prodotti importati in provenienza da paesi terzi, essi devono essere inoltrati, sotto controllo doganale, verso i posti di ispezione per subire i controlli veterinari.

I prodotti di cui all'allegato A possono essere oggetto di sdoganamento soltanto qualora tali controlli consentano di accertare la loro conformità alla normativa comunitaria.

I prodotti di cui all'allegato B o quelli che sono oggetto di importazioni facoltative, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, e che dopo l'introduzione nella Comunità devono essere spediti verso il territorio di un altro Stato membro, devono:

- essere oggetto di controlli veterinari per accertare la loro conformità alla normativa dello Stato membro di destinazione, oppure

- previa semplice ispezione visiva dalla concordanza tra i documenti e i prodotti, essere spediti sotto controllo doganale fino al luogo di destinazione in cui devono essere effettuati i controlli veterinari;

c) i prodotti di origine comunitaria sono soggetti alle norme di controllo previste all'articolo 5.

2. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 1993 e in deroga al paragrafo 1, tutti i prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare e diretto due punti geografici della Comunità sono sottoposti alle norme di controllo previste all'articolo 5.

Articolo 7

1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata:

a) la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dalla direttiva 82/894/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 89/162/CEE della Commissione (5), di una zoonosi o malattia oppure fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo o la provenienza dei prodotti in questione da una regione contaminata da una malattia epizootica, essa ordina, lasciando impregiudicati gli aspetti di polizia sanitaria, laddove si tratti di prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4 della direttiva 80/215/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 88/660/CEE (7), la distruzione della partita o qualsiasi altro impiego previsto dalla normativa comunitaria.

Le spese per la distruzione della partita sono a carico dello speditore o del suo mandatario.

La competente autorità dello Stato membro destinatario comunica immediatamente via telex alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni.

Possono essere applicate le misure di salvaguardia previste all'articolo 9.

Inoltre, a richiesta di uno Stato membro e secondo la procedura prevista all'articolo 17, per far fronte a situazioni non contemplate dalla normativa comunitaria la Commissione può adottare le misure necessarie al fine di realizzare un approccio concertato degli Stati membri;

b) che la merce non soddisfa le condizioni previste dalle direttive comunitarie o, in mancanza di decisioni sulle norme comunitarie previste dalle direttive, dalle norme nazionali, essa può lasciare allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra:

- la distruzione della merce, oppure

- la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispedizione su autorizzazione della competente autorità del paese dello stabilimento d'origine.

b) - Tuttavia, in caso di irregolarità constatate per quanto riguarda il certificato o i documenti, prima di ricorrere a quest'ultima possibilità, allo speditore deve essere concesso un periodo di tempo per la regolarizzazione.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, la Commissione stabilisce l'elenco degli agenti o delle malattie di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 8

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, la competente autorità di uno Stato membro destinatario si mette immediatamente in contatto con la competente autorità dello Stato membro speditore. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

Qualora quest'ultima nutra il timore che tali misure non siano sufficienti, essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

Allorché i controlli previsti all'articolo 7 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta, la competente autorità dello Stato membro destinatario informa la Commissione e i servizi veterinari degli altri Stati membri.

Su richiesta della competente autorità dello Stato membro destinatario o di sua iniziativa, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni constatate:

- inviare sul posto una missione d'ispezione;

- incaricare un veterinario ufficiale, il cui nome deve figurare in una lista compilata da tale istituzione su suggerimento degli Stati membri e che sia accettato dalle varie parti interessate, di accertare i fatti nello stabilimento interessato;

- chiedere alla competente autorità di intensificare i prelievi di campioni sulla produzione dello stabilimento in questione.

Essa informa gli Stati membri delle sue conclusioni.

Qualora dette misure siano adottate per ovviare a ripetute irregolarità da parte di uno stabilimento, la Commissione mette a carico di detto stabilimento le spese sostenute per l'applicazione dei trattini del comma precedente allo stesso.

In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sui prodotti provenienti dallo stabilimento in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di sanità pubblica, sospendere l'autorizzazione.

Lo Stato membro destinatario può, da parte sua, intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.

La Commissione, su richiesta di uno dei due Stati membri interessati - se il parere dell'esperto conferma le irregolarità - deve adottare secondo la procedura prevista all'articolo 17 le misure appropriate, che possono arrivare fino ad autorizzare gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di prodotti provenienti da tale stabilimento. Queste misure debbono essere confermate o rivedute quanto prima secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

2. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle competenti autorità.

Le decisioni adottate dalla competente autorità dello Stato destinatario devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore.

A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

Tuttavia, in caso di controversia e - fatte salve le suddette vie di ricorso - se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura su un elenco di esperti della Comunità che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità.

L'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.

3. Le spese per la rispedizione delle merci, lo stoccaggio delle medesime, la loro utilizzazione per altri scopi o la loro distruzione sono a carico del destinatario.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 9

1. Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione, oltre all'insorgere nel suo

territorio delle malattie contemplate dalla direttiva

82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeno che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.

Lo Stato membro d'origine mette immediatamente in vigore le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, segnatamente la determinazione delle zone di protezione ivi previste, o adotta qualsiasi altra misura che ritenga appropriata.

Lo Stato membro destinatario o di transito che, al momento di un controllo ai sensi dell'articolo 5, ha constatato una delle malattie o fenomeni di cui al primo comma può, se del caso, prendere misure di prevenzione previste dalla normativa comunitaria.

In attesa delle misure che dovranno essere prese in conformità del paragrafo 4, lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti degli stabilimenti interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria.

Le misure prese dagli Stati membri sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Uno o più rappresentanti della Commissione possono, su richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma o per iniziativa di detta istituzione, recarsi immediatamente sul posto per esaminare, in collaborazione con la competente autorità, le misure prese ed emettono un parere sulle medesime.

3. Qualora non sia stata informata delle misure prese oppure le consideri insufficienti, la Commissione può, in collaborazione con lo Stato membro interessato e in attesa della riunione del comitato veterinario permanente, adottare provvedimenti cautelari nei confronti dei prodotti provenienti dalla regione colpita dall'epizoozia o da un determinato stabilimento. Tali provvedimenti sono sottoposti senza indugio al comitato veterinario permanente per essere confermati, modificati o invalidati secondo la procedura prevista all'articolo 17.

4. In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio ad un esame della situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per i prodotti di cui all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti d'origine o i prodotti derivati da tali prodotti. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco della zoonosi e dei fenomeni che possono comportare gravi rischi per la salute umana, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 10

Ogni Stato membro e la Commissione designano il servizio o i servizi competenti nel campo dei controlli veterinari incaricati di assicurare i controlli veterinari e la collaborazione con i servizi di controllo degli altri Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli agenti dei propri servizi veterinari, eventualmente con la collaborazione degli agenti di altri servizi all'uopo abilitati, possano in particolare:

- ispezionare locali, uffici, laboratori, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali, prodotti per la pulizia e la manutenzione ed esaminare i procedimenti utilizzati per la produzione o per il trattamento dei prodotti, nonché la marcatura, l'etichettatura e la presentazione di tali prodotti;

- controllare che il personale osservi le condizioni previste dai testi riportati nell'allegato A;

- prelevare campioni dei prodotti conservati per lo stoccaggio o la vendita, messi in circolazione o trasportati;

- esaminare il materiale documentario o informatico utile per i controlli, costituito in virtù delle misure adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

A tal fine essi devono ottenere dagli stabilimenti controllati la collaborazione necessaria per l'esecuzione del loro compito.

Articolo 12

1. L'articolo 8, paragrafo 3 e gli articoli 10 e 11 della direttiva 64/433/CEE (8), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (9), sono soppressi.

2. L'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 71/118/CEE (10), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE, sono soppressi.

3. Nella direttiva 72/461/CEE (11), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (12):

ii) l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e gli articoli 6 e 8 sono soppressi;

ii) all'articolo 8 bis, i riferimenti all'articolo 8 sono sostituiti con il riferimento all'articolo 9 della direttiva

89/662/CEE.

4. L'articolo 7, paragrafo 3 e gli articoli 12 e 16 della direttiva 77/99/CEE (13), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE (14), sono soppressi.

5. Nella direttiva 80/215/CEE:

Ii) l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

ii) all'articolo 7 bis, i riferimenti all'articolo 7 sono sostituiti con il riferimento all'articolo 9 della direttiva

89/662/CEE.

6. L'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e gli articoli 7, 8 e 12 della direttiva 85/397/CEE (15), modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (16), sono soppressi.

7. L'articolo 10, paragrafi 1 e 3 della direttiva 88/657/CEE è soppresso.

8. Gli articoli 8 e 9 della direttiva 89/437/CEE (17) sono soppressi.

9. All'allegato B della direttiva 72/462/CEE (18), la menzione seguente è aggiunta al certificato: «Nome e indirizzo del primo destinatario».

Articolo 13

1. Nelle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE, è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 19

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE (*) relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.»

2. Nelle direttive 72/461/CEE e 80/215/CEE è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 15

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE (*) relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguar-

da i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.»

3. Nella direttiva 77/99/CEE è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 24

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE (*) relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.»

4. Nelle direttive 85/397/CEE e 88/657/CEE è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 18

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE (*) relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.»

5. Nella direttiva 89/437/CEE è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 17

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE (*) relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.»

Articolo 14

Fino al 31 dicembre 1992 gli scambi di prodotti di cui all'allegato B sono, in attesa di una regolamentazione comunitaria, soggetti alle norme di controllo previste dalla presente direttiva e, in particolare, da quelle previste all'articolo 5, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano, anteriormente alla data prevista all'articolo 19, le condizioni e modalità attualmente applicabili agli scambi dei prodotti di cui al primo comma.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilisce anteriormente 31 dicembre 1991 il regime definitivo applicabile agli scambi dei prodotti contemplati nell'allegato B.

Articolo 15

All'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE (19) è inserito il punto seguente:

«2 bis. Uno o più rappresentanti della Commissione possono, su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa di detta istituzione, recarsi immediatamente sul posto per esaminare, in concertazione con la competente autorità, le misure prese ed emettono un parere sulle medesime.»

Articolo 16

1. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione, al più tardi tre mesi prima della data prevista all'articolo 19, paragrafo 1, un piano che indichi le misure nazionali da attuare per realizzare gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, in particolare la frequenza dei controlli.

2. La Commissione esamina i piani comunicati dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1.

3. Ogni anno e per la prima volta nel 1991, la Commissione trasmette agli Stati membri una raccomandazione su cui il comitato veterinario permanente avrà espresso un parere preliminare e che riguarda un programma di controlli per l'anno successivo. Questa raccomandazione può essere oggetto di adattamenti ulteriori.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE (20), in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta

della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato contro queste misure a maggioranza semplice.

Articolo 18

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato contro queste misure a maggioranza semplice.

CAPITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19

1. Anteriormente al 31 dicembre 1990, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla proposta della Commissione relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali vivi.

Anteriormente alla data fissata al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide le regole e i principi applicabili all'atto dei controlli da effettuare nei paesi terzi e delle importazioni provenienti dai paesi terzi dei prodotti oggetto della presente direttiva. Nello stesso modo saranno fissati anteriormente a tale data i posti di controllo alle frontiere esterne ed i requisiti che tali posti dovranno soddisfare.

2. Anteriormente al 31 dicembre 1992, il Consiglio riesamina le disposizioni della presente direttiva, in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, corredata di eventuali proposte sulle quali il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

Articolo 20

Fino al 31 dicembre 1992 e per permettere una realizzazione progressiva del regime di controllo previsto nella presente direttiva, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1:

- mantenere un controllo su documenti nel corso del trasporto per le carni ed i prodotti a base di carne, al fine di assicurarsi che siano rispettati i requisiti specifici previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di febbre epizootica e di peste suina;

- operare un controllo su documenti nel corso del trasporto per i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi dei quali essi sono destinatari.

Articolo 21

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina, anteriormente al 1o ottobre 1992, il regime applicabile alla scadenza delle disposizioni transitorie previste all'articolo 20.

Articolo 22

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a una data che sarà fissata al momento della decisione che dovrà essere adottata anteriormente al 31 dicembre 1990 a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, ma al massimo il 31 dicembre 1991.

Tuttavia, la Repubblica ellenica dispone di un termine supplementare di un anno per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

(1) GU n. C 225 del 31. 8. 1988, pag. 4.

(2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 28.

(3) GU n. L 56 del 6. 3. 1989, pag. 7.(4) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.

(5) Gu n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 48.

(6) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

(7) GU n. L 382 del 31. 12. 1985, pag. 35.(8) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(9) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

(10) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

(11) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(12) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28.(13) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

(14) GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.

(15) GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13.

(16) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(17) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.

(18) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.(19) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(20) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO A Legislazioni veterinarie - Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3)

- Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3)

- Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28)

- Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE (GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25)

- Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/660/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 35)

- Direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8)

- Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni (GU n. L 382del 31. 12. 1988, pag. 3) (;)

- Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87) (;)

ALLEGATO B Prodotti che non formano oggetto di armonizzazione comunitaria, ma i cui scambi sarebbero soggetti ai controlli previsti dalla presente direttiva Prodotti di origine animale contemplati dall'allegato II del trattato:

- carni di coniglio e di selvaggina

- latte crudo e prodotti a base di latte

- prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano

- prodotti della pesca destinati al consumo umano

- molluschi bivalvi vivi destinati al cunsumo umano

- prodotti a base di carni di selvaggina e di coniglio

- sangue

- grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione

- miele

- lumache destinate al consumo umano

- cosce di rana destinate al consumo umano

(;) A decorrere dal 1g gennaio 1992.

Top