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Document 31989R3918

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3918/89 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 che stabilisce le modalità di applicazione del contingente applicabile in Portogallo per gli animali vivi della specie suina provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

    GU L 375 del 23.12.1989, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3918/oj

    31989R3918

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3918/89 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 che stabilisce le modalità di applicazione del contingente applicabile in Portogallo per gli animali vivi della specie suina provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

    Gazzetta ufficiale n. L 375 del 23/12/1989 pag. 0041 - 0042


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3918/89 DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 1989

    che stabilisce le modalità di applicazione del contingente applicabile in Portogallo per gli animali vivi della specie suina provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento (CEE) n. 495/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3720/87 (2), in particolare l'arti- colo 2,

    considerando che è opportuno determinare le modalità d'applicazione per il contingente fissato dal Consiglio sulla base dell'articolo 269 dell'atto di adesione;

    considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente fissato è opportuno corredare la domanda di autorizzazione d'importazione con il deposito di una cauzione; che occorre prevedere lo scaglionamento del contingente nel corso dell'anno;

    considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

    considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3919/88 della Commissione (3); che occorre pertanto abrogare detto regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 495/86.

    Articolo 2

    1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

    Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

    - il 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 1990,

    - il 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 1990,

    - il 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1989,

    - il 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1990.

    2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono corredate dal deposito di una cauzione, che verrà svincolata alle condizioni definite dalle autorità portoghesi non appena concluse le operazioni di importazione.

    Articolo 3

    Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

    Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito al mese precedente:

    - i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;

    - i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

    Articolo 4

    Il regolamento (CEE) n. 3919/88 è abrogato.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 34.

    (2) GU n. L 349 del 12. 12. 1987, pag. 31.

    (3) GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 62.

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