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Document JOL_1988_183_R_0030_036

Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa ad un complemento dell'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, per il mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

GU L 183 del 14.7.1988, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31988D0382

88/382/CEE: Decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 relativa ad un complemento dell'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, per il mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 14/07/1988 pag. 0030 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0094


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

relativa ad un complemento dell'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, per il mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

(88/382/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che con la decisione 77/586/CEE (3) la Comunità ha concluso la convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, in appresso denominata « convenzione chimica », e l'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, in appresso denominata « commissione internazionale »;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione chimica, la commissione internazionale propone, mediante modifiche dell'allegato IV della convenzione chimica, valori limite per gli scarichi di talune sostanze nelle acque superficiali del bacino del Reno; che, ai sensi dell'articolo 14 della convenzione chimica queste modifiche devono, per poter entrare in vigore, essere state adottate all'unanimità dalle parti contraenti della convenzione chimica;

considerando che la commissione internazionale ha elaborato valori limite per il mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, sotto forma di una proposta volta a completare l'allegato IV della convenzione chimica;

considerando che la direttiva 84/156/CEE (4) stabilisce valori limite per gli scarichi nell'ambiente idrico della Comunità di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini; che questi valori limite sono identici a quelli previsti nella proposta della commissione internazionale;

considerando che l'articolo 4 della predetta direttiva impone gli Stati membri di stabilire programmi specifici volti a ridurre gli scarichi di mercurio effettuati da fonti multiple che non sono stabilimenti industriali; che tali disposizioni non figurano nella proposta della commissione internazionale;

considerando che è opportuno che la Comunità, in quanto parte contraente della convenzione chimica, adotti la suddetta proposta,

DECIDE:

Articolo 1

È adottata, a nome della Comunità economica europea, la proposta della commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, volta a completare per quanto concerne il mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.

Il testo della proposta è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica senza pregiudizio delle disposizioni specifiche contenute in altre normative comunitarie e in particolare nell'articolo 4 della direttiva 84/156/CEE.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio notifica al governo della Confederazione svizzera l'adozione della proposta di cui all'articolo 1, secondo le procedure stabilite dalla convenzione chimica.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) Parere reso il 15 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 17.

(3) GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 35.

(4) GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.

Proposta della Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, volta a completare l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976

LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEL RENO

DALL'INQUINAMENTO,

riferendosi alla convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976,

considerando in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 14 di tale convenzione

e la propria proposta del 28 giugno 1979 a Baden/Svizzera, volta a completare l'allegato IV di detta convenzione con valori limite per lo scarico di mercurio proveniente da stabilimenti di elettrolisi dei cloruri alcalini,

PROPONE ALLE PARTI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE

di completare come segue l'allegato IV alla convenzione del 3 dicembre 1976 per quanto concerne il mercurio:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Sostanza o gruppo di sostanze // Origine // Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza // Valore limite espresso in quantità massima di una sostanza // Termine di applicazione per gli scarichi esistenti // Osservazioni // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // // // // // // // // Mercurio // 1. Industrie chimiche che utilizzano i catalizzatori al mercurio; // // // // (1), (2), (3), (4) // // 1.1. per la produzione del cloruro di vinile // 0,05 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // 0,1 g di mercurio per tonnellata di capacità produttiva di cloruro di vinile // 1o luglio 1989 // // // // Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,2 g di mercurio per tonnellata di capacità produttiva di cloruro di vinile // 1o luglio 1986 // // // 1.2. per altre produzioni // 0,05 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // 5 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato // 1o luglio 1989 // (1), (2), (3), (4) // // // Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 10 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato // 1o luglio 1986 // // // // // // // // // 2. Fabbricazione di catalizzatori al mercurio utilizzati per la produzione del cloruro di vinile // 0,05 mg di mercurio per litro di acqua di scarico Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // 0,7 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 1,4 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato // 1o luglio 1989 1o luglio 1986 // // // // // // // // // // // // // // Sostanza o gruppo di sostanze // Origine // Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza // Valore limite espresso in quantità massima di una sostanza // Termine di applicazione per gli scarichi esistenti // Osservazioni // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // // // Mercurio (segue) // 3. Fabbricazione di composti organici e non organici di mercurio (ad eccezione di prodotti di cui al punto 2) // 0,05 mg di mercurio per litro di acqua di scarico Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // 0,05 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato // 1o luglio 1989 1o luglio 1986 // // // // // // // // // 4. Fabbricazione di batterie primarie contenenti mercurio // 0,05 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // 0,03 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato // 1o luglio 1989 // (1), (2), (3), (4) // // // Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,05 g di mercurio per chilogrammo di mercurio trattato // 1o luglio 1986 // // // // // // // // // 5. Industria dei metalli non ferrosi // // // // (1), (2), (3), (4), (5) // // 5.1. Stabilimenti di recupero del mercurio // 0,05 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // // 1o luglio 1989 // // // // Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // // 1o luglio 1986 // // // 5.2. Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi // 0,05 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // // 1o luglio 1989 // // // // Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // // 1o luglio 1986 // // // // // // // // // 6. Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio // 0,05 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // // 1o luglio 1989 // (1), (2), (3), (4) // // // Per gli scarichi esistenti vale il valore limite provvisorio di 0,1 mg di mercurio per litro di acqua di scarico // // 1o luglio 1986 // // // // // // //

(1) I valori limite riportati nella tabella corrispondono ad una concentrazione media mensile o ad un carico mensile massimo.

Le quantità di mercurio scaricato sono espresse in funzione della quantità di mercurio trattato dallo stabilimento industriale durante lo stesso periodo o in funzione della capacità produttiva nominale di cloruro di vinile.

(2) I valori limite espressi in termini di concentrazione che in linea di massima non devono essere superati, sono riportati nella tabella di cui sopra per i settori industriali da 1 a 4. In ogni caso, i valori limite espressi in concentrazione massima non possono essere superiori a quelli espressi in quantità massima divisa per il fabbisogno idrico per chilogrammo di mercurio trattato o per tonnellata di capacità produttiva nominale di cloruro di vinile.

Tuttavia, poiché la concentrazione di mercurio negli effluenti dipende dal volume d'acqua necessario, il quale varia secondo i procedimenti e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nella precedente tabella, espressi in quantità di mercurio scaricato rispetto alla quantità di mercurio trattato o alla capacità produttiva nominale di cloruro di vinile.

(3) I valori limite indicati nella tabella di cui sopra si riferiscono alla determinazione del tenore di mercurio in un campione non filtrato. Essi si applicano al tenore complessivo di mercurio di tutte le acque di scarico derivanti dai processi di produzione e provenienti dal sito dell'impianto produttivo.

Se le acque di scarico contenenti mercurio vengono trattate al di fuori del sito dell'impianto di produzione in uno stabilimento per l'eliminazione del mercurio, i governi possono ammettere l'applicazione dei valori limite agli scarichi in uscita da tale stabilimento.

(4) I valori limite delle medie giornaliere corrispondono al doppio dei valori limite delle relative medie mensili che figurano nella tabella.

(5) Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni, la commissione internazionale presenta alle parti contraenti per l'industria dei metalli non ferrosi proposte che hanno lo scopo di fissare valori limite più restrittivi in vista della loro entrata in vigore dieci anni dopo l'adozione di tali disposizioni.

In caso di necessità, la commissione internazionale provvederà in seguito a proporre valori limite per altri settori industriali, quali l'industria della carta e dell'acciaio o le centrali termiche a carbone. Nel frattempo i governi stabiliscono in modo autonomo, conformemente agli articoli 3 e 4 della convenzione, norme di emissione per il mercurio. Queste norme devono tener conto dei migliori mezzi tecnici disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite dell'allegato IV, che ad esse meglio corrisponde.

In applicazione degli articoli 14 e 19 della convenzione, queste disposizioni entreranno in vigore dopo essere state adottate all'unanimità dalle parti contraenti della convenzione.

Le parti contraenti notificheranno l'adozione al governo della Confederazione svizzera che confermerà il ricevimento di queste dichiarazioni.

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