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Document 31987R0412

Regolamento (CEE) n. 412/87 del Consiglio del 9 febbraio 1987 relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali a titolo della convenzione di aiuto alimentare per il periodo 1° luglio 1986 - 30 giugno 1989

GU L 42 del 12.2.1987, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/412/oj

31987R0412

Regolamento (CEE) n. 412/87 del Consiglio del 9 febbraio 1987 relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali a titolo della convenzione di aiuto alimentare per il periodo 1° luglio 1986 - 30 giugno 1989

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 12/02/1987 pag. 0011 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 412/87 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1987

relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali a titolo della convenzione di aiuto alimentare per il periodo 1o luglio 1986 - 30 giugno 1989

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo trattino, e paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3972/86, il Consiglio ripartisce tra azioni comunitarie e azioni nazionali gli aiuti in cereali previsti dalla convenzione di aiuto alimentare; che inoltre il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri dette azioni nazionali;

considerando che il quantitativo di 1 670 000 t di cereali, ossia il contributo annuo minimo che la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a fornire nell'ambito della convenzione di aiuto alimentare, conclusa per il periodo 1o luglio 1986 - 30 giugno 1989, può essere ripartita in ragione, rispettivamente, del 55,5 % di azioni comunitarie e 44,5 % di azioni nazionali; che la ripartizione di quest'ultima percentuale tra gli Stati membri deve essere fissata per lo stesso periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di 1 670 000 t di cereali, che costituisce il contributo annuale minimo che la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a fornire nell'ambito della convenzione di aiuto alimentare, è ripartito come segue per il periodo 1o luglio 1986 - 30 giugno 1989:

a) azioni comunitarie: 927 700 t,

b) azioni nazionali: 742 300 t.

Articolo 2

Il quantitativo previsto all'articolo 1, lettera b), per le azioni nazionali è ripartito come segue tra gli Stati membri:

1.2 // // (in tonnellate) // Belgio // 41 500 // Danimarca // 15 600 // Germania // 193 500 // Grecia // 10 000 // Spagna // 20 000 // Francia // 200 000 // Irlanda // 4 000 // Italia // 95 400 // Lussemburgo // 1 400 // Paesi Bassi // 50 200 // Portogallo // - // Regno Unito // 110 700

Articolo 3

Il presente regolamentoo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

(2) Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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