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Document 31986R3817

Regolamento (CEE) n. 3817/86 della Commissione del 15 dicembre 1986 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1185/86 relativamente al settore dei grassi

GU L 355 del 16.12.1986, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3817/oj

31986R3817

Regolamento (CEE) n. 3817/86 della Commissione del 15 dicembre 1986 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1185/86 relativamente al settore dei grassi

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 16/12/1986 pag. 0023


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3817/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1185/86 relativamente al settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3329/86 (3) prevede, all'articolo 14, paragrafo 4 che il contributo non viene riscosso all'importazione di taluni oli, all'interno di un massimale di 34 000 t; che dalla revisione del bilancio di previsione emerge che l'importazione di tali oli in Spagna raggiungerà, entro il 31 dicembre 1986, un quantitativo pari a 37 500 t; che occorre pertanto modificare il quantitativo degli oli ammessi a beneficiare dell'esonero dal contributo;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 prevede la fissazione dei quantitativi di oli e di grassi da immettere in consumo in Spagna e dei massimali annui delle impotazioni di tali prodotti; che tali quantitativi sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1185/86 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3331/86 (5);

considerando tuttavia che, per quanto riguarda l'olio di soia destinato all'alimentazione umana nonché gli oli di palma, palmisto e copra, l'andamento del fabbisogno di mercato giustifica una modifica di tali quantitativi;

considerando che la produzione spagnola di girasole nel corso della campagna 1985/1986 si è rivelata inferiore alla produzione stimata, con la conseguente scomparsa dell'eccedenza inizialmente prevista; che pertanto il quantitativo di semi di girasole raccolti in Spagna e sottoposto a lavorazione per la produzione di olio destinato ad essere esportato e ammesso a beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 deve essere fissato a zero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1183/86, la cifra « 34 000 » è sostituita dalla cifra « 37 500 ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1185/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1:

- lettera b), la cifra « 70 000 » è sostituita da « 75 000 »,

- lettera c), la cifra « 42 000 » è sostituita da « 45 500 ».

2. All'articolo, 2 paragrafo 1, lettera c), la cifra « 34 000 » è sostituita da « 37 500 ».

3. All'articolo 3, la cifra « 83 000 » è sostituita da « 0 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

(3) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 33.

(4) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 28.

(5) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 35.

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