Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R3816

Regolamento (CEE) n. 3816/86 della Commissione del 15 dicembre 1986 recante sospensione parziale, sino al 31 dicembre 1987, dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza dalla Spagna

GU L 355 del 16.12.1986, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3816/oj

31986R3816

Regolamento (CEE) n. 3816/86 della Commissione del 15 dicembre 1986 recante sospensione parziale, sino al 31 dicembre 1987, dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza dalla Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 16/12/1986 pag. 0021


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3816/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

recante sospensione parziale, sino al 31 dicembre 1987, dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, punto 4,

considerando che si registrano difficoltà all'esportazione della produzione spagnola di olive da tavola, dovute in particolare alla modifica del regime fiscale a seguito dell'adesione e dell'autorizzazione temporanea di cui beneficia uno Stato membro a concedere restituzioni all'esportazione di tale prodotto;

considerando che certi paesi terzi beneficiano, per i medesimi prodotti, di esenzioni dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che per ovviare a tale situazione, è opportuno prevedere, per una durata limitata, una sospensione parziale dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola in provenienza dalla Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 75, punto 1 dell'atto di adesione, sono ridotti del 50 % sino al 31 dicembre 1987 per i seguenti prodotti in provenienza dalla Spagna:

1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // // // 07.01 // Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: // // N. Olive: // // I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (a) // 07.02 // Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati: // // A. Olive // 07.03 // Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: // // A. Olive // // I. destinati a usi diversi dalla produzione di olio (a) // 07.04 // Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: // // ex B. altri: // // - Olive // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // // 20.01 // Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri: // // ex C. altri: // // - Olive // 20.02 // Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: // // ex F. Capperi e olive: // // - Olive // //

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

Top