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Document 31986R3810
Council Regulation (EEC) No 3810/86 of 11 December 1986 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for boysenberries, preserved by freezing, not containing added sugar, intended for any form of processing except for the manufacture of jam entirely from boysenberries, falling within subheading ex 08.10 D of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 3810/86 del Consiglio dell' 11 dicembre 1986 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i "boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di "boysenberries", della sottovoce ex 08.10 D della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 3810/86 del Consiglio dell' 11 dicembre 1986 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i "boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di "boysenberries", della sottovoce ex 08.10 D della tariffa doganale comune
GU L 355 del 16.12.1986, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Regolamento (CEE) n. 3810/86 del Consiglio dell' 11 dicembre 1986 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i "boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di "boysenberries", della sottovoce ex 08.10 D della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 16/12/1986 pag. 0003
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3810/86 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1986 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i « boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries », della sottovoce ex 08.10 D della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, considerando che l'approvvigionamento della Comunità per i « boysenberries » dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità di sospendere parzialmento il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato; che per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione di questi frutti nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario ad un quantitativo di 1 500 tonnellate, aprire detto contingente per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987 e fissare il dazio contingentale al 15 %; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Volume del contingente // Dazio contingentale // // // // // // 09.1929 // ex 08.10 D // « Boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries » // 1 500 t // 15 % // // // // // Nei limiti di detto contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate del contingente comunitario. 2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3. Articolo 3 A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate al contingente. Articolo 4 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente K. CLARKE