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Document 31985R3541
Council Regulation (EEC) No 3541/85 of 12 December 1985 on the classification of goods under subheading 27.03 A of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 3541/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.03 A della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 3541/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.03 A della tariffa doganale comune
GU L 338 del 17.12.1985, p. 1–1
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/1995
Regolamento (CEE) n. 3541/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.03 A della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 17/12/1985 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0073
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0111
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/85 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.03 A della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (2), in particolare l'articolo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare talune disposizioni relative alla classificazione doganale di miscele di torba (contenenti almeno il 75 %, in peso, di torba) e di altre sostanze, quali calce, sabbia, terriccio di foglie decomposte, marna, stallatico e altri fertilizzanti (in piccola quantità), aventi un tenore totale di potassio (espresso in K2O), azoto, fosforo (espresso in P2O5), non superiore al 3 % in peso; considerando che la voce 27.03 della tariffa doganale comune comprende la torba, la torba da lettiera e gli agglomerati di torba; che la voce 31.05 comprende i concimi diversi da quelli delle voci da 31.01 a 31.04; considerando che a causa delle loro caratteristiche i prodotti in questione non possono essere considerati come merci della voce 31.05; considerando che tali prodotti presentano il carattere essenziale di torba della voce 27.03; che all'interno di quest'ultima è opportuno scegliere la sottovoce 27.03 A; considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da lei prospettate in materia, conformemente alla procedura dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 97/69, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le miscele di torba (contenenti almeno il 75 %, in peso, di torba) e di altre sostanze quali calce, sabbia, terriccio di foglie decomposte, marna, stallatico e altri fertilizzanti (in piccola quantità), aventi un tenore totale in potassio (espresso in K2O), azoto, fosforo (espresso in P2O5) non superiore al 3 % in peso, devono essere classificate nella tariffa doganale comune alla sottovoce: 27.03 Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba: A. Torba. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. GOEBBELS (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.