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Document 31985R3541

    Regolamento (CEE) n. 3541/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.03 A della tariffa doganale comune

    GU L 338 del 17.12.1985, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3541/oj

    31985R3541

    Regolamento (CEE) n. 3541/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.03 A della tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 338 del 17/12/1985 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0073
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0111
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0073
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0111


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/85 DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 1985

    relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.03 A della tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (2), in particolare l'articolo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare talune disposizioni relative alla classificazione doganale di miscele di torba (contenenti almeno il 75 %, in peso, di torba) e di altre sostanze, quali calce, sabbia, terriccio di foglie decomposte, marna, stallatico e altri fertilizzanti (in piccola quantità), aventi un tenore totale di potassio (espresso in K2O), azoto, fosforo (espresso in P2O5), non superiore al 3 % in peso;

    considerando che la voce 27.03 della tariffa doganale comune comprende la torba, la torba da lettiera e gli agglomerati di torba; che la voce 31.05 comprende i concimi diversi da quelli delle voci da 31.01 a 31.04;

    considerando che a causa delle loro caratteristiche i prodotti in questione non possono essere considerati come merci della voce 31.05;

    considerando che tali prodotti presentano il carattere essenziale di torba della voce 27.03; che all'interno di quest'ultima è opportuno scegliere la sottovoce 27.03 A;

    considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da lei prospettate in materia, conformemente alla procedura dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 97/69,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le miscele di torba (contenenti almeno il 75 %, in peso, di torba) e di altre sostanze quali calce, sabbia, terriccio di foglie decomposte, marna, stallatico e altri fertilizzanti (in piccola quantità), aventi un tenore totale in potassio (espresso in K2O), azoto, fosforo (espresso in P2O5) non superiore al 3 % in peso, devono essere classificate nella tariffa doganale comune alla sottovoce:

    27.03 Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:

    A. Torba.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. GOEBBELS

    (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

    (2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

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