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Document 31984R2349

Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione del 23 luglio 1984 relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto

GU L 219 del 16.8.1984, p. 15–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2349/oj

31984R2349

Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione del 23 luglio 1984 relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 16/08/1984 pag. 0015 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0079
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0135


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REGOLAMENTO ( CEE ) n . 2349/84 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1984

relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 19/65/CEE del Consiglio , del 2 marzo 1965 , relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 1 ,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ( 2 ) ,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ,

( 1 ) considerando che ai sensi del regolamento n . 19/65/CEE la Commissione è competente per applicare , mediante regolamento , l ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a determinate categorie di accordi che ricadono sotto il disposto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , ai quali partecipano soltanto due imprese e che comportano limitazioni imposte in rapporto all ' acquisto o all ' utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in particolare di brevetti , modelli di utilità , modelli e disegni ornamentali o marchi - o in rapporto ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all ' utilizzazione e all ' applicazione di tecniche industriali ;

( 2 ) considerando che gli accordi di licenza di brevetto sono accordi in base ai quali un ' impresa titolare di un brevetto ( licenziante ) autorizza un ' altra impresa ( licenziataria ) ad utilizzare l ' invenzione brevettata mediante uno o più dei modi di utilizzazione previsti dal diritto di brevetto , in particolare la fabbricazione , l ' uso e l ' immissione in commercio ;

( 3 ) considerando che l ' esperienza finora acquisita consente di definire una categoria di accordi di licenza di brevetto che , benchù suscettibili di ricadere nel divieto sancito dall ' articolo 85 , paragrafo 1 , possono tuttavia essere ritenuti in generale conformi alle condizioni stabilite dall ' articolo 85 , paragrafo 3 ; che , nella misura in cui degli accordi di licenza di brevetto ai quali partecipano solo imprese di uno stesso Stato membro e che riguardono solo uno o più brevetti di tale Stato membro siano atti a pregiudicare il commercio fra Stati membri , tali accordi devono essere inclusi nell ' esenzione per categoria ;

( 4 ) considerando che il presente regolamento si applica alle licenze di brevetti nazionali degli Stati membri , alle licenze di brevetti comunitari ( 3 ) , alle licenze di brevetti europei ( 4 ) , qualora questi ultimi siano rilasciati per Stati membri , alle licenze concernenti i modelli e i certificati di utilità degli Stati membri , nonchù alle licenze relative ad invenzioni per le quali venga depositata domanda di brevetto entro l ' anno ; che qualora tali accordi di licenza comportino non solo obblighi relativi a territori all ' interno del mercato comune , ma ugualmente obblighi relativi a paesi terzi , la presenza di questi ultimi non osta all ' applicazione del presente regolamento agli obblighi relativi ai territori all ' interno del mercato comune ;

( 5 ) considerando tuttavia che se gli accordi di licenza conclusi per paesi terzi , o per territori che si estendono al di là delle frontiere della Comunità , producono effetti all ' interno del mercato comune ai quali è applicabile l ' articolo 85 , paragrafo 1 , tali accordi devono essere coperti dal presente regolamento nella misura in cui lo sarebbero gli accordi stipulati per territori all ' interno del mercato comune ;

( 6 ) considerando che il presente regolamento deve applicarsi anche agli accordi di cessione e di acquisto dei diritti di cui al punto n . 4 , nella misura in cui l ' alienante continui a sostenere i rischi connessi all ' attuazione di tali diritti ; che esso deve applicarsi del pari agli accordi di licenza di brevetto nei quali il licenziante non è titolare del brevetto ma è stato abilitato da quest ' ultimo a concedere la licenza , come avviene nel caso delle sottolicenze , nonchù a quegli accordi di licenza di brevetto nei quali i diritti e gli obblighi dei contraenti vengono assunti da imprese ad essi collegate ;

( 7 ) considerando che il regolamento non si applica agli accordi riguardanti soltanto la vendita , che sono disciplinati dal regolamento ( CEE ) n . 1983/83 della Commissione , del 22 giugno 1983 , relativo all ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva ( 5 ) ;

( 8 ) considerando che in mancanza di esperienza sufficiente non è possibile includere nel campo di applicazione del presente regolamento nù le comunità di brevetti , nù gli accordi di licenza in rapporto con un ' impresa controllata in comune , nù gli accordi reciproci di licenza o di distribuzione , nù gli accordi di licenza riguardanti nuove varietà vegetali ; che è tuttavia necessario includervi gli accordi reciproci quando non hanno l ' effetto di provocare restrizioni territoriali all ' interno del mercato comune ;

( 9 ) considerando che è invece opportuno estendere il campo d ' applicazione del presente regolamento agli accordi di licenza di brevetto comportanti clausole concernenti la cessione o la concessione di conoscenze tecniche non brevettate , dato che tali accordi misti sono spesso conclusi per assicurare il trasferimento di una tecnologia complessa comprendente elementi brevettati e non brevettati ; che le condizioni per l ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , possono considerarsi soddisfatte , ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , soltanto se si tratta di conoscenze tecniche non divulgate ( know-how ) e che permettono una migliore utilizzazione dei brevetti concessi ; che le clausole relative al know-how sono tuttavia contemplate dal presente regolamento soltanto se i brevetti concessi in licenza sono necessari alla realizzazione dell ' oggetto della tecnologia concessa e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti concessi resta in vigore ;

( 10 ) considerando che è altresì opportuno estendere il campo d ' applicazione del presente regolamento agli accordi di licenza di brevetto che comportano clausole accessorie riguardanti i marchi ; che occorre tuttavia fare in modo che le licenze di marchio non vengano utilizzate per prolungare gli effetti della licenza di brevetto oltre la scadenza del brevetto stesso ; che a tal fine si deve permettere al licenziatario di farsi conoscere nel « territorio della licenza » o « territorio del licenziatario » - cioè il territorio comprendente l ' insieme o una parte del mercato comune dove il licenziante detiene brevetti che il licenziatario è autorizzato a sfruttare - , quale fabbricante del « prodotto oggetto di licenza » - cioè il prodotto oggetto del brevetto , o ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto , concesso in licenza - e ciò al fine di evitare che allo scadere dei brevetti concessi il licenziatario sia obbligato a stipulare un nuovo accordo di marchio con il licenziante per non perdere la clientela fedele al prodotto oggetto di licenza ;

( 11 ) considerando che gli accordi di licenza esclusiva , cioè gli accordi con i quali il licenziante si obbliga a non utilizzare egli stesso « l ' invenzione concessa » - ossia l ' invenzione brevettata concessa in licenza ed , eventualmente , il know-how comunicato al licenziatario - nel territorio del licenziatario e a non concedervi nessun ' altra licenza , non sono di per sù incompatibili con l ' articolo 85 , paragrafo 1 , allorchù riguardano l ' introduzione e la protezione di una nuova tecnologia nel territorio della licenza , a causa dell ' importanza della ricerca effettuata e del rischio della fabbricazione e della distribuzione di un prodotto non ancora noto agli utilizzatori in tale territorio al momento della conclusione dell ' accordo ; che ciò potrebbe anche valere qualora tali obblighi riguardino l ' introduzione e la protezione di un nuovo procedimento di fabbricazione di un prodotto già noto ; che nella misura in cui in altri casi tali accordi possano ricadere nell ' ambito di applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , è opportuno , dal punto di vista della certezza del diritto , includerli nell ' articolo 1 , onde farli beneficiare dell ' esenzione ; che inoltre , l ' esenzione delle licenze esclusive e di alcuni divieti di esportazione a carico del licenziante e dei suoi licenziatari non pregiudica gli eventuali sviluppi della giurisprudenza della Corte nei confronti di questi accordi in relazione all ' articolo 85 , paragrafo 1 ;

( 12 ) considerando che gli obblighi di cui all ' articolo 1 contribuiscono in generale a migliorare la produzione e a promuovere il progresso tecnico ; che essi stimolano infatti i titolari di brevetti a concedere licenze e i licenziatari a investire nella fabbricazione , nell ' utilizzazione e nell ' immissione in commercio ci nuovi prodotti o nell ' utilizzazione di nuovi procedimenti ; che essi consentono pertanto ad altre imprese , oltre a quella titolare del brevetto , di fabbricare i propri prodotti in base alle più recenti conquiste della tecnica e di perfezionare tale tecnica ; che ne consegue un incremento del numero dei centri di produzione , nonchù un aumento quantitativo ed un miglioramento qualitativo dei prodotti fabbricati all ' interno del mercato comune ; che ciò vale in particolare anche per gli obblighi del licenziante e del licenziatario di non utilizzare l ' invenzione concessa , di non effettuare alcuna esportazione del prodotto oggetto di licenza nel territorio del licenziatario per quanto riguarda il licenziante e nel o nei « territori riservati al licenziante » - cioè i territori del mercato comune in cui il licenziante detiene brevetti per i quali non ha concesso licenze - per quanto riguarda il licenziatario ; considerando che ciò vale anche sia per l ' obbligo del licenziatario di non praticare nei territori degli altri licenziatari , per un periodo di tempo che può esser pari a quello della licenza , una politica attiva d ' immissione in commercio ( cioè divieto della concorrenza attiva quale definita nell ' articolo 1 , paragrafo 1 , punto 5 ) , che per l ' obbligo del licenziatario di non mettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari per un periodo di tempo limitato a qualche anno ( divieto quindi non solo della concorrenza attiva ma anche della « concorrenza passiva » , cioè quella che il licenziatario di un territorio esercita quando soddisfa domande da lui non stimolate di utilizzatori o rivenditori stabiliti nel territorio degli altri licenziatari ; articolo 1 , paragrafo 1 , punto 6 ) ; che siffatti obblighi possono tuttavia essere ammessi in base al presente regolamento soltanto in relazione a territori in cui il prodotto oggetto della licenza è protetto da « brevetti paralleli » - cioè brevetti tutelanti la stessa invenzione nel senso indicato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia - e per tutto il tempo in cui questi brevetti restano in vigore ;

( 13 ) considerando che gli utilizzatori beneficiano di norma di una congrua parte dell ' utile che risulta da questo miglioramento dell ' offerta ; che per preservare questo effetto occorre escludere l ' applicazione dell ' articolo 1 sia quando i contraenti convengono di rifiutare di soddisfare domande di utilizzatori o rivenditori del proprio territorio , che rivenderebbero all ' esportazione , o di adottare altre misure per impedire le importazioni parallele , sia quando il licenziatario è tenuto a rifiutare di soddisfare domande provenienti , senza che egli le abbia stimolate , dal territorio di altri licenziatari ( vendite passive ) ; che ciò vale anche quando questi comportamenti risultano da una pratica concordata del licenziante e del licenziatario ;

( 14 ) considerando che i suddetti obblighi non impongono pertanto restrizioni che non siano indispensabili alla realizzazione degli obiettivi perseguiti ;

( 15 ) considerando che la concorrenza allo stadio della distribuzione è preservata dalla possibilità di procedere ad importazioni parallele o a vendite passive ; che , di conseguenza , gli obblighi di esclusiva contemplati dal presente regolamento non comporteranno di norma la possibilità di escludere la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione ; che ciò vale anche per gli accordi che attribuiscono ai licenziatari esclusivi un territorio corrispondente alla totalità del mercato comune ;

( 16 ) considerando che qualora i contraenti prevedano nei loro accordi obblighi contemplati dagli articoli 1 e 2 ma diano loro una portata più limitata e pertanto meno restrittiva , dal punto di vista della concorrenza , di quella ammessa da tali articoli , questi obblighi devono beneficiare del pari dell ' esenzione prevista dal presente regolamento ;

( 17 ) considerando che se , in determinati casi , accordi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento hanno comunque effetti incompatibili con le disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 3 del trattato , la Commissione può , conformemente all ' articolo 7 del regolamento n . 19/65/CEE , revocare alle imprese partecipanti il beneficio dell ' esenzione per categoria ;

( 18 ) considerando che non è necessario escludere espressamente dalla categoria definita nel presente regolamento gli accordi che non ricadono nel divieto di cui all ' articolo 85 , paragrafo 1 del trattato ; che è invece opportuno , ai fini della certezza del diritto e nell ' interesse delle imprese partecipanti , includere nell ' articolo 2 obblighi che in genere non sono restrittivi della concorrenza in modo da farli del pari beneficiare dell ' esenzione qualora , in considerazione del loro contesto economico o giuridico , essi dovessero eccezionalmente ricadere nel campo di applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 ; che l ' elenco contenuto nell ' articolo 2 non è tassativo ;

( 19 ) considerando che il presente regolamento deve precisare anche quali sono le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi di licenza di brevetto affinchù questi ultimi possano beneficiare dell ' esenzione per categoria ; che le restrizioni elencate nell ' articolo 3 possono incorrere nel divieto sancito dall ' articolo 85 , paragrafo 1 ; che non si può presumere che in genere tali restrizioni producano gli effetti positivi richiesti dall ' articolo 85 , paragrafo 3 , come sarebbe necessario ai fini di un ' esenzione mediante regolamento ;

( 20 ) considerando che ciò vale anche per restrizioni che privano il licenziatario della possibilità offerta ai terzi di contestare la validità del brevetto , nonchù per le disposizioni che prorogano automaticamente la durata dell ' accordo per tutta la durata di validità di ogni nuovo brevetto depositato dal licenziante nel corso della durata di validità dei brevetti concessi in licenza , esistenti alla data di conclusione dell ' accordo ; che i contraenti restano tuttavia liberi di convenire in accordi successivi , relativi a questi nuovi brevetti , di differire la scadenza del contratto , nonchù di prevedere il pagamento di canoni per tutto il periodo durante il quale il licenziatario continua ad utilizzare il know-how comunicatogli e non divenuto di pubblico dominio , indipendentemente dalla durata dei brevetti iniziali o degli eventuali nuovi brevetti concessi ;

( 21 ) considerando che ciò vale anche per le restrizioni imposte alla libertà di uno dei contraenti di entrare in concorrenza con l ' altro , e in particolare di interessarsi a tecniche diverse da quelle che formano oggetto della licenza , dato che siffatte restrizioni ostacolano il progresso tecnico ed economico ; che il divieto di tali restrizioni deve tuttavia conciliarsi con l ' interesse legittimo del licenziante a che l ' invenzione brevettata venga sfruttata al massimo , esigendo a tal riguardo dal licenziatario che questi fabbrichi e commercializzi nel modo migliore possibile il prodotto oggetto di licenza ;

( 22 ) considerando che ciò vale pure per l ' obbligo del licenziatario di continuare a pagare i canoni dopo che tutti i brevetti concessi siano scaduti e che le conoscenze tecniche comunicate siano divenute di dominio pubblico , poichù quest ' obbligo lo svantaggerebbe rispetto ai suoi concorrenti , a meno che non risulti che l ' obbligo deriva dalla rateazione dei pagamenti dovuti per una precedente utilizzazione dell ' invenzione concessa ;

( 23 ) considerando che ciò vale anche per le limitazioni imposte ai contraenti in materia di prezzi , clientela o modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto di licenza come pure di quantitativi da produrre o da vendere e che , in particolare , limitazioni di quest ' ultimo tipo possono equivalere a divieti di esportare ;

( 24 ) considerando che ciò vale infine per le restrizioni alle quali il licenziatario si sottopone all ' atto della stipulazione del contratto per ottenere la licenza desiderata e che procurano al licenziante un vantaggio ingiustificato sul piano della concorrenza , sia perchù il licenziatario si impegna a cedergli le invenzioni di perfezionamento , sia perchù accetta altre licenze o la fornitura di beni o servizi che egli in realtà non desidera ricevere dal licenziante ;

( 25 ) considerando che occorre offrire ai contraenti di accordi di licenza di brevetto contenenti obblighi che non figurano negli articoli 1 o 2 e non comportano nessuna delle restrizioni di concorrenza menzionate nell ' articolo 3 , un modo semplificato per beneficiare , in seguito a notifica , delle certezza giuridica offerta dall ' esenzione per categoria ( articolo 4 ) ; che , nel contempo , un tal modo deve permettere alla Commissione di esercitare una sorveglianza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese ;

( 26 ) considerando che è opportuno stabilire che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo agli accordi di licenza di brevetto esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento a condizione che soddisfacessero già alle condizioni richieste o vi si siano conformati ( articoli 6 - 8 ) ; che a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 3 del regolamento n . 19/65/CEE , le disposizioni in questione non possono essere invocate nelle vertenze pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento , nù per motivare una domanda di risarcimento di danni nei confronti di terzi ;

( 27 ) considerando che non occorre più notificare gli accordi che rispondono alle condizioni degli articoli 1 e 2 e non hanno per oggetto o per effetto di provocare ulteriori restrizioni della concorrenza ; che rimane tuttavia impregiudicato il diritto delle imprese di richiedere nei singoli casi un ' attestazione negativa a norma dell ' articolo 2 del regolamento n . 17 del Consiglio ( 6 ) o una esenzione ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L ' articolo 85 , paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile , ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 e conformemente alle condizioni previste dal presente regolamento , agli accordi di licenza di brevetto , nonchù agli accordi misti di licenza di brevetto e di comunicazione di know-how , cui partecipano soltanto due imprese e che comportano uno o più dei seguenti obblighi :

1 . l ' obbligo del licenziante di non autorizzare altre imprese ad utilizzare l ' invenzione concessa nel territorio della licenza , comprendente l ' insieme del mercato comune o una parte di esso , nella misura e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti concessi in licenza resti in vigore ;

2 . l ' obbligo del licenziante di non utilizzare egli stesso l ' invenzione concessa nel territorio della licenza nella misura e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti concessi in licenza resti in vigore ;

3 . l ' obbligo del licenziatario di non utilizzare l ' invenzione concessagli nei territori riservati al licenziante all ' interno del mercato comune , nella misura e per tutto il tempo in cui in questi territori il prodotto oggetto di licenza sia protetto da brevetti paralleli ;

4 . l ' obbligo del licenziatario di astenersi dal fabbricare o utilizzare il prodotto oggetto di licenza e di non utilizzare il procedimento brevettato , e il know-how comunicatogli , nei territori degli altri licenziatari all ' interno del mercato comune , nella misura e per tutto il tempo in cui in tali territori il prodotto oggetto di licenza sia protetto da brevetti paralleli ;

5 . l ' obbligo del licenziatario di astenersi dal praticare una politica attiva di immissione in commercio del prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all ' interno del mercato comune , e in particolare dal fare pubblicità espressamente destinata a questi territori , istituirvi succursali e mantenervi depositi per la distribuzione di tale prodotto nella misura e per tutto il tempo in cui in tali territori il prodotto oggetto di licenza sia protetto da brevetti paralleli ;

6 . l ' obbligo del licenziatario di non mettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all ' interno del mercato comune durante un periodo che non ecceda cinque anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è per la prima volta messo in commercio all ' interno del mercato comune dal licenziante o da uno dei licenziatari , nella misura e per tutto il tempo in cui in questi territori tale prodotto sia protetto da brevetti paralleli ;

7 . l ' obbligo del licenziatario di utilizzare unicamente il marchio del licenziante o la presentazione da esso stabilita per designare i prodotti oggetto di licenza , purchù al licenziatario non venga impedito di indicare la sua qualità di fabbricante del prodotto oggetto di licenza .

2 . L ' esenzione delle restrizioni all ' immissione in commercio che risultano dagli obblighi di cui al paragrafo 1 , punti 2 , 3 , 5 e 6 , è subordinata alla condizione che il licenziatario fabbrichi direttamente i prodotti oggetto di licenza o li faccia fabbricare da un ' impresa ad esso collegata o da un subfornitore .

3 . L ' esenzione prevista al paragrafo 1 si applica anche quando i contraenti prevedono nei loro accordi obblighi contemplati da tale paragrafo ma diano loro una portata più limitata di quella da esso ammessa .

Articolo 2

1 . Non ostano all ' applicazione dell ' articolo 1 , fra l ' altro , i seguenti obblighi , generalmente non restrittivi della concorrenza :

1 . l ' obbligo del licenziatario di rifornirsi di prodotti presso il licenziante o un ' impresa da questi designata , o di utilizzarne i servizi , purchù questi prodotti e servizi siano necessari per assicurare uno sfruttamento tecnicamente corretto dell ' invenzione concessa ;

2 . l ' obbligo del licenziatario di versare un canone minimo o di fabbricare un quantitativo minimo di prodotti oggetto di licenza o di compiere un numero minimo di atti di utilizzazione ;

3 . l ' obbligo del licenziatario di limitare lo sfruttamento dell ' invenzione concessa ad una o più delle applicazioni tecniche contemplate dal brevetto concesso in licenza ;

4 . l ' obbligo del licenziatario di cessare lo sfruttamento del brevetto alla scadenza dell ' accordo , qualora il brevetto sia ancora valido ;

5 . l ' obbligo del licenziatario di non concedere sottolicenze o di non cedere la licenza ;

6 . l ' obbligo del licenziatario di apporre sul prodotto oggetto di licenza l ' indicazione del titolare del brevetto , del brevetto concesso in licenza o dell ' accordo di licenza di brevetto ;

7 . l ' obbligo del licenziatario di non divulgare il know-how comunicatogli dal licenziante ; quest ' obbligo può essere imposto al licenziatario anche oltre la scadenza dell ' accordo ;

8 . gli obblighi :

a ) di segnalare al licenziante le violazioni di brevetto ,

b ) di procedere legalmente contro i responsabili delle violazioni di brevetto ,

c ) di prestare assistenza al licenziante nelle azioni legali intentate contro i responsabili delle violazioni di brevetto ,

purchù tali obblighi non pregiudichino il diritto del licenziatario di contestare la validità del brevetto oggetto della licenza ;

9 . l ' obbligo del licenziatario di rispettare norme di qualità minime concernenti il prodotto oggetto di licenza , nella misura in cui esse siano indispensabili ai fini di uno sfruttamento tecnicamente corretto dell ' invenzione , e di sottoporsi ai relativi controlli ;

10 . l ' obbligo dei contraenti di comunicarsi reciprocamente le esperienze acquisite nell ' utilizzazione dell ' invenzione concessa e di concedersi una licenza per le invenzioni di perfezionamento o di applicazione , purchù una tale comunicazione o licenza non sia esclusiva ;

11 . l ' obbligo del licenziante di far beneficiare il licenziatario delle condizioni di licenza più favorevoli che vengano accordate dal licenziante ad un ' altra impresa dopo la conclusione dell ' accordo .

2 . Qualora , a motivo di un particolare contesto , gli obblighi di cui al paragrafo 1 dovessero nondimeno incorrere nel divieto sancito dall ' articolo 85 , paragrafo 1 del trattato , essi sono ugualmente esentati , anche quando non siano accompagnati da nessuno degli obblighi esentati dall ' articolo 1 .

L ' esenzione prevista dal presente paragrafo si applica anche quando i contraenti prevedono nei loro accordi obblighi contemplati dal paragrafo 1 ma diano loro una portata più limitata di quella ammessa da quest ' ultimo .

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 , paragrafo 2 , non si applicano se :

1 . al licenziatario è fatto divieto di contestare la validità dei brevetti concessi in licenza o di altri diritti di proprietà industriale e commerciale protetti nel mercato comune , appartenenti al licenziante o a imprese ad esso collegate . Resta impregiudicato il diritto del licenziante di recedere dal contratto di licenza in caso di contestazione ;

2 . la durata dell ' accordo di licenza è prorogata automaticamente al di là della durata di validità dei brevetti concessi in licenza ed esistenti alla data di conclusione dell ' accordo dall ' inclusione in quest ' ultimo di un nuovo brevetto depositato dal licenziante , salvo il caso in cui l ' accordo preveda per entrambi i contraenti la facoltà di recesso almeno annuale a partire dalla scadenza dei brevetti concessi in licenza ed esistenti al momento della conclusione dell ' accordo . La presente disposizione lascia impregiudicato il diritto del licenziante di percepire un canone per tutto il periodo durante il quale il licenziatario continua ad utilizzare il know-how comunicatogli e non divenuto di pubblico dominio , anche se tale periodo supera la durata dei brevetti ;

3 . viene limitata la libertà di una delle parti di fare concorrenza alla controparte , a imprese a questa economicamente collegate o ad altre imprese all ' interno del mercato comune nei settori ricerca e sviluppo , fabbricazione , utilizzazione o commercializzazione . Resta fermo il disposto dell ' articolo 1 , nonchù l ' obbligo del licenziatario di sfruttare l ' invenzione oggetto di licenza nel miglior modo possibile ;

4 . il licenziatario è tenuto a pagare un canone per prodotti che non sono interamente o parzialmente brevettati nù fabbricati secondo il procedimento brevettato o per l ' utilizzazione di un know-how divenuto di pubblico dominio , purchù tale divulgazione non sia imputabile al licenziatario stesso o ad un ' impresa ad esso collegata . Questa disposizione non esclude che i canoni per l ' utilizzazione dell ' invenzione concessa possano essere frazionati , per ragioni di facilità di pagamento , su un periodo che va oltre la durata dei brevetti concessi in licenza o il momento in cui il know-how è divenuto di pubblico dominio ;

5 . uno dei contraenti è soggetto a limitazioni per quanto riguarda il quantitativo dei prodotti oggetto di licenza da fabbricare o da vendere , o il numero di atti di utilizzazione ;

6 . uno dei contraenti è soggetto a limitazioni per quanto riguarda la determinazione dei prezzi , di elementi del prezzo o di sconti per i prodotti oggetto di licenza ;

7 . uno dei contraenti è soggetto a limitazioni per quanto riguarda la clientela , e in particolare al divieto di fornire a determinate categorie di utilizzatori , di avvalersi di determinati modi di distribuzione o di utilizzare , onde effettuare una ripartizione della clientela , determinate forme di condizionamento dei prodotti , ferme peraltro restando le disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , punto 7 e dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , punto 3 ;

8 . il licenziatario è tenuto a cedere al licenziante , in tutto o in parte , i propri diritti di brevetto riguardanti invenzioni di applicazione o di perfezionamento dei brevetti oggetto della licenza o il diritto a tali brevetti ;

9 . il licenziatario è indotto , all ' atto delle stipulazione dell ' accordo di licenza , ad accettare altre licenze non desiderate o ad utilizzare brevetti , prodotti o servizi non desiderati , salvo che tali brevetti , prodotti o servizi siano necessari per uno sfruttamento tecnicamente corretto dell ' invenzione concessa ;

10 . il licenziatario è tenuto , per un periodo eccedente quello menzionato all ' articolo 1 , paragrafo 1 , punto 6 , a non mettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all ' interno del mercato comune , o quando un siffatto comportamento risulta da una concertazione fra le parti , disposizione che lascia impregiudicato il disposto dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , punto 5 ;

11 . i contraenti o uno di essi sono tenuti a :

a ) rifiutare , senza ragione obiettivamente giustificata , di soddisfare domande di utilizzatori o rivenditori stabiliti nel loro territorio e che commercializzerebbero i prodotti in altri territori all ' interno del mercato comune ;

b ) limitare la possibilità di utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti presso altri rivenditori all ' interno del mercato comune e , in particolare , di invocare diritti di proprietà industriale e commerciale o di adottare misure per ostacolare sia l ' approvvigionamento , al di fuori del territorio della licenza , di utilizzatori o rivenditori di prodotti lecitamente messi in commercio all ' interno del mercato comune dal titolare del brevetto o con il suo consenso , sia l ' immissione in commercio di detti prodotti ad opera di utilizzatori o rivenditori nel territorio della licenza , o quando siffatti comportamenti risultino da una concertazione fra di loro .

Articolo 4

1 . Beneficiano del pari dell ' esenzione prevista agli articoli 1 e 2 gli accordi che contengono obblighi restrittivi di concorrenza che non sono contemplati da detti articoli nù rientrano nel campo di applicazione dell ' articolo 3 , a condizione che tali accordi vengano notificati , conformemente alle disposizioni del regolamento n . 27 della Commissione ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1699/75 ( 8 ) , alla Commissione e che questa non faccia opposizione all ' esenzione nel termine di sei mesi .

2 . Il termine dei sei mesi decorre dal giorno in cui la notificazione è ricevuta dalla Commissione . Tuttavia , ove la notificazione sia inviata per lettera raccomandata , il termine decorre dalla data del timbro postale del luogo di spedizione .

3 . Il paragrafo 1 si applica solo se :

a ) nella notificazione o in una comunicazione ad essa allegata è fatto espresso riferimento al presente articolo , e

b ) le informazioni che devono essere fornite all ' atto della notificazione sono complete e conformi ai fatti .

4 . Per gli accordi già notificati all ' atto dell ' entrata in vigore del presente regolamento può essere invocato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 mediante una comunicazione diretta alla Commissione che faccia espresso riferimento alla notificazione ed al presente articolo . Si applicano per quanto di ragione le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3 , lettera b ) .

5 . La Commissione può fare opposizione all ' esenzione . Essa deve fare opposizione quando uno Stato membro lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione allo Stato membro della notificazione di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4 . Tale richiesta deve essere fondata su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato .

6 . La Commissione può ritirare l ' opposizione all ' esenzione in ogni momento . Tuttavia , quando essa sia stata fatta su richiesta di uno Stato membro , che mantiene la richiesta , l ' opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti .

7 . Se l ' opposizione è ritirata perchù le imprese interessate hanno dimostrato che le condizioni di cui all ' articolo 85 , paragrafo 3 , sono soddisfatte , l ' esenzione ha efficacia a decorrere dalla data della notificazione .

8 . Se l ' opposizione è ritirata perchù le imprese interessate hanno modificato l ' accordo in modo da soddisfare alle condizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , l ' esenzione ha efficacia a decorrere dalla data in cui le modifiche entrano in vigore .

9 . Se la Commissione fa opposizione e questa non viene ritirata , gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento n . 17 .

Articolo 5

1 . Il presente regolamento non si applica :

1 . agli accordi conclusi fra membri di una comunità di brevetti e vertenti su tali brevetti ;

2 . agli accordi di licenza di brevetto conclusi fra concorrenti che detengono una partecipazione in un ' impresa comune o fra uno di essi e l ' impresa comune , qualora gli accordi di licenza riguardino l ' attività di quest ' ultima ;

3 . agli accordi in base ai quali , anche mediante contratti distinti o attraverso imprese collegate , i contraenti si concedono reciprocamente licenze di brevetto o di marchio o la vendita di prodotti non protetti o si comunicano un know-how , nella misura in cui i contraenti sono concorrenti per i prodotti oggetto di tali accordi ;

4 . agli accordi di licenza riguardanti nuove varietà vegetali .

2 . Il presente regolamento si applica tuttavia alle licenze reciproche di cui al paragrafo 1 , punto 3 , quando i contraenti non sono assoggettati a nessuna restrizione territoriale all ' interno del mercato comune per quanto riguarda la fabbricazione , l ' utilizzazione e l ' immissione in commercio dei prodotti oggetto di tali accordi o per quanto riguarda l ' utilizzazione dei procedimenti oggetto di licenze .

Articolo 6

1 . Per gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati prima del 1° febbraio 1963 , nonchù per gli accordi di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , punto 2 , lettera b ) del regolamento n . 17 , notificati o no , gli effetti della dichiarazione di inapplicabilità dell ' articolo 85 , paragrafo 1 del trattato , di cui al presente regolamento , retro-agiscono al momento in cui sono state soddisfatte le condizioni per l ' applicazione del presente regolamento .

2 . Per tutti gli altri accordi notificati prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento , gli effetti della dichiarazione di inapplicabilità dell ' articolo 85 , paragrafo 1 del trattato , di cui al presente regolamento , retro-agiscono al momento in cui sono state soddisfatte le condizioni per l ' applicazione del presente regolamento , ma comunque non anteriormente alla data della notifica .

Articolo 7

Se gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati prima del 1° febbraio 1963 , e quelli di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , punto 2 , lettera b ) del regolamento n . 17 che sono stati notificati prima del 1° gennaio 1967 , sono modificati anteriormente al 1° aprile 1985 in modo da soddisfare alle condizioni previste dal presente regolamento , il divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 del trattato non si applica al periodo anteriore alla modifica , purchù tale modifica sia comunicata alla Commissione prima del 1° luglio 1985 . La comunicazione produce i suoi effetti dal momento in cui è ricevuta dalla Commissione . In caso di invio della comunicazione con lettera raccomandata , la comunicazione produce i suoi effetti dalla data del timbro postale del luogo di spedizione .

Articolo 8

1 . Agli accordi che ricadono nel campo di applicazione dell ' articolo 85 del trattato in seguito all ' adesione del Regno Unito , dell ' Irlanda e della Danimarca , si applicano gli articoli 6 e 7 , ma la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1973 e le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 sono sostituite dalla data del 1° luglio 1973 .

2 . Agli accordi che ricadono nel campo di applicazione dell ' articolo 85 del trattato in seguito all ' adesione della Grecia , si applicano gli articoli 6 e 7 , ma la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1981 e le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 sono sostituite dalla data del 1° luglio 1981 .

Articolo 9

Conformemente all ' articolo 7 del regolamento n . 19/65/CEE , la Commissione può revocare il beneficio dell ' applicazione del presente regolamento se constata che in un caso determinato un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha nondimeno effetti incompatibili con le condizioni previste dall ' articolo 85 , paragrafo 3 del trattato , e in particolare quando :

1 . tali effetti risultino da una sentenza arbitrale ;

2 . i prodotti oggetto di licenza o i servizi prestati secondo un procedimento brevettato non siano sottoposti all ' interno del territorio della licenza alla concorrenza effettiva di prodotti o di servizi identici o considerati analoghi dall ' utilizzatore in base alle loro caratteristiche , al loro prezzo ed al loro uso ;

3 . l ' accordo non preveda il diritto del licenziante di por fine all ' esclusiva , alla scadenza di un termine massimo di cinque anni dopo la conclusione dell ' accordo e , in seguito , almeno annualmente , qualora , salvo giustificati motivi , il licenziatario non utilizzi sufficientemente il brevetto ;

4 . il licenziatario , senza ragione obiettivamente giustificata , rifiuti di soddisfare domande non stimolate di utilizzatori o rivenditori stabiliti del territorio di altri licenziatari ; tale disposizione lascia impregiudicato il disposto dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , punto 6 ;

5 . i contraenti o uno di essi :

a ) rifiutino , senza ragione obiettivamente giustificata , di soddisfare domande di utilizzatori o rivenditori stabiliti nel loro territorio e che commercializzerebbero i prodotti in altri territori all ' interno del mercato comune , o

b ) limitino la possibilità di utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti presso altri rivenditori all ' interno del mercato comune e , in particolare , quando invochino diritti di proprietà industriale e commerciale o adottino misure per ostacolare sia l ' approvvigionamento , al di fuori del territorio della licenza , di utilizzatori o rivenditori di prodotti lecitamente messi in commercio all ' interno del mercato comune dal titolare del brevetto o con il suo consenso , sia l ' immissione in commercio di detti prodotti ad opera di utilizzatori o rivenditori nel territorio della licenza .

Articolo 10

1 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento

a ) le domande di brevetto ,

b ) i modelli di utilità ,

c ) le domande di modelli di utilità ,

d ) i « certificats d ' utilitù » e i « certificats d ' addition » secondo il diritto francese ,

e ) le domande di « certificats d ' utilitù » e « certificats d ' addition » secondo il diritto francese ,

sono equiparati ai brevetti .

2 . Il presente regolamento si applica anche agli accordi concernenti l ' utilizzazione di un ' invenzione , quando la domanda di cui al paragrafo 1 è depositata per il territorio della licenza entro un anno dalla conclusione dell ' accordo .

Articolo 11

Il presente regolamento si applica anche :

1 . agli accordi di licenza di brevetto ove il licenziante non sia il titolare del brevetto ma sia stato da questi autorizzato a concedere una licenza o una sottolicenza ;

2 . ai rapporti fra cedente e cessionario di un brevetto o di un diritto a un brevetto , qualora il corrispettivo consista nel pagamento di somme che variano in base al fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti brevettati , ai quantitativi prodotti o al numero di atti di utilizzazione ;

3 . agli accordi di licenza di brevetto ove i diritti o gli obblighi del licenziante o del licenziatario siano assunti da imprese ad essi collegate .

Articolo 12

1 . Ai sensi del presente regolamento sono considerate imprese collegate :

a ) le imprese nelle quali un ' impresa contraente dispone direttamente o indirettamente

- di più della metà del capitale o del capitale di esercizio , o

- di più della metà dei diritti di voto , o

- del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l ' impresa , o

- del diritto di gestire gli affari dell ' impresa ;

b ) le imprese che dispongono direttamente o indirettamente in ' un ' impresa contraente dei diritti o poteri di cui alla lettera a ) ;

c ) le imprese nelle quali un ' impresa di cui alla lettera b ) dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri di cui alla lettera a ) .

2 . Le imprese nelle quali le imprese contraenti o le imprese ad esse collegate dispongono insieme dei diritti o poteri di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , sono considerate come collegate a ciascuna delle imprese contraenti .

Articolo 13

1 . Le informazioni ottenute in applicazione dell ' articolo 4 possono essere utilizzate esclusivamente per i fini del presente regolamento .

2 . La Commissione e le autorità degli Stati membri , nonchù i loro funzionari ed altri agenti , sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che , per la loro natura , sono protette dal segreto professionale .

3 . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non contengono indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese .

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985 . Esso si applica sino al 31 dicembre 1984 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 23 luglio 1984 .

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 36 del 6 . 3 . 1965 , pag . 533/65 .

( 2 ) GU n . C 58 del 3 . 3 . 1979 , pag . 12 .

( 3 ) Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune ( Convenzione sul brevetto comunitario ) del 15 . 12 . 1975 ( GU n . L 17 del 26 . 1 . 1976 , pag . 1 ) .

( 4 ) Convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 . 10 . 1973 .

( 5 ) GU n . L 173 del 30 . 6 . 1983 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

( 7 ) GU n . 35 del 10 . 5 . 1962 , pag . 1118/62 .

( 8 ) GU n . L 172 del 3 . 7 . 1975 , pag . 11 .

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