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Document 31984D0338

84/338/Euratom, CECA, CEE: Decisione del Consiglio del 29 giugno 1984 relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie

GU L 177 del 4.7.1984, p. 25–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1314

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/338/oj

31984D0338

84/338/Euratom, CECA, CEE: Decisione del Consiglio del 29 giugno 1984 relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 04/07/1984 pag. 0025 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0067
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0116


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1984

relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie

(84/338/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

visto il progetto della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando la risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974 relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione delle azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia (4);

considerando la comunicazione della Commissione al Consiglio del 21 dicembre 1982 relativa ad una strategia scientifica e tecnica europea (programma quadro 1984/1987);

considerando la risoluzione del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa a programmi quadro per attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione e ad un primo programma quadro 1984/1987 (5);

considerando che per attuare la strategia proposta dalla Commissione è indispensabile modificare le strutture e le procedure di gestione e di coordinamento se si vuole raggiungere una maggiore efficacia delle istituzioni comunitarie e, soprattutto, una razionalizzazione del sistema attuale;

considerando il parere del Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),

DECIDE:

Articolo 1

Sono istituiti presso la Commissione i comitati consultivi in materia di gestione e di coordinamento (CGC) enumerati nell'elenco figurante in allegato.

L'elenco sarà riveduto e completato, se necessario, in relazione a nuove decisioni di programma.

Articolo 2

1. I CGC hanno il compito di assistere la Commissione nella definizione e preparazione delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione e nello svolgimento delle sue funzioni di gestione e di coordinamento, connesse con l'attuazione della strategia scientifica e tecnica comunitaria.

2. I CGC devono:

a) informare e consigliare la Commissione per quanto riguarda le questioni scientifiche e tecniche, nel settore di loro competenza;

b) raffrontare periodicamente i programmi nazionali di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico nei settori d'interesse comunitario e fornire alla Commissione le informazioni relative a detto raffronto, allo scopo di individuare le attività di coordinamento che potrebbero essere intraprese tra gli Stati membri;

c) assistere la Commissione per definire e selezionare, in base agli obiettivi scientifici e tecnici fissati nel programma quadro, i temi o le azioni che dovranno formare oggetto di attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione;

d) contribuire all'esecuzione ottimale dei programmi di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione - di cui è responsabile la Commissione - e segnatamente alla definizione particolareggiata dei progetti e alla loro selezione, nonché valutare i risultati ed assicurare un migliore collegamento tra l'esecuzione dei programmi sul piano comunitario e i corrispondenti lavori di ricerca e di sviluppo effettuati negli Stati membri sotto la responsabilità degli stessi;

e) formulare pareri per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnica prevista tra le Comunità europee, i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali nei settori specifici di loro competenza.

Articolo 3

1. Ogni CGC è costituito dalla Commissione in base a designazioni degli Stati membri.

2. Esso si compone di:

- due rappresentanti per Stato membro con un mandato di 4 anni, ai quali possono essere aggiunti o sostituiti esperti nazionali alle condizioni stabilite nell'articolo 4;

- due rappresentanti della Commissione, ai quali possono aggiungersene altri, o che possono essere sostituiti da altri rappresentanti alle condizioni stabilite nell'articolo 4, e

- un presidente.

3. Il presidente di ogni CGC è eletto tra i rappresentanti degli Stati membri, conformemente al regolamento interno. Il suo mandato è di due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Lo Stato membro di cui il presidente è originario designa un sostituto del presidente.

4. La segreteria è assicurata dai servizi della Commissione.

5. Ogni CGC stabilisce il proprio regolamento interno.

6. Ogni CGC si riunisce almeno una volta all'anno.

Articolo 4

I CGC organizzano il loro lavoro in modo da ottenere le consulenze specializzate di cui potrebbero avere bisogno e si riuniscono in composizioni variabili adeguate alla natura dei compiti da svolgere. A tal fine, ogni Stato membro e la Commissione possono farsi rappresentare a ciascuna riunione dei CGC da tre persone al massimo, scelte fra i rappresentanti o gli esperti di cui all'articolo 3.

Articolo 5

1. I CGC possono costituire gruppi ad hoc per eseguire mandati chiaramente definiti e limitati nel tempo.

2. I gruppi ad hoc sono presieduti da un membro del CGC e sono composti da due membri al massimo per Stato membro e da due rappresentanti della Commissione.

Articolo 6

La Commissione garantisce tutti i necessari collegamenti tra i CGC. I pareri dei CGC menzionano le eventuali posizioni di minoranza. Essi sono sistematicamente trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 7

Sono sciolti:

a) i comitati previsti:

- all'articolo 3 della decisione 78/264/Euratom del Consiglio, del 6 marzo 1978, concernente la prospezione e l'estrazione dell'uranio (1), modificata dalla decisione 81/364/Euratom (2);

- all'articolo 4 della decisione 84/60/Euratom del Consiglio, del 31 gennaio 1984, concernente lo smantellamento degli impianti nucleari (3);

- all'articolo 4 della decisione 79/345/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 1979, concernente la sicurezza dei reattori termici ad acqua (4);

- all'articolo 5 della decisione 81/213/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, concernente la protezione dell'ambiente e la climatologia (5);

- all'articolo 3 della decisione 81/1014/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, concernente il settore tessile e dell'abbigliamento (6);

- all'articolo 4 della decisione 81/1032/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981, relativa all'ingegneria biomolecolare (7);

- all'articolo 3 della decisione 82/402/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1982, relativa alle materie prime (8);

- all'articolo 3 della decisione 82/752/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1982, relativa a un sistema di traduzione automatica di concezione avanzata (9);

- all'articolo 3 della decisione 82/837/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente la scienza e la tecnica al servizio dello sviluppo (10);

- all'articolo 4 della decisione 82/839/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1982, concernente l'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari (11);

- all'articolo 4 della decisione 84/197/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1984, concernente l'utilizzazione di sottoprodotti lignocellulosici e di altri residui vegetali per l'alimentazione degli animali (12);

- all'articolo 4 della decisione 84/304/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1984, relativa all'effetto dei trattamenti e della distribuzione sulla qualità e sul valore nutritivo dei prodotti alimentari (13);

b) tutti gli altri comitati consultivi in materia di gestione dei programmi di ricerca (CCMGP), di cui al paragrafo 1 della risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977 (14), escluso il CCMGP per il programma « Funzionamento e utilizzazione del reattore HFR » e del CCMGP « Gestione e immagazzinamento dei residui radioattivi », quest'ultimo è mantenuto soltanto con la funzione prevista nella

risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 1980 (1), che consiste nel consigliare la Commissione nell'esecuzione del piano d'azione comunitario in materia di residui radioattivi per tutta la durata del piano.

Articolo 8

I nuovi CGC di cui all'articolo 1 entrano in funzione entro sei mesi al massimo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

I comitati sciolti ai sensi dell'articolo 7 continuano a svolgere le loro mansioni fino all'entrata in funzione effettiva dei nuovi CGC.

Articolo 9

Entro tre anni al massimo, si procederà ad un riesame delle strutture e procedure istituite dalla presente decisione; tale riesame avverrà sulla base di una relazione della Commissione e servirà a valutare l'efficacia di dette strutture e procedure ed eventualmente a perfezionarle.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

(1) GU n. C 113 del 27. 4. 1983, pag. 4.

(2) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 112.

GU n. C 351 del 24. 12. 1983, pag. 10.

(3) GU n. C 341 del 19. 12. 1983, pag. 51.

(4) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.

(5) GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.

(1) GU n. L 72 del 14. 3. 1978, pag. 12.

(2) GU n. L 137 del 23. 5. 1981, pag. 44.

(3) GU n. L 36 dell'8. 2. 1984, pag. 23.

(4) GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 21.

(5) GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 1.

(6) GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 29.

(7) GU n. L 375 del 30. 12. 1981, pag. 1.

(8) GU n. L 174 del 21. 6. 1982, pag. 23.

(9) GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 19.

(10) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 24.

(11) GU n. L 353 del 15. 12. 1982, pag. 25.

(12) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 23.

(13) GU n. L 151 del 7. 6. 1984, pag. 46.

(14) GU n. C 192 dell'11. 8. 1977, pag. 1.

(1) GU n. C 51 del 29. 2. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

COMITATI DA ISTITUIRE

1.2 // // // Settore // Comitati // // // INDUSTRIA // 1. Tecnologie industriali // // 2. Norme e modelli scientifici e tecnologici // // 3. Biotecnologie // // // MATERIE PRIME E MATERIALI // 4. Materie prime e materiali // // // ENERGIA // 5. Energia nucleare di fissione // // - Reattori e sicurezza, controllo delle materie fissili // // 6. Energia nucleare di fissione // // - Ciclo combustibile/trattamento e deposito delle scorie // // 7. Energie non nucleari // // // AIUTO ALLO SVILUPPO // 8. Ricerca legata allo sviluppo // // // SALUTE E SICUREZZA // 9. Ricerca medica e sanitaria // // 10. Radioprotezione // // // AMBIENTE // 11. Ambiente e climatologia // // // LINGUISTICA // 12. Problemi linguistici // //

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