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Document 31984L0336

Direttiva 84/336/CEE del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino

GU L 177 del 4.7.1984, p. 22–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/336/oj

31984L0336

Direttiva 84/336/CEE del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 04/07/1984 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0204
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0204
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0112


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1984

che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino

(84/336/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

viste le proposte della Commissione (1),

visti i pareri del Parlamento europeo (2),

considerando che la direttiva 64/432/CEE (3), modificata, da ultimo, dalla direttiva 83/646/CEE (4), prevede i requisiti sanitari cui devono rispondere gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la direttiva 72/461/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE, prevede le condizioni di polizia sanitaria cui devono rispondere gli animali dai quali sono ottenute le carni destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che, in attesa dell'introduzione di un sistema comunitario definitivo per il controllo dell'afta epizootica e lasciando impregiudicata la soluzione finale da adottare, conviene mantenere per un ulteriore lasso di tempo le misure comunitarie previste negli articoli 4 bis e 4 ter della direttiva 64/432/CEE e quelle di cui all'articolo 13 della direttiva 72/461/CEE, allo scopo di salvaguardare, mediante questa misura transitoria, le correnti commerciali tradizionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1. nell'articolo 4 bis, primo comma, la data del 30 giugno 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984;

2. nell'articolo 4 ter, primo e secondo comma, la data del 30 giugno 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984.

Articolo 2

Nell'articolo 13 della direttiva 72/461/CEE la data del 30 giugno 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1984.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. C 249 del 23. 9. 1982, pag. 6.

GU n. C 121 del 5. 5. 1984, pag. 7.

(2) GU n. C 13 del 17. 1. 1983, pag. 211.

GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 185.

(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(4) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 44.

(5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

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