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Dokument 31983L0513

Direttiva 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio

GU L 291 del 24.10.1983, s. 1–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 22/12/2012; abrogato da 32008L0105

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/513/oj

31983L0513

Direttiva 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 24/10/1983 pag. 0001 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0131
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0131
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0140


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1983

concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio

( 85/513/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la direttiva 76/464/Cee del Consiglio , del 4 maggio 1976 , concernente l ' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell ' ambiente idrico della Comunità ( 1 ) , in particolare gli articoli 6 e 12 ,

vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

considerando che , per proteggere l ' ambiente idrico della Comunità dall ' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose , l ' articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell ' elenco I del suo allegato e che l ' articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione , ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l ' ambiente idrico ricettore interessato dagli scarichi ;

considerando che il cadmio e i suoi composti sono inclusi nell ' elenco I ;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite , salvo i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità ;

considerando che l ' inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di cadmio è provocato da un gran numero di industrie e che è quindi necessario fissare valori limite specifici in funzione del tipo di industria e obiettivi di qualità per l ' ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di cadmio di tali industrie ;

considerando che al momento attuale non è tuttavia possibile stabilire valori limite per gli scarichi provenienti dalla produzione di acido fosforico e di concimi fosfatici a partire da rocce fosfatiche ;

considerando che scopo degli obiettivi di qualità deve essere l ' eliminazione dell ' inquinamento da cadmio delle varie parti dell ' ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di cadmio ;

considerando che questi obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell ' intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall ' ambiente idrico ;

considerando che è opportuno prevedere una specifica procedura di controllo per consentire agli Stati membri di dimostrare che gli obiettivi di qualità sono rispettati ;

considerando che occorre prevedere la sorveglianza , da parte degli Stati membri , dell ' ambiente idrico interessato dagli interessato dagli scarichi di cadmio di cui sopra , per un ' efficace applicazione della presente direttiva ; che i poteri per l ' instaurazione di tale sorveglianza non sono previsti all ' articolo 6 della direttiva 76/464/CEE ; che , dato che i poteri d ' azione specifici necessari per l ' adozione specifici necessari per l ' adozione della presente direttiva non sono contemplati dal trattato , è opportuno far ricorso al suo articolo 235 ;

considerando che è necessario che la Commissione trasmetta al Consiglio , ogni cinque anni , una valutazione comparativa dell ' applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri ;

considerando che le acque sotterranee sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE ( 5 ) ;

considerando il livello di industrializzazione estremamente basso della Groenlandia a causa della situazione generale e soprattutto della scarsa popolazione , nonchù della notevole estensione e della particolare posizione geografica dell ' isola ; che pertanto la presente direttiva non va applicata alla Groenlandia ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva

- fissa , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 1 , della direttiva 76/464/CEE , i valori limite per le norme di emissione del cadmio per gli scarichi provenienti da stabilimento industriali , ai sensi dell ' articolo 2 , lettera e ) , della presente direttiva ;

- fissa , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 2 , della direttiva 76/464/CEE , gli obiettivi di qualità per quanto concerne il cadmio per l ' ambiente idrico ;

- fissa , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 4 , della direttiva 76/464/CEE , i termini entro i quali devono essere rispettate le condizioni dell ' autorizzazione accordata dalle competenti autorità degli Stati membri per gli scarichi esistenti ;

- fissa , conformemente all ' articolo 12 , paragrafo 1 , della direttiva 74/464/CEE , i metodi di misura di riferimento applicabili per determinare il tenore di cadmio negli scarichi e nell ' ambiente idrico ;

- stabilisce , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 3 , della tariffa 74/464/CEE , una procedura di controllo ;

- prescrive agli Stati membri di collaborare in caso di scarichi aventi conseguenze sulle acque di più Stati membri .

2 . La presente direttiva si applica alle acque di cui all ' articolo 1 della direttiva 76/464/CEE , ad eccezione delle acque sotterranee .

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva , si intende per

a ) « cadmio » :

- il cadmio allo stato elementare ,

- il cadmio in un composto ;

b ) « valori limite » :

i valori indicati nell ' allegato I ;

c ) « obiettivi di qualità » :

le esigenze indicate nell ' allegato II ;

d ) « trattamento del cadmio » :

il processo industriale che comporta la produzione o l ' utilizzazione del cadmio , oppure ogni altro processo industriale in cui il cadmio sia presente ;

e ) « stabilimento industriale » :

uno stabilimento in cui è effettuato il trattamento del cadmio o di qualsiasi altra sostanza contenente cadmio ;

f ) « stabilimento esistente » :

uno stabilimento industriale che sia in funzione alla data della notifica della presente direttiva ;

g ) « stabilimento nuovo » :

- uno stabilimento industriale che entra in funzione dopo la data di notifica della presente direttiva ;

- uno stabilimento industriale esistente la cui capacità di trattamento del cadmio si aumentata notevolmente dopo la data di notifica della presente direttiva .

Articolo 3

1 . I valori limite , i termini fissati per l ' osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nell ' allegato I .

2 . I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti cadmio escono dallo stabilimento industriale .

Se le acque di scarico contenenti cadmio sono trattate fuori dallo stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato a eliminare il cadmio , lo Stato membro può consentire che i valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall ' impianto di trattamento .

3 . Le autorizzazioni di cui all ' articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere prescrizioni almeno tanto rigorose quanto quelle contenute nell ' allegato I della presente direttiva , tranne nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all ' articolo 6 , paragrafo 3 , della direttiva 76/464/CEE , in base agli allegati II e IV della presente direttiva .

Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni .

4 . Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1 , 2 e 3 nonchù dalle disposizioni della direttiva 76/464/CEE , gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili ove ciò sia necessario per eliminare l ' inquinamento conformemente all ' articolo 2 di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza .

Nei casi in cui per motivi tecnici le norme previste non corrispondono ai migliori mezzi tecnici disponibili , lo Stato membro , indipendentemente dal metodo che esso adotta , fornisce alla Commissione , prima di qualsiasi autorizzazione , le giustificazioni di tali motivi .

La Commissione trasmette immediatamente tali giustificazioni agli altri Stati membri e invia quanto prima a tutti gli Stati membri una relazione contenente il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma . Se necessario , presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio .

5 . Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza del cadmio figura nell ' allegato III , punto 1 . Possono essere usati altri metodi purchù i limiti di rilevamento , la precisione e l ' esattezza di tali metodi siano almeno tanto validi quanto quelli definiti nell ' allegato III , punto 1 . L ' esattezza richiesta per misurare il flusso degli effluenti è precisata nell ' allegato III , punto 2 .

Articolo 4

Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell ' ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali .

Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri , gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare i metodi di sorveglianza .

Articolo 5

1 . Sulla base delle informazioni che le saranno fornite a sua richiesta , caso per caso , dagli Stati membri , in applicazione dell ' articolo 13 della direttiva 76/464/CEE , in particolare per quanto riguarda :

- i dettagli concernenti le autorizzazioni che fissano le norme di emissione per gli scarichi di cadmio ,

- i risultati dell ' inventario degli scarichi di cadmio effettuati nelle acque di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 ,

- i risultati dei controlli effettuati dalla rete nazionale istituita per la determinazione delle concentrazioni di cadmio ,

la Commissione procede ad una valutazione comparativa dell ' applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri .

2 . Ogni cinque anni , e per la prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva , la Commissione trasmette al Consiglio la valutazione comparativa di cui al paragrafo 1 .

3 . In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative , principalmente , alla tossicità , alla persistenza ed all ' accumulazione del cadmio negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di miglioramento dei migliori mezzi tecnici disponibili , la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare , se necessario , i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare nuovi valori limite o nuovi obiettivi di qualità .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla notifica della direttiva stessa . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 7

La presente direttiva non si applica alla Groenlandia .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 26 settembre 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

C . SIMITIS

( 1 ) GU n . L 129 del 18 . 5 . 1976 , pag . 23 .

( 2 ) GU n . C 118 del 21 . 5 . 1981 , pag . 3 .

( 3 ) GU n . C 334 del 20 . 12 . 1982 , pag . 138 .

( 4 ) GU n . C 230 del 10 . 9 . 1981 , pag . 22 .

( 5 ) GU n . L 20 del 26 . 1 . 1980 , pag . 43 .

ALLEGATO I

Valori limite , termini fissati per l 'osservanza dei valori limite e procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi

1 . Valori limite e termini

Settore industriale ( 1 ) * Unità di misura * Valori limite da rispettare a decorrere dal * 1° . 1 . 1986 * 1° . 1 . 1989 ( 2 ) *

1 . Estrazione dello zinco , raffinazione del piombo e dello zinco , industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico * Milligrammi di cadmio per litro di scarico * 0,3 ( 3 ) * 0,2 ( 3 ) *

2 . Fabbricazione dei composti di cadmio * Milligrammi di cadmio per litro di scarico * 0,5 ( 3 ) * 0,2 ( 3 ) *

* Grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato * 0,5 ( 4 ) * ( 5 ) *

3 . Produzione di pigmenti * Milligrammi di cadmio per litro di scarico * 0,5 ( 3 ) * 0,2 ( 3 ) *

* Grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato * 0,3 ( 4 ) * ( 5 ) *

4 . Fabbricazione di stabilizzanti * Milligrammi di cadmio per litro di scarico * 0,5 ( 3 ) * 0,2 ( 3 ) *

* Grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato * 0,5 ( 4 ) * ( 5 ) *

5 . Fabbricazione di batterie primarie e secondarie * Milligrammi di cadmio per litro di scarico * 0,5 ( 3 ) * 0,2 ( 3 ) *

* Grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato * 1,5 ( 4 ) * ( 5 ) *

6 . Galvanostegia ( 6 ) * Milligrammi di cadmio per litro di scarico * 0,5 ( 3 ) * 0,2 ( 3 ) *

* Grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato * 0,3 ( 4 ) * ( 5 ) *

7 . Fabbricazione dell ' acido fosforico e/o di concimi fosfatici a partire da roccia fosfatica ( 7 ) * * - * - *

( 1 ) Per i settori industriali che non figurano nella presente tabella i valori limite sono fissati , in caso di necessità , dal Consiglio in una fase successiva . Nel frattempo gli Stati membri fissano in modo autonomo , conformemente alle disposizioni della direttiva 76/464/CEE , norme di emissione per gli scarichi di cadmio . Le norme di emissione devono tener conto dei mezzi tecnici più perfezionati disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite stabilito nel presente allegato ad esse meglio corrispondente .

( 2 ) In base all ' esperienza acquisita durante l ' applicazione della presente direttiva , la Commissione , conformemente all ' articolo 5 , paragrafo 3 , presenta in tempo utile al Consiglio proposte per fissare valori limite più restrittivi per la loro entrata in vigore nel 1992 .

( 3 ) Concentrazione media mensile di cadmio totale , ponderata secondo il flusso dell ' effluente .

( 4 ) Media mensile .

( 5 ) Attualmente i valori limite non possono essere espressi in termini di carico . Detti valori sono , se del caso , fissati dal Consiglio conformemente all ' articolo 5 , paragrafo 3 . Qualora il Consiglio non proceda a tale fissazione , continueranno ad essere applicati i valori espressi in termini di carico della colonna « 1° . 1 . 1986 » .

( 6 ) Gli Stati membri possono sospendere sino al 1° gennaio 1989 l ' applicazione dei valori limite per stabilimento che scaricano meno di 10 kg di cadmio all ' anno e le cui vasche di galvanostegia abbiano complessivamente un volume inferiore a 1,5 m3 , qualora ciò sia reso assolutamente necessario da circostanze tecniche o amministrative .

( 7 ) Attualmente non esistono metodi tecnici economicamente validi che permettano di estrarre sistematicamente il cadmio dagli scarichi derivanti dalla produzione di acido fosforico e/o concimi fosfatici a partire da roccia fosfatica . Per tali scarichi non è pertanto stato fissato nessun valore limite . La mancanza di tali valori limite non esime gli Stati membri dall ' obbligo , derivante dalla direttiva 76/464/CEE , di fissare norme di emissione per tali scarichi .

2 . I valori limite , espressi in termini di concentrazione che in linea di massima non devono essere superati , sono riportati nella precedente tabella per i settori industriali di cui ai punti 2 , 3 , 4 , 5 e 6 . I valori limite espressi in concentrazione massima non devono in ogni caso essere superiori a quelli espressi in quantità massima divisa per il fabbisogno d ' acqua per chilogrammo di cadmio trattato . Tuttavia , poichù la concentrazione di cadmio negli effluenti dipende dal volume di acqua necessario , che varia secondo i procedimenti e gli stabilimenti , si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nella precedente tabella , espressi in quantità di cadmio scaricato rispetto alla quantità di cadmio trattato .

3 . I valori limite delle medie giornaliere sono pari al doppio dei corrispondenti valori limite delle medie mensili di cui alla precedente tabella .

4 . Per verificare se gli scarichi soddisfano alle norme di emissione fissate conformemente ai valori limite definiti nel presente allegato , deve essere istituita una procedura di controllo .

Tale procedura di controllo deve prevedere il prelevamento e l ' analisi di campioni e la misurazione del flusso degli scarichi e della quantità di cadmio trattato .

Qualora sia impossibile determinare la qualità di cadmio trattato , la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di cadmio può essere trattato in funzione della capacità di produzione su cui l ' autorizzazione è fondata .

5 . È prelevato su un campione rappresentativo dello scarico per un periodo di 24 ore . Il quantitativo di cadmio scaricato nel corso di un mese deve essere calcolato in base ai quantitativi di cadmio scaricati giornalmente .

Per gli stabilimenti industriali che non scaricano più di 10 kg di cadmio all ' anno può tuttavia essere istituita una procedura di controllo semplificata . Per quanto riguarda gli stabilimenti industriali di galvanostegia , una procedura di controllo semplificata può essere istituita soltanto se la capacità volumetrica complessiva di tutte le vasche di galvanostegia non supera 1,5 m3 .

ALLEGATO II

Obiettivi di qualità

Per gli Stati membri che applicano l ' eccezione di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , della direttiva 76/464/CEE , le norme di emissione che gli Stati membri devono stabilire e fare applicare conformemente all ' articolo 5 della predetta direttiva sono fissate in modo che sia(no ) rispettato(i ) lo ( o gli ) obiettivo(i ) di qualità appropriato(i ) seguente(i ) nella zona interessata dagli scarichi di cadmio . L ' autorità competente designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità elencati al punto 1 quello o quelli da essa ritenuto(i ) adeguato(i ) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata , tenendo conto che l ' obiettivo della presente direttiva consiste nell ' eliminre qualsiasi inquinamento .

1 . Al fine di eliminare l ' inquinamento quale definito nella direttiva 76/464/CEE , in ottemperanza all ' articolo 2 di detta direttiva , sono fissati ( 1 ) i seguenti obiettivi di qualità ( 2 ) , misurati sufficientemente in prossimità del punto di scarico .

1.1 . La concentrazione di cadmio totale nelle acque interne superficiali interessate dagli scarichi non deve eccedere 5 (...) g/l .

1.2 . La concentrazione di cadmio in soluzione nelle acque d ' estuario interessate dagli scarichi non deve eccedere 5 (...) g/l .

1.3 . La concentrazione di cadmio in soluzione nelle acque marine territoriali e nelle acque interne del litorale diverse dalle acque d ' estuario , interessate dagli scarichi , non deve superare 2,5 (...) g/l .

1.4 . La concentrazione di cadmio nelle acque utilizzate per la produzione di acqua potabile deve soddisfare i requisiti della direttiva 75/440/CEE ( 3 ) .

2 . Oltre ai suddetti requisiti le concentrazioni di cadmio devono essere determinate dalla rete nazionale di cui all ' articolo 5 e i risultati devono essere rapportati alle seguenti concentrazioni ( 2 ) :

2.1 . Nelle acque interne superficiali la concentrazione totale di cadmio di 1 (...) g/l .

2.2 . Nelle acque d ' estuario la concentrazione di cadmio in soluzione di 1 (...) g/l .

2.3 . Nelle acque marine territoriali e nelle acque interne del litorale diverse dalle acque d ' estuario la concentrazione di cadmio in soluzione di 0,5 (...) g/l .

Se tali concentrazioni non sono soddisfatte in uno dei punti della rete nazionale devono essere comunicati alla Commissione i motivi .

3 . La concentrazione di cadmio nei sedimenti e/o molluschi e crostacei , possibilmente della specie di mitilo ( « Mytilus edulis » ) , non deve aumentare in modo significativo nel tempo .

4 . Qualora alle acque di una zona si applichino più obiettivi di qualità , la qualità delle acque deve essere sufficiente a soddisfare ciascuno di essi .

( 1 ) Salvo l ' obiettivo di qualità 1.4 , tutte le concentrazioni si riferiscono alla media aritmetica dei risultati ottenuti nel corso di un anno .

( 2 ) Le concentrazioni di cadmio fissate ai punti 1.1 , 1.2 e 1.3 sono i requisiti minimi necessari a proteggere la vita acquatica .

( 3 ) La direttiva 75/440/CEE concerne la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile degli Stati membri ( GU n . L 194 del 25 . 7 . 1975 , pag . 26 ) . Questa direttiva prevede per il cadmio un valore imperativo di 5 (...) g/l nel 95 % dei campioni prelevati .

ALLEGATO III

Metodi di misure di riferimento

1 . Il metodo di analisi di riferimento per il rilevamento del tenore di cadmio delle acque , dei sedimenti e dei molluschi e crostacei , è la spettrofotometria ad assorbimento atomico , dopo adeguata conservazione e trattamento del campione .

I limiti di rilevamento ( 1 ) devono essere tali che la concentrazione di cadmio possa essere misurata con un ' esattezza ( 1 ) del ± 30 % per le seguenti concentrazioni :

- in caso di scarichi , un decimo della concentrazione massima autorizzata di cadmio specificata nell ' autorizzazione ;

- in caso di acque superficiali , 0,1 (...) g/l o un decimo della concentrazione di cadmio specificata nell ' obiettivo di qualità ; va preso in considerazione il valore più elevato ;

- in caso di molluschi e crostacei , 0,1 (...) g/kg , peso umido ;

- in caso di sedimenti , un decimo della concentrazione di cadmio nel campione ovvero 0,1 mg/kg , peso secco , essiccamento fra 105 e 110° C a peso costante ; va preso in considerazione il valore più elevato .

2 . La misurazione del flusso deve essere effettuata con un esattezza del ± 20 % .

( 1 ) Le definizioni di questi termini sono quelle contenute nella direttiva 79/869/CEE del Consiglio , del 9 ottobre 1979 , relativa ai metodi di misura , alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ( GU n . L 271 del 29 . 10 . 1979 , pag . 44 ) .

ALLEGATO IV

Procedura di controllo per gli obiettivi di qualità

1 . Per ogni autorizzazione concessa in applicazione della presente direttiva , l ' autorità competente precisa le restrizioni , le modalità di vigilanza ed i termini per assicurare che sia(siano ) rispettato(i ) l '( gli ) obiettivo(i ) di qualità in questione .

2 . Conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 3 , della direttiva 76/464/CEE , lo Stato membro informa la Commissione , per ciascun obiettivo di qualità scelto a applicato , in merito :

- ai punti di scarico e ai dispositivi di dispersione ;

- alla zona cui si applica l ' obiettivo di qualità ;

- alla localizzazione dei punti di prelevamento ;

- alla frequenza del campionamento ;

- ai metodi di campionamento e di misura ;

- ai risultati ottenuti .

3 . I campioni devono essere sufficientemente rappresentativi della qualità dell ' ambiente idrico dell ' area interessata dagli scarichi e la frequenza del campionamento deve bastare per rilevare eventuali modificazioni dell ' ambiente idrico , tenendo segnatamente conto delle variazioni naturali del regime idrologico .

Op