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Document 31979R0234
Council Regulation (EEC) No 234/79 of 5 February 1979 on the procedure for adjusting the Common Customs Tariff nomenclature used for agricultural products
Regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli
Regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli
GU L 34 del 9.2.1979, p. 2–3
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308
Regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 09/02/1979 pag. 0002 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0131
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0131
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0173
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 234/79 DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 1979 relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 visto il regolamento ( CEE ) n . 827/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell ' allegato II del trattato ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1117/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , vista la proposta della Commissione ( 3 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) , considerando che i prodotti cui si applicano oneri all ' importazione differenziati dovvrebbero , ai fini di una corretta applicazione di detti oneri , formare oggetto di designazioni distinte nella nomenclatura della tariffa doganale comune ; che quasi tutti i regolamenti di base agricoli prevedono disposizioni specifiche in materia di oneri all ' importazione diversi dai dazi doganali ; considerando che è necessario ovviare all ' assenza di tali disposizioni , nei regolamenti ( CEE ) n . 2358/71 del Consiglio , del 26 ottobre 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1346/78 ( 6 ) , e ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1766/78 ( 8 ) ; considerando che la nomenclatura della tariffa doganale comune si basa sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale ; che la nomenclatura della tariffa doganale comune deve essere adattata in funzione non solo delle modifiche della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale , ma anche della conformità del testo nelle varie lingue ; che , sobbene detti adeguamenti di natura tecnica non influiscano sui dazi doganali , in taluni casi essi devono essere introdotti fondati sull ' articolo 43 del trattato ; considerando che in numerosi regolamenti del Consiglio la nomenclatura della tariffa doganale comune è uno strumento che consente di differenziare le diverse categorie di merci e di descrivere i prodotti ; considerando che le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono rendere necessari adeguamenti di detti regolamenti ; considerando che le procedure esistenti non sempre consentono di adattare i regolamenti in causa con la necessario rapidità ; che , tenuto conto della tecnicità di queste modifiche , risulta opportuno fare in modo che esse possano essere apportate , previa consultazione del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , conformemente alla procedura definita all ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ( 10 ) , o dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La seguente disposizioni costituisce di un articolo 8 bis aggiunto al regolamento ( CEE ) n . 2358/71 e di un articolo 22 bis aggiunto al regolamento ( CEE ) n . 1035/72 : « Per la classificazione dei prodotti cui si riferisce il presente regolamento sono applicabili norme generali d ' interpretazione e le norme particolari d ' applicazione della tariffa doganale comune ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune » . Articolo 2 1 . La nomenclatura della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti oggetto di un ' organizzazione comune dei mercati può essere adattata , previa consultazione del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , i conformità della procedura definita dall ' articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE e dei corrispondenti articoli degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato , semprechù tali adeguamenti : - risultino da modifiche della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale o - siano necessari per garantire la conformità del testo nelle varie lingue . 2 . La designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci o sottovoci della tariffa doganale comune nei regolamenti del Consiglio possono essere adattati secondo la medesima procedura , qualora tali adeguamenti siano la conseguenza di quelli della nomenclatura della tariffa doganale ai sensi del paragrafo 1 o di un atto giuridico del Consiglio . 3 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , il comitato istituito dall ' articolo 37 del regolamento n . 136/66/CEE è considerato competente per i prodotti cui si applica il regolamento ( CEE ) n . 827/68 . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 5 febbraio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente P . MEHAIGNERIE ( 1 ) GU n . L 151 del 30 . 6 . 1968 , pag . 16 . ( 2 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . C 160 del 6 . 7 . 1978 , pag . 10 . ( 4 ) GU n . c 239 del 9 . 10 . 1978 , pag . 50 . ( 5 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 165 del 22 . 6 . 1978 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 12 . ( 9 ) GU n . L del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 10 ) GU n . L 185 del 7 . 7 . 1978 , pag . 1 .