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Document 31977R2182

Regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

GU L 251 del 1.10.1977, p. 60–63 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; abrogato da 32004R2247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2182/oj

31977R2182

Regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 01/10/1977 pag. 0060 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0071
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0058
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0058


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2182/77 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1977

relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d ' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , che fissa le norme generali relative allo smercio della carni bovine congelate acquistate dagli organismi d ' intervento ( 3 ) , modificato del regolamento ( CEE ) n . 429/77 ( 4 ) , prevede la possibilità di smerciare queste carni qualora siano destinate a un ' utilizzazione particolare ; che ù necessario prevedere le modalità di applicazione per la vendita di tali carni qualora esse siano destinate alla trasformazione nella Comunità ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 597/77 della Commissione , del 18 marzo 1977 , che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d ' importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1384/77 ( 6 ) , definisce i prodotti che possono risultare da detta trasformazione ; che , soprattutto al fine di facilitare il controllo della trasformazione , è opportuno prevedere la trasformazione dei prodotti smerciati conformemente al presente regolamento in prodotti identici a quelli definiti dal regolamento ( CEE ) n . 597/77 ; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di trasformare i prodotti smerciati conformemente al presente regolamento in prodotti che rientrano nella sottovoce 02.06 C I a ) 2 della tariffa doganale comune ;

considerando , peraltro , che il regolamento ( CEE ) n . 597/77 prevede un regime più favorevole per le carni destinate alla fabbricazione di conserve , al fine di garantire a tali conserve una migliore posizione concorrenziale sul mercato ; che è quindi opportuno prevedere che le carni smerciate conformemente al presente regolamento siano messe in vendita a prezzi diversi a seconda della loro utilizzazione finale ;

considerando che è opportuno assoggettare le vendite effettuate nel quadro del presente regolamento alle disposizioni in materia di vendite a prezzi forfettariamente in anticipo stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 216/69 della Commissione , del 4 febbraio 1969 , relativo alle modalità di applicazione per la smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d ' intervento ( 7 ) , pur prevedendo le deroghe che risultano necessarie segnatamente a motivo della particolare destinazione dei prodotti in causa ;

considerando che è necessario prevedere , oltre alla cauzione di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , la costituzione di una cauzione che garantisca la destinazione dei prodotti venduti nel quadro del presente regolamento ; che tale cauzione deve essere differenziata in funzione della destinazione delle carni ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1687/76 della Commissione , del 30 giugno 1976 ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1723/77 ( 9 ) , ha stabilito le modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall ' intervento ; che è opportuno adottare talune di queste modalità alle vendite effettuate nel quadro del presente regolamento ;

considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 10 ) , per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale e che traducono gli importi fissati in unità di conto , sono pagate utilizzando il rapporto fra l ' unità di conto e la moneta nazionale vigente alla data della realizzazione dell ' operazione o di parte di essa ;

considerando che , a norma dell ' articolo 6 del suddetto regolamento si considera come data di realizzazione dell ' operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo a tale operazione , quale è definito dalla regolamentazione comunitaria oppure , in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che il fatto generatore del credito relativo a versamento della cauzione e di quello relativo al pagamento del prezzo di vendita dei prodotti si verifica al momento della conclusione del contratto di vendita ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Le carni vendute conformemente al presente regolamento sono destinate , a scelta dell ' acquirente , alla fabbricazione all ' interno della Comunità ,

a ) di conserve definite all ' articolo 1 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 597/77 ,

b ) oppure di altri prodotti definiti all ' articolo 1 , paragrafo 6 , dello stesso regolamento o di prodotti che rientrano nella sottovoce 02.06 C I a ) 2 della tariffa doganale comune .

2 . Per le carni congelate trasformate nelle conserve di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , la prova della trasformazione si può considerare addotta soltanto se i quantitativi di conserve fabbricate con tali carni corrispondono almeno al quantitativo acquistato .

I coefficienti impiegati per determinare il quantitativo di carni disossate congelate contenute in un determinato quantitativo di conserve sono fissati nell ' allegato .

3 . Ai fini dell 'applicazione del presente regolamento , 100 chilogrammi di carni non disossate corrispondono a 77 chilogrammi di carni disossate .

Tuttavia , nel caso della vendita di quarti anteriori , 100 chilogrammi di quarti anteriori non disossati corrispondono a 70 chilogrammi di carni disossate .

Articolo 2

Prezzi di vendita diversi possono essere fissati per le carni vendute conformemente al presente regolamento a seconda che esse siano destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , o alla fabbricazione degli altri prodotti di cui allo stesso paragrafo , lettera b ) ,

Articolo 3

1 . Ai fini della loro ricevibilità le domande o le offerte di acquisto devono essere corredate da una dichiarazione scritta dell ' acquirente secondo la quale le carni sono destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , oppure alla fabbricazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , e nella quale sono precisati lo Stato membro o gli Stati membri in cui tale trasformazione avra luogo .

2 . Prima della conclusione del contratto di vendita , l ' acquirente deve impegnarsi per iscritto presso l ' autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione a indicarle , entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto , lo stabilimento o gli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate .

3 . In caso di applicazione dell ' articolo 13 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 , l ' organismo di intervento che detiene i prodotti comunica senza indugio all ' autorità competente dello Stato membro in cui avra luogo la trasformazione la data di conclusione del contratto di vendita .

Articolo 4

1 . Prima della conclusione del contratto di vendita , una cauzione , destinata a garantire la trasformazione del prodotti , è costituita presso l ' autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione . Essa è costituita nella moneta nazionale di tale Stato membro .

L ' importo della cauzione può essere differenziato in funzione dei prodotti messi in vendita e della loro utilizzazione .

2 . In caso di applicazione dell ' articolo 13 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 , il contratto di vendita può essere concluso soltanto dopo che all ' organismo d ' intervento che detiene i prodotti è pervenuto l ' attestato di cui al suddetto paragrafo .

Articolo 5

1 . La trasformazione delle carni acquistate conformemente al presente regolamento deve essere effettuata entro i quattro mesi successivi alla data di conclusione del contratto di vendita .

2 . La prova di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 deve essere fornita entro i cinque mesi successivi alla data di conclusione del contratto di vendita .

3 . Lo svincolo della cauzione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , è subordinato all ' adduzione della prova di cui al paragrafo 2 , nonchù all ' osservanza degli altri impegni previsti dal presente regolamento .

4 . La cauzione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , è svincolata immediatamente , in caso di mancata accettazione della domanda d ' acquisto , in proporzione ai quantitativi per i quali il contratto di vendita non è stato concluso .

Articolo 6

1 . In deroga all ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , il prezzo è pagato via via che le merci escono dal deposito , proporzionalmente ai quantitativi ritirati ed al più tardi il giorno precedente ogni ritiro .

2 . Il prezzo è pagato nella moneta nazionale dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore dei prodotti .

3 . In deroga all ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , il quantitativo minimo venduto è di 10 tonnellate .

Articolo 7

Se , per causa di forza maggiore , l 'acquirente non può rispettare i termini di presa in consegna , l 'organismo d ' intervento venditore stabilisce le misure che ritiene necessarie in considerazione della circostanza addotta in conseguenza .

Articolo 8

A norma dell 'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , il fatto generatore del versamento della cauzione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , e del pagamento del prezzo di vendita si considera verificato alla data di conclusione del contratto di vendita .

Articolo 9

All ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 al punto « II . Altri prodotti : prodotti destinati all ' utilizzazione e/o alla destinazione diversa da quella indicata sub I » , dopo il paragrafo 16 sono inseriti il seguente paragrafo 17 qui appresso riportato e la relativa nota in calce ( 11 ) :

- 17 . Regolamento ( CEE ) n . 2182/77 della Commissione , del 30 settembre 1977 , relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 ( 11 ).

a ) Carni destinate alla fabbricazione di conserve :

- casella 104 :

" Carni destinate alla fabbricazione di conserve . Regime a ) . ( Regolamento ( CEE ) n . 2182/77 ) " .

- casella 106 :

la data di conclusione del contratto di vendita .

b ) Carni destinate alla fabbricazione di altri prodotti :

- casella 104 :

" Carni destinate alla trasformazione . Regime b ) . ( Regolamento ( CEE ) n . 2182/77 ) " .

-casella 106 :

la data di conclusione del contratto di vendita .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 30 settembre 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 .

( 4 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 18 .

( 5 ) GU n . L 76 del 24 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 157 del 28 . 6 . 1977 , pag . 16 .

( 7 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 10 .

( 8 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 189 del 29 . 7 . 1977 , pag . 39 .

( 10 ) GU n . L 188 del 1° . 8 . 1968 , pag . 1 .

( 11 ) GU n . L 251 del 1° . 10 . 1977 , pag . 60 .

ALLEGATO

Coefficienti utilizzati per determinare il quantitativo di carne disossata congelata contenuto in un determinato quantitativo di conserve

Prodotti * Coefficienti *

I . Conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carni della specie bovina : * *

1 . 80 % o più di carne , escluse le frattaglie ed il grasso * 1,50 *

2 . 60 % o più e meno dell ' 80 % di carne , esclude le frattaglie e il grasso * 1,10 *

3 . 40 % o più e meno del 60 % di carne , esclude le frattaglie e il grasso * 0,90 *

4 . 20 % o più e meno del 40 % di carne , esclude e il grasso * 0,30 *

II . Per le conserve omogeneizzate , il coefficiente applicabile e uguale alla cifra corrispondente al quantitativo , espresso in chilogrammi , di carni congelate disossate impiegato per la fabbricazione di un chilogrammo di conserve *

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