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Document 31976R0822

Regolamento (CEE) n. 822/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta

GU L 94 del 9.4.1976, p. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2008; abrogato da 32008R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/822/oj

31976R0822

Regolamento (CEE) n. 822/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 09/04/1976 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0035
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0019


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 822/76 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1976

relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 707/76 del Consiglio , del 25 marzo 1976 , relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

considerando che l ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 707/76 prevede il riconoscimento di associazioni che possano provare di svolgere un ' attività economica sufficiente ; che è necessario precisare questa condizione , pur ammettendo la possibilità di deroga per le regioni a bassa produzione ;

considerando che è opportuno completare le disposizioni relative alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento , precisando in particolare le informazioni che devono figurare nella domanda ;

considerando che , per l ' informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati , è utile prevedere la pubblicazione all ' inizio di ogni anno della lista delle associazioni che sono state riconosciute nel corso dell ' anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per ottenere il riconoscimento , l ' associazione deve comprendere almeno 500 produttori che utilizzino o si impegnino ad utilizzare nella campagna nella quale il riconoscimento ha luogo almeno 2 500 telaini .

2 . Tuttavia , secondo la procedura di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 del Consiglio , del 29 giugno 1970 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 814/76 ( 3 ) , uno Stato membro può essere autorizzato , a sua richiesta , a riconoscere in una regione a bassa produzione un ' associazione che non risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1 .

Articolo 2

Per richiedere il riconoscimento devono essere forniti i seguenti documenti ed informazioni :

a ) lo statuto ,

b ) l ' indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell ' associazione ,

c ) la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento ,

d ) la prova che le disposizioni di cui all ' articolo 1 sono rispettate ,

e ) le regole adottate a norma dell ' articolo 1 , lettera b ) , secondo trattino del regolamento ( CEE ) n . 707/76 , in particolare quelle relative all ' essiccazione dei bozzoli .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri decidono la concessione del ricocoscimento nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda .

2 . Il riconoscimento di un ' associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee ; se l ' associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti , il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo .

3 . Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni di riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute .

Articolo 4

1 . Quando uno Stato membro accorda , rifiuta ovvero revoca il riconoscimento ad un ' associazione , ne informa la Commissione nel termine di due mesi , indicando i motivi del rigetto della domanda o della revoca del riconoscimento .

2 . All ' inizio di ogni anno la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l ' elenco delle associazioni riconosciute nell ' anno precedente , nonchù di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 7 aprile 1976 .

Per la Commissione

P . J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 84 del 31 . 3 . 1976 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 .

( 3 ) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale .

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