This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31976R0822
Commission Regulation (EEC) No 822/76 of 7 April 1976 on the conditions and the procedures for the recognition of producer groups of silkworm rearers
Regolamento (CEE) n. 822/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta
Regolamento (CEE) n. 822/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta
GU L 94 del 9.4.1976, p. 19–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2008; abrogato da 32008R0223
Regolamento (CEE) n. 822/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta
Gazzetta ufficiale n. L 094 del 09/04/1976 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0035
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0019
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 822/76 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1976 relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 707/76 del Consiglio , del 25 marzo 1976 , relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che l ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 707/76 prevede il riconoscimento di associazioni che possano provare di svolgere un ' attività economica sufficiente ; che è necessario precisare questa condizione , pur ammettendo la possibilità di deroga per le regioni a bassa produzione ; considerando che è opportuno completare le disposizioni relative alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento , precisando in particolare le informazioni che devono figurare nella domanda ; considerando che , per l ' informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati , è utile prevedere la pubblicazione all ' inizio di ogni anno della lista delle associazioni che sono state riconosciute nel corso dell ' anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per ottenere il riconoscimento , l ' associazione deve comprendere almeno 500 produttori che utilizzino o si impegnino ad utilizzare nella campagna nella quale il riconoscimento ha luogo almeno 2 500 telaini . 2 . Tuttavia , secondo la procedura di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 del Consiglio , del 29 giugno 1970 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 814/76 ( 3 ) , uno Stato membro può essere autorizzato , a sua richiesta , a riconoscere in una regione a bassa produzione un ' associazione che non risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1 . Articolo 2 Per richiedere il riconoscimento devono essere forniti i seguenti documenti ed informazioni : a ) lo statuto , b ) l ' indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell ' associazione , c ) la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento , d ) la prova che le disposizioni di cui all ' articolo 1 sono rispettate , e ) le regole adottate a norma dell ' articolo 1 , lettera b ) , secondo trattino del regolamento ( CEE ) n . 707/76 , in particolare quelle relative all ' essiccazione dei bozzoli . Articolo 3 1 . Gli Stati membri decidono la concessione del ricocoscimento nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda . 2 . Il riconoscimento di un ' associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee ; se l ' associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti , il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo . 3 . Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni di riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute . Articolo 4 1 . Quando uno Stato membro accorda , rifiuta ovvero revoca il riconoscimento ad un ' associazione , ne informa la Commissione nel termine di due mesi , indicando i motivi del rigetto della domanda o della revoca del riconoscimento . 2 . All ' inizio di ogni anno la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l ' elenco delle associazioni riconosciute nell ' anno precedente , nonchù di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 7 aprile 1976 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 84 del 31 . 3 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 . ( 3 ) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale .