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Document 31975R2750
Regulation (EEC) No 2750/75 of the Council of 29 October 1975 fixing criteria for the mobilization of cereals intended as food aid
Regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari
Regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari
GU L 281 del 1.11.1975, p. 89–91
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/1982
Regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0089 - 0091
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0083
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2750/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 28 , visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 23 bis , vista la proposta della Commissione , considerando che i regolamenti ( CEE ) n . 2727/75 e n . 359/67/CEE , nei rispettivi articoli 28 e 23 bis , prevedono che il Consiglio stabilisca i criteri secondo cui i prodotti destinati agli aiuti alimentari devono essere mobilitati sul mercato della Comunità ; considerando che è necessario evitare che il mercato dei cereali venga perturbato da operazioni di ritiro di cereali destinati agli aiuti alimentari ; considerando che a tale scopo , quando in determinate regioni della Comunità la situazione del mercato rischi di costringere gli organismi d ' intervento ad effettuare acquisti considerevoli , occorre prevedere la possibilità di effettuare la mobilitazione dei cereali nelle regioni stesse , in modo da alleggerire il mercato ; che , quando determinati organismi d ' intervento detengano quantitativi di cereali , la mobilitazione della totalità di tali giacenze o di parte di esse può risanare la situazione di tali organismi ; considerando che , quando non si verificano i casi suddetti , occorre procedere alla mobilitazione dei cereali sull ' insieme della Comunità ; considerando che la gara è la procedura che permette la mobilitazione dei cereali alle migliori condizioni ; che , tuttavia , per operazioni urgenti , può essere deciso , per ragioni di rapidità , di ricorrere a procedure differenti , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Sono « cereali » , ai sensi del presente regolamento , i prodotti di cui a ) all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , b ) all ' articolo 1 del regolamento n . 359/67/CEE . Articolo 2 I cereali destinati agli aiuti alimentari sono mobilitati sul mercato della Comunità conformemente alle disposizioni specificate in appresso . Articolo 3 1 . Quando , in una regione della Comunità , l ' evoluzione dei prezzi del mercato dei cereali registri una flessione o accusi una pesantezza che , dato il volume del raccolto o delle scorte regionali e la loro localizzazione , rischia di costringere l ' organismo d ' intervento ad effettuare acquisti massicci , i cereali possono essere acquistati sul mercato della regione considerata . 2 . Quando un organismo d ' intervento detiene scorte , queste scorte possono essere utilizzate . 3 . Quando non siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 o quando non venga fatto uso delle possibilità ivi previste , i cereali sono acquistati sull ' insieme del mercato della Comunità . Articolo 4 1 . Gli acquisti di cui all ' articolo 3 , paragrafi 1 e 3 , sono effettuati dagli organismi d ' intervento tramite gara per la fornitura del prodotto nella fase fob o in una corrispondente . 2 . Nel caso di utilizzazione di cereali in possesso degli organismi di intervento , è indetta una gara per le operazioni di carico , di trasporto , di eventuale trasformazione e di consegna nella fase fob o in una corrispondente . 3 . Quando si decide che una fornitura relativa a un ' azione comunitaria sia effettuata in una fase successiva alla fase fob o ad una corrispondente , la gara di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 concerne la fornitura fino a tal fase successiva . 4 . Le condizioni della gara devono garantire la parità d ' accesso e di trattamento a tutti gli interessati , qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità . Articolo 5 1 . Per un ' azione nazionale , lo Stato membro interessato comunica alla Commissione la data alla quale intende intraprendere l ' azione , l ' esercizio al quale verrebbe imputata , il periodo di consegna previsto , il paese di destinazione , la quantità ed il prodotto in causa , il porto d ' imbarco ed il modo di mobilitazione previsto . 2 . Informata mediante detta comunicazione , la Commissione , tenuto conto della situazione d ' insieme del mercato comunitario , esamina , secondo i casi , secondo la procedura prevista all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 o del regolamento n . 359/67/CEE , se il modo di mobilitazione previsto corrisponda alle condizioni di cui all ' articolo 3 e , se necessario , suggerisce allo Stato membro interessato di modificare il modo di mobilitazione previsto . Articolo 6 Per un ' azione comunitaria , la Commissione previo esame della situazione del mercato , fissa , secondo i casi , secondo la procedura prevista all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 o del regolamento n . 359/67/CEE le condizioni di mobilitazione , tenendo conto in particolare dei criteri previsti all ' articolo 3 . Articolo 7 1 . Per azioni comunitarie d ' urgenza che vertano su cereali in granella , gli Stati membri tengono a disposizione , per consegne da effettuare in qualsiasi momento , alcuni quantitativi che hanno formato oggetto di una presa a carico da parte del loro organismo d ' intervento o mettono immediatamente a disposizione i quantitativi necessari provenienti da giacenze esistenti sul loro mercato , se l ' organismo d ' intervento non ne ha a disposizione . 2 . Per azioni comunitarie d ' urgenza che vertano sui cereali trasformati di cui all ' articolo 1 nonchù sul riso diverso dal risone , ciascuno Stato membro , che sia stato designato in conformità del paragrafo 4 , indice , tramite procedura accelerata , una gara per la fornitura dei prodotti nella fase fob o in una corrispondente . 3 . Onde permettere l ' inoltro accelerato dal luogo in cui la merce è tenuta o messa a disposizione , per i prodotti di cui al paragrafo 1 , o a partire dalla fase fob o corrispondente , per i prodotti di cui al paragrafo 2 , ciascuno Stato membro , che sia stato designato in conformità del paragrafo 4 , può ricorrere a procedure diverse dalla gara . 4 . Non appena un ' azione comunitaria d ' urgenza è in linea di massima adottata , la Commissione decide quale sia lo Stato membro o quali siano gli Stati membri incaricati dell ' esecuzione , fissa la data e determina , secondo i casi , il luogo della Comunità o del paese beneficiario in cui i prodotti devono essere messi a disposizione nonchù tutti gli altri elementi necessari ad attuare tale azione . 5 . L ' entità e la natura dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono decise dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata . 6 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo ed in particolare i criteri in base ai quali la Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottati , secondo i casi , secondo la procedura prevista all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 o del regolamento n . 359/67/CEE . Articolo 8 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1693/72 del Consiglio , del 3 agosto 1972 , che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ( 4 ) , è abrogato . 2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento . Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . MARCORA ( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 18 . ( 4 ) GU n . L 178 del 5 . 8 . 1972 , pag . 3 .