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Document 31974D0055

    74/55/CEE: Decisione della Commissione, del 22 gennaio 1974, relativa all'abilitazione in materia di controllo negli Stati membri sulle entrate e sulle spese comunitarie

    GU L 34 del 7.2.1974, p. 28–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1974/55/oj

    31974D0055

    74/55/CEE: Decisione della Commissione, del 22 gennaio 1974, relativa all'abilitazione in materia di controllo negli Stati membri sulle entrate e sulle spese comunitarie

    Gazzetta ufficiale n. L 034 del 07/02/1974 pag. 0028 - 0029
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0108
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0108


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . L 3 del 5 . 1 . 1971 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 36 del 10 . 2 . 1972 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 101 del 28 . 4 . 1972 , pag . 3 .

    COMMISSIONE

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 gennaio 1974

    relativa all'abilitazione in materia di controllo negli Stati membri sulle entrate e sulle spese comunitarie

    ( 74/55/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ,

    visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 , modificato da ultimo dalla decisione del 6 gennaio 1973 ,

    considerando che l'articolo 9 , paragrafo 2 , terzo e quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri verifiche od indagini ed associare , eventualmente , le amministrazioni di altri Stati membri ;

    considerando che l'articolo 14 , paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2/71 del Consiglio , del 2 gennaio 1971 , recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 , relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità ( 2 ) , prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri di procedere a controlli supplementari o di essere associata ai controlli da essi effettuati ;

    considerando che l'articolo 6 , paragrafo 1 , primo comma del regolamento ( CEE ) n . 283/72 del Consiglio , del 7 febbraio 1972 , relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore ( 3 ) , prevede che la Commissione possa chiedere ad uno Stato membro di procedere ad un'inchiesta amministrativa , qualora essa ritenga che siano state commesse irregolarità o negligenze ;

    considerando che l'articolo 5 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 858/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 , relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo ( 4 ) , prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri verifiche o indagini ed eventualmente associare le amministrazioni di altri Stati membri ;

    considerando che per l'efficace esercizio di questi poteri è indispensabile che la Commissione possa prendere le misure necessarie entro termini molto brevi ; che a tal fine è opportuno abilitare a prendere le necessarie misure il membro della Commissione responsabile del controllo finanziario , operante in nome e sotto la responsabilità della Commissione e previo accordo del presidente e del membro della Commissione responsabile per le entrate e le spese comunitarie in questione e per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili ;

    considerando che l'abilitazione viene esercitata sotto il controllo della Commissione e secondo gli orientamenti da essa indicati ;

    considerando che ogni caso di esercizio dell'abilitazione sarà comunicato alla Commissione ;

    considerando che l'abilitazione non impedisce alla Commissione di deliberare collegialmente ogniqualvolta lo ritenga necessario ,

    DECIDE :

    Articolo 1

    1 . Il membro della Commissione responsabile del controllo finanziario , agente d'accordo con il presidente , con il membro responsabile per l'ordinamento delle entrate e delle spese in questione e con il membro responsabile per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili , è abilitato a prendere , conformemente agli orientamenti dati dalla Commissione , le misure di applicazione dell'articolo 9 , paragrafo 2 , terzo e quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , dell'articolo 14 , paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2/71 , dell'articolo 6 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 283/72 e dell'articolo 5 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 858/72 .

    In casi d'urgenza e in assenza dei membri in tal modo abilitati , fatta eccezione per il membro responsabile del controllo finanziario , l'accordo puo essere dato dai direttori generali o capi servizi responsabili per le entrate o per le spese in oggetto e per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili .

    In assenza del presidente l'accordo puo essere dato dal suo capo di gabinetto .

    2 . Il membro della Commissione abilitato ai sensi del paragrafo 1 agisce in nome e sotto la responsabilità della Commissione . Egli rende conto alla Commissione della decisione adottata .

    3 . Ogni misura adottata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è comunicata alla Commissione .

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 23 gennaio 1974 .

    Fatto a Bruxelles , il 22 gennaio 1974 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    W . HAFERKAMP

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