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Dokument 62022TA0070

Causa T-70/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Novasol / ECHA («REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle PMI – Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Richiesta di elementi di prova che dimostrino lo status di PMI – Rifiuto di fornire talune informazioni – Decisione che dispone il recupero del saldo non percepito della tariffa dovuta e che impone un onere amministrativo – Nozione di “impresa collegata” – Raccomandazione 2003/361/CE – Obbligo di motivazione»)

GU C 155 del 2.5.2023, s. 52-53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/52


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Novasol / ECHA

(Causa T-70/22) (1)

(«REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle PMI - Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Richiesta di elementi di prova che dimostrino lo status di PMI - Rifiuto di fornire talune informazioni - Decisione che dispone il recupero del saldo non percepito della tariffa dovuta e che impone un onere amministrativo - Nozione di “impresa collegata” - Raccomandazione 2003/361/CE - Obbligo di motivazione»)

(2023/C 155/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Novasol Novasol (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: C. Alter e G. Bouton, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: F. Becker, S. Mahoney e M. Heikkilä, agenti, assistiti da A. Guillerme, avvocata)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 25 novembre 2021, SME D (2021) 8531-DC, in cui si constata che essa non ha fornito le prove necessarie per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le medie imprese e, di conseguenza, le si chiede di versare la differenza tra l'importo della tariffa da essa già corrisposta e l'importo della tariffa applicabile alle grandi imprese, nonché un onere amministrativo dell'importo di EUR 19 900.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novasol è condannata alle spese.


(1)  GU C 138 del 28.3.2022.


Op