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Dokument 62023CN0033

Causa C-33/23, Schwarzder: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 24 gennaio 2023 — AA AG / VM, AG GmbH

GU C 155 del 2.5.2023, s. 29-30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 24 gennaio 2023 — AA AG / VM, AG GmbH

(Causa C-33/23, Schwarzder (1))

(2023/C 155/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Appellante: AA AG

Appellati: VM, AG GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento (CE) n. 261/2004] (2) in combinato disposto con l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (ASA) del 21 giugno 1999, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010 (3), debba essere interpretato nel senso che un collegamento aereo composto da due voli con partenza nel territorio della Confederazione svizzera, scalo nel territorio di uno Stato membro e destinazione finale nel territorio di un paese terzo (qualora il vettore aereo operante tale collegamento sia inoltre un’impresa comunitaria) rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri.

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento (CE) n. 261/2004] in combinato disposto con l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (ASA) del 21 giugno 1999, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010, debba essere interpretato nel senso che un collegamento aereo composto da due voli con partenza nel territorio di un paese terzo, scalo nel territorio di uno Stato membro e destinazione finale nel territorio della Confederazione svizzera (qualora il vettore aereo operante tale collegamento sia inoltre un’impresa comunitaria) rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

(3)  Decisione n. 2/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 26 novembre 2010, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU 2010, L 347, pag. 54).


Op