Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XG1115(06)

    Avviso all'attenzione della persona cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2234, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2230, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran 2022/C 433/12

    ST/14109/2022/INIT

    GU C 433 del 15.11.2022, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 433/44


    Avviso all'attenzione della persona cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2234, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2230, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

    (2022/C 433/12)

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona che figura nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2234 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2230 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

    Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tale persona debba essere inclusa nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio.

    Si richiama l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

    Anteriormente al 31 dicembre 2022 la persona in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

    Consiglio dell'Unione europea

    Segretariato generale

    RELEX.1

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

    Si richiama inoltre l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


    (1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

    (2)  GU LI 294 del 14.11.2022, pag. 43

    (3)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

    (4)  GU LI 294 del 14.11.2022, pag. 13


    Top