Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2022/C 304/05)
La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 39 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.
ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI
POLONIA
Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.
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I.
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Elenco dei documenti di cui all’articolo 2, punto 16, lettera a), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
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1.
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Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
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Karta pobytu (carta di soggiorno)
La carta di soggiorno è rilasciata ai cittadini stranieri che abbiano ottenuto:
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zezwolenie na pobyt czasowy (POBYT CZASOWY) - permesso di soggiorno temporaneo;
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zezwolenie na pobyt stały (POBYT STAŁY) - permesso di soggiorno permanente;
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zezwolenie na osiedlenie się (OSIEDLENIE SIĘ) – permesso di stabilimento, rilasciato prima dell'1 maggio 2014;
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zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE (POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE/UE) - permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo CE (rilasciato dopo l'1 ottobre 2005). Dal 12 giugno 2012 la dicitura «CE» della denominazione del permesso di soggiorno è sostituita da «UE»;
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zgoda na pobyt ze względów humanitarnych (POBYT ZE WZGLĘDÓW HUMANITARNYCH) - permesso di soggiorno per motivi umanitari;
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status uchodźcy (STATUS UCHODŹCY) - status di rifugiato;
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ochrona uzupełniająca (OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA) - protezione sussidiaria;
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Documenti rilasciati ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari (beneficiari dell'accordo di recesso) in Polonia dopo la fine del periodo di transizione:
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Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (Certificato di registrazione del soggiorno, rilasciato ai cittadini del Regno Unito in possesso del diritto di soggiorno);
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Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (Documento attestante il diritto di soggiorno permanente, rilasciato ai cittadini del Regno Unito in possesso del diritto di soggiorno permanente);
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Karta pobytowa (Carta di soggiorno, rilasciata ai familiari non cittadini del Regno Unito in possesso del diritto di soggiorno);
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Karta stałego pobytu (Carta di soggiorno permanente, rilasciata ai familiari non cittadini del Regno Unito in possesso del diritto di soggiorno permanente).
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Tutti i documenti summenzionati recano le seguenti diciture: «Article 50 TUE» nel campo «Tipo di permesso» e «Article 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia» nel campo «Annotazioni».
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2.
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Carte di soggiorno rilasciate ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
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Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (Carta di soggiorno per familiare di un cittadino dell'UE);
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Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (Carta di soggiorno permanente per familiare di un cittadino dell'UE).
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II.
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Elenco dei documenti di cui all’articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
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1.
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Carte d'identità rilasciate dal ministero degli Affari esteri:
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legitymacja dyplomatyczna (carta d'identità diplomatica);
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legitymacja służbowa (carta d'identità ufficiale);
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legitymacja konsularna (carta d'identità consolare);
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legitymacja konsularna konsula honorowego (carta d'identità per console onorario);
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legitymacja specjalna (carta d'identità speciale).
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2.
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Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (decyzja Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich) [Elenco dei partecipanti a viaggi all'interno dell'Unione europea (decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro)].
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3.
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Documenti rilasciati ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari prima della fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso in conformità della direttiva 2004/38/CE e che possono essere utilizzati dagli stessi dopo la fine del periodo di transizione (i documenti rimarranno validi al più tardi fino al 31 dicembre 2021):
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Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (documento attestante il diritto di soggiorno permanente);
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Karta pobytu członka rodziny obywatela UE (carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UE);
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Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE (carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell'UE).
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4.
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Documenti provvisori rilasciati ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso:
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Zaświadczenie (certificato) della validità di un anno, attestante la presentazione di una domanda di registrazione del soggiorno e/o di rilascio di un documento di soggiorno per il beneficiario dell'accordo di recesso (in caso di domanda presentata entro il 31 dicembre 2021) (il certificato, insieme a un documento di viaggio in corso di validità, autorizza il titolare ad attraversare più volte la frontiera senza l'obbligo di visto).
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5.
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Diia.pl (o servizio Diia.pl) – documento d'identità digitale rilasciato ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della Legge del 12 marzo 2022 sull'assistenza ai cittadini dell'Ucraina nell'ambito del conflitto armato nel territorio dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale 2022, voce 583), in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).
Diia.pl è un servizio fornito dal Ministero della digitalizzazione, ai sensi dell'articolo 19e.2(2) della Legge sulla digitalizzazione in combinato disposto con l'articolo 10.1 della Legge sull'assistenza ai cittadini dell'Ucraina. È disponibile su un'applicazione sul dispositivo mobile dell'utente ed è rivolto ai cittadini dell'Ucraina o ai coniugi di un cittadino dell'Ucraina non aventi la cittadinanza ucraina, che non siano cittadini polacchi o di un altro Stato membro dell'UE e che siano arrivati dall'Ucraina nella Repubblica di Polonia a decorrere dal 24 febbraio 2022. Il servizio consente di scaricare dai registri i dati personali di tali utenti, di conservarli in forma cifrata sui loro dispositivi mobili, e di esibirli ai fini di conferma della propria identità.
Diia.pl può essere utilizzato dai rifugiati ucraini beneficiari di protezione temporanea che soggiornano legalmente nel territorio polacco ai sensi dell'articolo 2.1 della Legge sull'assistenza ai cittadini dell'Ucraina e che hanno ricevuto un numero di identificazione nazionale (PESEL).
L'articolo 2.1 della Legge sull'assistenza ai cittadini dell'Ucraina stabilisce che, «se un cittadino ucraino ai sensi dell'articolo 1.1, è arrivato legalmente nel territorio della Repubblica di Polonia nel periodo fra il 24 febbraio 2022 e il giorno indicato nelle disposizioni adottate in base all'articolo 2.4 (data non ancora stabilita), e dichiara l'intenzione di soggiornare nel territorio della Repubblica di Polonia, tale soggiorno è considerato legale per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 24 febbraio 2022 (…) Il soggiorno di un bambino nato sul territorio della Repubblica di Polonia da una madre che rientra nella categorie di persone di cui alla prima frase è anch'egli considerato legale per lo stesso periodo di soggiorno della madre».
Diia.pl si basa:
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sull'articolo 10 della Legge sull'assistenza ai cittadini dell'Ucraina.
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Diia.pl funge da conferma dell'identità dell'utente ed è una prova equivalente a un documento ai sensi
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dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi,
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e dovrebbe essere considerato come un titolo di soggiorno ai sensi
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dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2001/55/CE del Consiglio.
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Il documento Diia.pl può essere utilizzato da ogni persona di maggiore età.
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6.
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Zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej (certificato di fruizione della protezione temporanea), rilasciato agli stranieri che beneficiano della protezione temporanea ai sensi dell'articolo 106 della Legge del 13 giugno 2003 sulla concessione della protezione agli stranieri sul territorio della Repubblica di Polonia (Gazzetta ufficiale 2021, voce 1108, quale modificata), in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1). Qualora il periodo di protezione temporanea sia prorogato da una normativa dell'Unione, la validità del certificato va estesa di conseguenza.
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, il certificato dovrebbe essere considerato un titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della stessa direttiva.
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Elenco delle precedenti pubblicazioni
GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.
GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.
GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45
GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.
GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.
GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.
GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.
GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.
GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.
GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.
GU C 298 dell'8.12.2009, pag.15.
GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.
GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.
GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.
GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.
GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.
GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.
GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.
GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.
GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.
GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.
GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.
GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.
GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.
GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.
GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.
GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.
GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.
GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.
GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.
GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.
GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.
GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.
GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.
GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.
GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.
GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.
GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.
GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.
GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.
GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.
GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.
GU C 345 del 27.9.2018. pag. 5.
GU C 27 del 22.01.2019. pag. 8.
GU C 31 del 25.1. 2019, pag. 5.
GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.
GU C 46 del 5.2.2019, pag. 5.
GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.
GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.
GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.
GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.
GU C 365 del 10.9.2021, pag. 3.
GU C 491 del 7.12.2021, pag. 5.
GU C 509 del 17.12.2021, pag. 10.
GU C 63 del 7.2. 2022, pag. 6.
GU C 272 del 15.7.2022, pag. 4.
(1) Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.
(2) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.