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Document 62022CN0263
Case C-263/22: Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) lodged on 20 April 2022 — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. v LP
Causa C-263/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A. / LP
Causa C-263/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A. / LP
GU C 276 del 18.7.2022, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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18.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 276/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A. / LP
(Causa C-263/22)
(2022/C 276/07)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A.
Resistente: LP
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE (1), laddove prescrive che «le clausole (…) proposte al consumatore (…) devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile», debba essere interpretato, conformemente al ventesimo considerando della direttiva, nel senso che richiede che il consumatore abbia sempre la possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole. |
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2) |
Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, esigendo, come requisito per l'esclusione dal controllo delle clausole relative all'oggetto principale del contratto, che «tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile», debba essere interpretato nel senso che richiede che il consumatore abbia sempre la possibilità di prendere conoscenza delle clausole di cui trattasi. |
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3) |
Nel quadro di una normativa nazionale che autorizza il controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole non negoziate individualmente relative alla definizione dell’oggetto principale del contratto: (i) se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, interpretato conformemente alla lettera i) dell'elenco indicativo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, osta a che, in un contratto di assicurazione collettiva contributiva, l'assicuratore possa opporre all’assicurato una clausola di esclusione o di limitazione del rischio assicurato che non gli sia stata comunicata e di cui, di conseguenza, l’assicurato non abbia avuto alcuna possibilità di prendere conoscenza; (ii) anche quando, allo stesso tempo, la normativa nazionale rende il contraente responsabile dei danni causati all'assicurato per la violazione dell'obbligo di comunicazione/informazione di tale clausola, responsabilità che, tuttavia, non pone, di regola, l'assicurato nella situazione in cui si troverebbe se la copertura assicurativa fosse stata operativa. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — GU 1993, L 95, pag. 29.