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Document 62022CN0263

Causa C-263/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A. / LP

GU C 276 del 18.7.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 20 aprile 2022 — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A. / LP

(Causa C-263/22)

(2022/C 276/07)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida S.A.

Resistente: LP

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE (1), laddove prescrive che «le clausole (…) proposte al consumatore (…) devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile», debba essere interpretato, conformemente al ventesimo considerando della direttiva, nel senso che richiede che il consumatore abbia sempre la possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole.

2)

Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, esigendo, come requisito per l'esclusione dal controllo delle clausole relative all'oggetto principale del contratto, che «tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile», debba essere interpretato nel senso che richiede che il consumatore abbia sempre la possibilità di prendere conoscenza delle clausole di cui trattasi.

3)

Nel quadro di una normativa nazionale che autorizza il controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole non negoziate individualmente relative alla definizione dell’oggetto principale del contratto: (i) se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, interpretato conformemente alla lettera i) dell'elenco indicativo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, osta a che, in un contratto di assicurazione collettiva contributiva, l'assicuratore possa opporre all’assicurato una clausola di esclusione o di limitazione del rischio assicurato che non gli sia stata comunicata e di cui, di conseguenza, l’assicurato non abbia avuto alcuna possibilità di prendere conoscenza; (ii) anche quando, allo stesso tempo, la normativa nazionale rende il contraente responsabile dei danni causati all'assicurato per la violazione dell'obbligo di comunicazione/informazione di tale clausola, responsabilità che, tuttavia, non pone, di regola, l'assicurato nella situazione in cui si troverebbe se la copertura assicurativa fosse stata operativa.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — GU 1993, L 95, pag. 29.


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