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Document 62019CA0869

Causa C-869/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — L / Unicaja Banco SA, già Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U. (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Contratto ipotecario – Carattere abusivo della «clausola di tasso minimo» prevista da tale contratto – Norme nazionali relative al procedimento giurisdizionale di appello – Limitazione nel tempo degli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva – Restituzione – Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale di appello)

GU C 266 del 11.7.2022, pp. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 266/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — L / Unicaja Banco SA, già Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(Causa C-869/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Principio di equivalenza - Principio di effettività - Contratto ipotecario - Carattere abusivo della «clausola di tasso minimo» prevista da tale contratto - Norme nazionali relative al procedimento giurisdizionale di appello - Limitazione nel tempo degli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva - Restituzione - Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale di appello)

(2022/C 266/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: L

Convenut#: Unicaja Banco SA, già Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d’ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest’ultimo.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


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