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Dokuments 62020CA0265

Causa C-265/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — FN / Universiteit Antwerpen e a. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Personale accademico a tempo parziale – Nomina in ruolo automatica riservata ai membri del personale accademico che svolgono un incarico di insegnamento a tempo pieno – Calcolo della percentuale di un incarico di lavoro a tempo pieno alla quale corrisponde un incarico di lavoro a tempo parziale – Insussistenza dei requisiti)

GU C 244 del 27.6.2022., 5.–6. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 244/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — FN / Universiteit Antwerpen e a.

(Causa C-265/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Lavoro a tempo parziale - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione - Personale accademico a tempo parziale - Nomina in ruolo automatica riservata ai membri del personale accademico che svolgono un incarico di insegnamento a tempo pieno - Calcolo della percentuale di un incarico di lavoro a tempo pieno alla quale corrisponde un incarico di lavoro a tempo parziale - Insussistenza dei requisiti)

(2022/C 244/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FN

Resistenti: Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM

Dispositivo

1)

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa e a una prassi nazionali in base alle quali un membro del personale accademico che svolge un incarico di insegnamento a tempo pieno sarà automaticamente nominato in ruolo, senza alcuna ragione obiettiva se non il fatto di svolgere tale incarico a tempo pieno, mentre un membro del personale accademico che svolge un incarico di insegnamento a tempo parziale sarà o nominato in ruolo o assunto su base temporanea.

2)

L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, deve essere interpretato nel senso che esso non prevede, a carico del datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo parziale, alcun requisito relativo al metodo di calcolo della percentuale che tale incarico di lavoro a tempo parziale rappresenta rispetto ad un incarico di lavoro a tempo pieno comparabile.


(1)  GU C 313 del 21.9.2020.


Augša