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Dokumentas 62020TA0573
Case T-573/20: Judgment of the General Court of 21 December 2021 — MG v EIB (Civil service — EIB staff — Remuneration — Family allowances — Refusal to grant allowances to non-custodial parent — Conciliation procedure — Reasonable time — Liability)
Causa T-573/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — MG / BEI («Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Diniego di concedere gli assegni al genitore non affidatario – Procedura di conciliazione – Termine ragionevole – Responsabilità»)
Causa T-573/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — MG / BEI («Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Diniego di concedere gli assegni al genitore non affidatario – Procedura di conciliazione – Termine ragionevole – Responsabilità»)
GU C 84 del 21.2.2022, p. 38—38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 84 del 21.2.2022, p. 14—14
(GA)
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 84/38 |
Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — MG / BEI
(Causa T-573/20) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Retribuzione - Assegni familiari - Diniego di concedere gli assegni al genitore non affidatario - Procedura di conciliazione - Termine ragionevole - Responsabilità»)
(2022/C 84/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: MG (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocate)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e K. Carr, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea diretta, da un lato, all'annullamento delle lettere della BEI dell'11 ottobre 2018, del 7 gennaio 2019 e del 30 luglio 2020 in base alle quali il ricorrente è stato privato del beneficio degli assegni familiari e dei diritti finanziari derivati e, dall'altro, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe subito.
Dispositivo
1) |
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è condannata a versare l’importo di EUR 500 a MG a titolo del danno morale subito. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
MG e la BEI sopporteranno ciascuno le proprie spese. |