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Document 62020TA0370
Case T-370/20: Judgment of the General Court of 24 November 2021 — KL v EIB (Civil Service — EIB Staff — Health status — Fitness for work — Unjustified absence — Action for annulment — Concept of invalidity — Unlimited jurisdiction — Disputes of a financial character — Retrospective payment of invalidity pension — Action for damages)
Causa T-370/20: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — KL/BEI («Funzione pubblica – Personale della BEI – Stato di salute – Idoneità al lavoro – Assenza ingiustificata – Ricorso di annullamento – Nozione di invalidità – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario – Pagamento retroattivo della pensione d’invalidità – Ricorso per risarcimento danni»)
Causa T-370/20: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — KL/BEI («Funzione pubblica – Personale della BEI – Stato di salute – Idoneità al lavoro – Assenza ingiustificata – Ricorso di annullamento – Nozione di invalidità – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario – Pagamento retroattivo della pensione d’invalidità – Ricorso per risarcimento danni»)
GU C 37 del 24.1.2022, pp. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/28 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — KL/BEI
(Causa T-370/20) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Stato di salute - Idoneità al lavoro - Assenza ingiustificata - Ricorso di annullamento - Nozione di invalidità - Competenza estesa al merito - Controversie di carattere pecuniario - Pagamento retroattivo della pensione d’invalidità - Ricorso per risarcimento danni»)
(2022/C 37/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: KL (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da A. Duron, avvocata)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni della BEI dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019 con le quali il ricorrente è dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019 e, per quanto necessario, della decisione del presidente della BEI del 16 marzo 2020 che le conferma, in secondo luogo, la condanna della BEI al pagamento retroattivo della pensione d’invalidità del ricorrente per il periodo decorrente dal 1o febbraio 2019 e, in terzo luogo, il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a seguito di tali decisioni.
Dispositivo
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1) |
Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019, con le quali KL è dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019, e la decisione del presidente della BEI del 16 marzo 2020, che le conferma, sono annullate. |
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2) |
La BEI è condannata a versare a KL una pensione d’invalidità dal 1o febbraio 2019, nonché gli interessi di mora su tale pensione sino al pagamento integrale, fissati al tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di due punti, previa detrazione delle somme versate al ricorrente a titolo di retribuzione nel corso dello stesso periodo, che, dato il pagamento della pensione d’invalidità, risultassero non dovute. |
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3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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4) |
La BEI è condannata alle spese. |