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Document 62021CN0665

Causa C-665/21 P: Impugnazione proposta il 5 novembre 2021 dalla MKB Multifunds BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 settembre 2021, causa T-277/20, MKB Multifunds / Commissione

GU C 11 del 10.1.2022, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/19


Impugnazione proposta il 5 novembre 2021 dalla MKB Multifunds BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 settembre 2021, causa T-277/20, MKB Multifunds / Commissione

(Causa C-665/21 P)

(2022/C 11/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: MKB Multifunds BV (rappresentanti: J.M.M. van de Hel, R Rampersad, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni

La MKB Multifunds BV chiede che la Corte voglia:

dichiarare fondata e ricevibile l’impugnazione della MKB Multifunds;

annullare l’ordinanza del Tribunale;

al suo posto far subentrare la sentenza della Corte e annullare la decisione della Commissione, e

condannare la Commissione europea alle spese processuali della MKB Multifunds.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha avuto torto nello statuire che le domande della MKB Multifunds non erano ricevibili. La decisione del Tribunale è viziata da un errore di diritto. La MKB Multifunds deduce i seguenti motivi.

Motivo 1. Nei motivi da 36 a 38 dell’ordinanza il Tribunale è incorso in un errore di diritto, non avendo applicato l’articolo 36 del Protocollo 3 dello Statuto della Corte di giustizia e l’articolo 51 TUE. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni proprie della MKB Multifunds non dovrebbero avere valore probatorio, poiché «si tratta di una semplice dichiarazione». Il Tribunale non motiva il perché le dichiarazioni della MKB Multifunds siano inattendibili. Pertanto l’ordinanza non è sufficientemente motivata.

Motivo 2. Nel motivo 30 dell’ordinanza il Tribunale è incorso in un errore di diritto per quanto riguarda la nozione di interessato come prevista all’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 (1). L’interpretazione del Tribunale deve in effetti essere intesa nel senso che la MKB Multifunds è tenuta a dimostrare che era effettivamente attiva nel settore dei fondi di fondi, che pertanto era una concorrente diretta della DVI e che ha subito conseguenze concrete. Ciò non è conforme alla giurisprudenza consolidata in base alla quale risulta che una società è un interessato nei limiti in cui: i) è una (potenziale) concorrente che non è attiva nello stesso mercato, e ii) la distorsione della concorrenza ha inciso negativamente sui suoi interessi. A causa dell’errore di diritto il Tribunale ha applicato un criterio troppo rigoroso e non ha riconosciuto che la MKB Multifunds è una concorrente quantomeno potenziale della DVI e che la MKB Multifunds ha sufficientemente dimostrato che la distorsione della concorrenza incide negativamente sui suoi interessi.

Motivo 3. Nei motivi da 53 a 55 dell’ordinanza il Tribunale è incorso in un errore di diritto, interpretando troppo rigorosamente la nozione di «incidenza individuale» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ne consegue che il Tribunale non ha riconosciuto che la MKB Multifunds ha addotto argomenti concreti da cui risulta che la decisione MKB Multifunds la riguarda a causa di determinate qualità sue personali o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


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