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Document 62021CN0657

    Causa C-657/21: Ricorso proposto il 29 ottobre 2021 — Parlamento europeo/Commissione europea

    GU C 11 del 10.1.2022, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 11/18


    Ricorso proposto il 29 ottobre 2021 — Parlamento europeo/Commissione europea

    (Causa C-657/21)

    (2022/C 11/25)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Crowe, U. Rösslein, C. Burgos, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    accertare che, non avendo assicurato la piena e immediata applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, a partire dalla sua data di applicazione il 1o gennaio 2021, la Commissione europea ha violato i trattati;

    in subordine, annullare il diniego illegittimo della Commissione di assicurare la piena e immediata applicazione del regolamento 2020/2092 a partire dalla sua data di applicazione;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo della Commissione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, TUE, di vigilare sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.

    La Commissione non starebbe applicando il regolamento 2020/2092 nella sua interezza, dal momento che essa rinuncia illegittimamente ad applicare le disposizioni essenziali dell’articolo 6 del regolamento finché non abbia finalizzato le linee guida per l’applicazione del regolamento, il che avverrà solo dopo la pronuncia delle sentenze della Corte relative ai ricorsi di annullamento presentati da due Stati membri avverso il regolamento. Tale mancata applicazione integrale del regolamento fino alla pronuncia delle sentenze della Corte relative ai ricorsi di annullamento costituirebbe una violazione delle responsabilità della Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, che le impone di vigilare sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo della Commissione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, TUE, di esercitare le sue responsabilità in piena indipendenza.

    Il fatto che la Commissione non abbia assicurato la piena e immediata applicazione del regolamento, senza imporsi vincoli, a partire dalla sua data di applicazione, conformemente a un’istruzione del Consiglio europeo, rappresenterebbe una violazione del suo obbligo di indipendenza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, TUE.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e dei principi di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione tra le istituzioni.

    Il fatto che la Commissione non abbia assicurato la piena e immediata applicazione del regolamento, senza imporsi vincoli, a partire dalla sua data di applicazione, conformemente a un’istruzione del Consiglio europeo, costituirebbe una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, ai sensi del quale ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, nonché dei principi di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione tra le istituzioni.


    (1)  GU 2020, L 433I, pag. 1.


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