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Document 62021TN0054

    Causa T-54/21: Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — OHB System/Commissione

    GU C 88 del 15.3.2021, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 88/42


    Ricorso proposto il 29 gennaio 2021 — OHB System/Commissione

    (Causa T-54/21)

    (2021/C 88/56)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: OHB System AG (Brema, Germania) (rappresentante: W. Würfel, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della convenuta relativa alla mancata aggiudicazione alla ricorrente dell'appalto oggetto del bando di gara 2018/S 091-206089 nonché la decisione relativa all'aggiudicazione ai concorrenti dell'appalto oggetto del bando di gara 2018/S 091-206089;

    condannare la convenuta a produrre il fascicolo di gara e a concedere alla ricorrente pieno accesso al fascicolo;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’esclusione obbligatoria di un concorrente.

    La convenuta avrebbe dovuto escludere dalla gara la concorrente cui è stato aggiudicato l’appalto. Nel corso della procedura di gara, un collaboratore della ricorrente con funzioni dirigenziali avrebbe assunto funzioni dirigenziali presso la concorrente. Sarebbe stato a conoscenza dei contenuti e delle basi dell'offerta della ricorrente e sarebbe stato anche coinvolto nell'offerta della concorrente.

    In tal modo, ricorrerebbero motivi di esclusione in virtù di un accordo anticoncorrenziale e del tentativo di ottenere informazioni riservate (articolo 136, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e v), paragrafo 2 e paragrafo 4 del regolamento finanziario). La convenuta avrebbe illegalmente omesso di chiarire tali motivi di esclusione e di escludere la concorrente.

    Inoltre, vi sarebbe una violazione del principio della parità di trattamento in materia di appalti, in concreto del principio della concorrenza segreta. Secondo la giurisprudenza della Corte, non potrebbe essere presa in considerazione alcuna offerta che non sia stata presentata in maniera autonoma e indipendente da altre offerte.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’offerta anormalmente bassa

    La convenuta avrebbe violato le disposizioni relative alle offerte anormalmente basse. Avrebbe dovuto esaminare l'offerta della concorrente ed escluderla in mancanza di una spiegazione soddisfacente per l'offerta bassa. Il prezzo dell’offerta della concorrente sarebbe notevolmente inferiore al prezzo dell’offerta della ricorrente e dell’altra concorrente.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione dell’offerta

    La valutazione dell'offerta violerebbe i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti (articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario). Pur tenendo conto del margine di discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, la valutazione non sarebbe giuridicamente difendibile. Essa si baserebbe più volte su premesse di fatto erronee, nonché su considerazioni irragionevoli ed arbitrarie relative a presunti «Weak Points» nell'offerta della ricorrente.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla mancanza di una decisione autonoma della convenuta

    La convenuta avrebbe violato il suo obbligo di adottare una decisione autonoma delle offerte di cui trattasi. Una mera riconferma del risultato della valutazione contenuta nel TEB Evaluation Report preparatorio dell'ESA non sarebbe ammissibile. Ciò varrebbe ancora di più in caso di dubbi sulla regolarità della valutazione e per decisioni di aggiudicazione di appalti che comportano costi così elevati.


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