This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020TN0420
Case T-420/20: Action brought on 7 July 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe v EUIPO — Huawei Technologies (GT8)
Causa T-420/20: Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT8)
Causa T-420/20: Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT8)
GU C 287 del 31.8.2020, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/35 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT8)
(Causa T-420/20)
(2020/C 287/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz; QC, e M. Maier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GT8» — Domanda di registrazione n. 14 738 281
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 nel procedimento R 1611/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto il pubblico di riferimento non sarebbe stato specificatamente individuato; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non si sarebbe tenuto conto delle prove relative alla probabile percezione del marchio dell’Unione europea anteriore da parte del pubblico di riferimento; |
— |
mancata presa in considerazione degli altri elementi dei summenzionati impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5; |
— |
mancata applicazione delle norme nazionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non sarebbero stati presi in considerazione gli altri elementi ai sensi della disciplina in materia di abuso di denominazione. |