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Document 62020CN0271
Case C-271/20: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Berlin (Germany) lodged on 19 June 2020 — Aurubis AG v Federal Republic of Germany
Causa C-271/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 19 giugno 2020 — Aurubis AG / Repubblica federale di Germania
Causa C-271/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 19 giugno 2020 — Aurubis AG / Repubblica federale di Germania
GU C 287 del 31.8.2020, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 19 giugno 2020 — Aurubis AG / Repubblica federale di Germania
(Causa C-271/20)
(2020/C 287/44)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Aurubis AG
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i requisiti di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278/UE (1) della Commissione, per un’assegnazione gratuita delle quote di emissioni sulla base di un sottoimpianto con valore delle emissioni di combustibile, siano soddisfatti allorché, in un forno a fusione rapida per la produzione di rame primario situato in un impianto per la produzione di metalli non ferrosi ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, venga utilizzato un concentrato di rame contenente zolfo e il calore non misurabile necessario per la fusione del minerale di rame contenuto nel concentrato venga prodotto sostanzialmente per effetto dell’ossidazione dello zolfo contenuto nel concentrato, cosicché il concentrato di rame venga utilizzato sia come materia prima sia come materia combustibile per la produzione di calore. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se, una volta terminato il terzo periodo di scambio, eventuali diritti ad assegnazione aggiuntiva gratuita di quote di emissioni per il terzo periodo di scambio la cui esistenza sia stata accertata giudizialmente solo dopo la conclusione del periodo medesimo, possano essere soddisfatti mediante quote relative al quarto periodo di scambio o se i diritti ad assegnazione non ancora ottenuti si estinguano al termine di detto terzo periodo. |
(1) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).