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Document 62019CB0692

Causa C-692/19: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Watford Employment Tribunal — Regno Unito) — B / Yodel Delivery Network Ltd (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozione di lavoratore – Impresa di distribuzione di colli – Qualifica degli addetti al recapito assunti sulla base di un contratto di servizi – Possibilità per l’addetto ai recapiti di assumere dei subappaltanti e di fornire contemporaneamente servizi simili a terzi)

GU C 287 del 31.8.2020, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/22


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Watford Employment Tribunal — Regno Unito) — B / Yodel Delivery Network Ltd

(Causa C-692/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Nozione di lavoratore - Impresa di distribuzione di colli - Qualifica degli addetti al recapito assunti sulla base di un contratto di servizi - Possibilità per l’addetto ai recapiti di assumere dei subappaltanti e di fornire contemporaneamente servizi simili a terzi)

(2020/C 287/33)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Watford Employment Tribunal

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: B

Convenuta: Yodel Delivery Network Ltd

Dispositivo

La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, dev’essere interpretata nel senso che osta a che una persona assunta dal suo presunto datore di lavoro in base a un contratto di servizi, in cui viene precisato che essa è imprenditore autonomo, sia qualificata come «lavoratore» ai sensi di tale direttiva, allorché dispone della facoltà:

di avvalersi di subappaltanti o di sostituti per svolgere il servizio che essa è tenuta a fornire;

di accettare o di non accettare i diversi incarichi offerti dal suo presunto datore di lavoro, o di fissarne unilateralmente il numero massimo;

di fornire i suoi servizi a qualsiasi terzo, ivi inclusi diretti concorrenti del presunto datore di lavoro, e

di fissare le proprie ore di «lavoro» nell’ambito di taluni parametri, nonché di organizzare il proprio tempo secondo le esigenze personali piuttosto che in base ai soli interessi del presunto datore di lavoro,

in quanto, da una parte, l’indipendenza di detta persona non risulta fittizia e, dall’altra, non è possibile dimostrare l’esistenza di un vincolo di subordinazione tra tale persona e il suo presunto datore di lavoro. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio procedere, tenendo conto dell’insieme degli elementi pertinenti relativi alla stessa persona, nonché dell’attività economica che essa esercita, alla sua qualificazione alla luce della direttiva 2003/88.


(1)  GU C 423 del 16.12.2019


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