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Document E2019J0004

    Sentenza della Corte del 13 maggio 2020 nella causa E-4/19 Campbell c. il governo norvegese rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda – UNE) (Libera circolazione dei lavoratori – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno – Diritti derivati per cittadini di paesi terzi) 2020/C 283/03

    GU C 283 del 27.8.2020, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 283/3


    SENTENZA DELLA CORTE

    del 13 maggio 2020

    nella causa E-4/19

    Campbell

    c.

    il governo norvegese rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda – UNE)

    (Libera circolazione dei lavoratori – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno – Diritti derivati per cittadini di paesi terzi)

    (2020/C 283/03)

    Nella causa E-4/19, Campbell contro il governo norvegese, rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda – UNE) – ISTANZA ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di sorveglianza e di una Corte di giustizia da parte della Corte Suprema norvegese (Norges Høyesterett), in merito all’interpretazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen e Bernd Hammermann (giudice relatore), giudici, si è pronunciata il 13 maggio 2020 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

    1.

    Quando un cittadino del SEE esercita il diritto alla libera circolazione quale lavoratore ai sensi dell’articolo 28 dell’accordo SEE, e intraprende in un altro Stato SEE un soggiorno effettivo che crea o rafforza la vita familiare, l’efficacia di tale diritto presuppone che la vita familiare del cittadino del SEE possa continuare al momento del suo ritorno nello Stato SEE d’origine.

    Per quanto riguarda un cittadino del SEE che non ha esercitato un’attività economica, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE sono applicabili alla situazione in cui un cittadino del SEE, che non ha esercitato un’attività economica, ritorni nello Stato SEE d’origine insieme a un membro della sua famiglia, come ad esempio il coniuge, che è cittadino di un paese terzo.

    2.

    Qualsiasi soggiorno effettuato ai sensi e in conformità delle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE da un cittadino del SEE in uno Stato SEE diverso dallo Stato di origine del SEE, durante il quale il cittadino del SEE ha creato o rafforzato la vita familiare con un cittadino di un paese terzo, crea un diritto derivato di soggiorno per il cittadino del paese terzo al ritorno del cittadino del SEE nello Stato d’origine del SEE. La nozione di soggiorno dev’essere interpretata nel senso che sono consentiti periodi ragionevoli di assenza che possono essere collegati o meno a ragioni professionali e che, per quanto riguarda la durata, non siano incompatibili e non siano in contrasto con un soggiorno effettivo. Ciò non pregiudica l’articolo 35 della direttiva 2004/38/CE. Tuttavia, il fatto che un cittadino del SEE si metta consapevolmente in una situazione che gli conferisce un diritto di soggiorno in un altro Stato SEE non costituisce di per sé una base sufficiente per presumere la sussistenza di un abuso.


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