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Document 62020TN0134
Case T-134/20: Action brought on 27 February 2020 — Huhtamaki v Commission
Causa T-134/20: Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Huhtamaki/Commissione
Causa T-134/20: Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Huhtamaki/Commissione
GU C 161 del 11.5.2020, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/47 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Huhtamaki/Commissione
(Causa T-134/20)
(2020/C 161/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Huhtamaki Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Struys e F. Pili, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 4 delle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente del 13 novembre 2019 per l’accesso ai documenti ai sensi del regolamento in parola; |
— |
ingiungere alla Commissione europea di concedere alla ricorrente l’accesso alle versioni non riservate del documento recante l’elenco dei beneficiari dei ruling fiscali presentato dal Lussemburgo il 22 dicembre 2014 in risposta alla lettera della Commissione del 19 giugno 2013 menzionata al paragrafo 4 della decisione della Commissione del 7 marzo 2019 che avvia un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato nel caso Aiuto di Stato SA.50400 (2019/NN-2) — Lussemburgo — Possibile aiuto di Stato, e dei ruling fiscali emessi dall’amministrazione fiscale lussemburghese menzionati dalla Commissione ai paragrafi 4 e 7 della suddetta decisione della Commissione del 7 marzo 2019; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione nel ritenere che la presunzione generale di riservatezza istituita dalla giurisprudenza sia applicabile in relazione alla domanda della ricorrente di accedere ai documenti richiesti. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, anche supponendo che la presunzione di riservatezza trovi applicazione nel presente caso (quod non), l’assenza di qualsiasi possibile pregiudizio agli interessi tutelati dall’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 escluderebbe l’applicazione della suddetta presunzione (prima parte del secondo motivo). Inoltre, la ricorrente sostiene che l’applicazione di tale presunzione sarebbe, in ogni caso, rovesciata, atteso che sussistono motivi imperativi di interesse generale che giustificano la divulgazione dei documenti richiesti (seconda parte del secondo motivo). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i requisiti di motivazione imposti dall’articolo 296 TFUE nonché il diritto della ricorrente ad una buona amministrazione previsto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).