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Document 62020TN0132

    Causa T-132/20: Ricorso proposto il 28 febbraio 2020 — NEC Oncoimmunity / EASME

    GU C 161 del 11.5.2020, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/46


    Ricorso proposto il 28 febbraio 2020 — NEC Oncoimmunity / EASME

    (Causa T-132/20)

    (2020/C 161/58)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: NEC Oncoimmunity A/S (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: T. Nordby, R. Bråthen e O. Brouwer, avvocati)

    Convenuta: Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME).

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    in via principale, ai sensi dell'articolo 263 TFUE:

    annullare la decisione impugnata (decisione del 16 dicembre 2019 che pone fine alla partecipazione della ricorrente al procedimento H2020/EIC/SMEInst-2018-2020-2 in relazione al progetto MEDIVAC (850078);

    condannare la convenuta alle spese della ricorrente nonché a quelle di eventuali parti intervenienti.

    in subordine, ai sensi dell'articolo 272 TFUE:

    dichiarare che la decisione impugnata è stata assunta in violazione degli obblighi contrattuali della convenuta;

    condannare la convenuta alle spese della ricorrente e a quelle di eventuali parti intervenienti.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi relativi alle sue conclusioni ai sensi dell'articolo 263 TFUE e un motivo relativo alle sue conclusioni ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

    1.

    Primo motivo ai sensi dell’articolo 263 TFUE, vertente su un errore di diritto commesso dalla convenuta e sull'errata applicazione, da parte di quest’ultima, dei criteri di ammissibilità per la sovvenzione di cui allo strumento PMI previsto dal regolamento n. 1290/2013 (1).

    2.

    Secondo motivo ai sensi dell’articolo 263 TFUE, vertente su un errore di diritto commesso dalla convenuta, in quanto la decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento.

    3.

    Terzo motivo ai sensi dell'articolo 263 TFUE, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

    4.

    Unico motivo ai sensi dell'articolo 272 TFUE, vertente sul fatto che la decisione impugnata, a causa, in particolare, dell'errore individuato nell'interpretazione del diritto applicabile e nella prassi discriminatoria, ha dato luogo anche ad un'errata interpretazione e ad una violazione degli obblighi contrattuali nei confronti della ricorrente.


    (1)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013 L 347, pag. 81).


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